Buongiorno.
Vi sottopongo il seguente caso:
il Comando di Polizia Locale ha emesso un verbale di sequestro amministrativo rilevando una violazione delle norme di cui all’art. 27 comma 7 L.R. 6/2010 (l’operatore economico è titolare di autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante e carta di esercizio ma non è in possesso di attestazione annuale per l’anno in corso).
Lo scrivente SUAP deve procedere con l’emissione del provvedimento di confisca (ordinanza) entro 24 ore dal ricevimento del verbale? (Così come stabilito dal comma 3 art. 33 L.R 6/2010).
Non deve essere lasciato un tempo congruo all’operatore economico per poter presentare richiesta di dissequestro/osservazioni in merito?
Oppure tale “tempo congruo” viene “assolto” con la possibilità del ricorso inserendo nell’ordinanza di confisca la solita dicitura riportata negli atti amministrativi in genere? Ossia:
A norma dell’art. 22 della Legge 24.11.1981 n. 689, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
1) entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034;
2) entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, al Presidente della Repubblica, per soli motivi di illegittimità.
Si precisa che trattasi di prodotti non alimentari di cui il trasgressore può dimostrare la provenienza, quindi il caso non rientra tra quelli contemplati al comma 6 e 7 dell’art. 33 L.R. 6/2010.
E’ possibile inserire nell’ordinanza di confisca la disposizione di custodire la merce sequestrata nei locali del Comando di Polizia Locale in attesa della definizione da parte dell’Amministrazione Comunale in merito alla distruzione o alla distribuzione ad enti no profit?
E procedere quindi, a seguito di decisione dell’Amministrazione Comunale, con una semplice comunicazione del dirigente in merito alla destinazione della merce confiscata?
Come deve procedere il SUAP?
Vi ringrazio per la gentilissima collaborazione.
Per la violazione all'art. 27 comma 7 non è previsto il sequestro amministrativo della merce ma la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3000 euro.
Chiedo scusa però il comma 7 art. 27 L.R. 6/2010 prevede, oltre che la sanzione amministrativa di una somma da 500 euro a 3.000 euro, anche la confisca delle attrezzature e della merce.
Quindi bisogna procedere, oltre che con l’emissione della sanzione amministrativa, anche con l’ordinanza di confisca.
Il mio dubbio riguarda la mancanza (nelle disposizioni dell’art. 33 L.R. 6/2010) di un termine per l’operatore economico di poter contestare il verbale comminato… perché il comma 3 art. 33 prevede l’emanazione del provvedimento di confisca entro 24 ore dal ricevimento del verbale!!! :-\
Grazie mille per tutte le delucidazioni. :)
Vero, però l'art. 27 comma 7, come sostituito dalla legge regionale 3/2011, così recita:
L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21, comma 10, e (sottolineo E) relativa attestazione annuale, è punito ecc.
Se da un lato la rigida interpretazione della norma comporta una sanzione eccessiva e non commisurata alla violazione è altrettanto vero che una rigida interpretazione della norma prevede la concomitanza delle due inadempienze (se ho ben capito l'ambulante aveva la carta di esercizio ma forse si era dimenticato di richiedere l'attestazione per l'anno in corso).
Inoltre l'art. 33 si applica solo in caso di occupazione abusiva o attività non autorizzata.
Eventualmente nel caso dell'art. 27 comma 7 si applica l'art. 22 della L. 689/81 in quanto la norma dispone la sola confisca.