L'AAMS ha inviato, per i provvedimenti di competenza, una segnalazione di violazione all'art. 86 del TULPS (mancata esibizione dell'autorizzazione della Questura prevista dal DL 223/2006 art. 38 commi 2 e 4) da parte di una sala giochi (e scommesse).
Che fare?
L'AAMS ha inviato, per i provvedimenti di competenza, una segnalazione di violazione all'art. 86 del TULPS (mancata esibizione dell'autorizzazione della Questura prevista dal DL 223/2006 art. 38 commi 2 e 4) da parte di una sala giochi (e scommesse).
Che fare?
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NIENTE.
Non esistono più competenze Comunali anche a seguito delle recentissime modifiche all'art. 110 del TULPS
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
110. 1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (192).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (193).
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (194).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (195);
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (196).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (197).
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (198), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (199);
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (200).
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (201).
8. [L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18] (202).
8-bis. [Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8] (203).
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (204);
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (205).
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (206).
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (207).
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (208).
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (209).
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (210) (211) (212) (213).
(192) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(193) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(194) Comma così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(195) Lettera così modificata prima dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(196) Lettera aggiunta dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(197) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 4 dicembre 2003, il D.Dirett. 18 gennaio 2007, il D.Dirett. 4 luglio 2007 e il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il D.Dirett. 6 agosto 2009. Con Provv. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT vedi il D.Dirett. 22 gennaio 2010.
(198) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(199) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 20 gennaio 2004 e il D.Dirett. 18 gennaio 2007.
(200) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005 e il D.Dirett. 30 gennaio 2006.
(201) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(202) Comma abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(203) Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(204) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(205) Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge n. 266 del 2005. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.
(206) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(207) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, così modificato prima dal comma 74 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e poi dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(208) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(209) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(210) Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(211) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
(212) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
(213) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038
L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.
Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.
Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.
Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.
Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.
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