Data: 2014-03-11 09:06:40

outlet

Una ditta che produce articoli in pelle vorrebbe venderli al dettaglio in un locale interno ai locali di produzione, e chiamare tale vendita"OUTLET". Nel testo unico art.15 comma 1 lett. h) si dice che per "outlet" si intendono "gli esercizi ADIACENTI ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente ecc....." Mi chiedo quindi, per poter definire una vendita diretta di prodotti outlet, occorre che venga svolta in locali separati da quelli di produzione?

riferimento id:18425

Data: 2014-03-11 09:54:52

Re:outlet

Le disposizioni sull’outlet non hanno avuto una genesi troppo felice. La definizione prevede delle condizioni precise. Nel tuo caso:
- solo imprese industriali;
- solo in locali adiacenti;
- solo se vendono in modo esclusivo beni di propria produzione.

Detto questo sembrerebbe che l’artigiano non possa fregiarsi della denominazione outlet in ogni caso.
In ogni caso non può realizzarsi un outlet  nei locali di produzione.

Il fatto che nella definizione si stata inserita la locuzione “[i]fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g)[/i]” lascia qualche perplessità.
Tale disposizione recita:
[i]2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato.[/i]

Quindi, la legge non si applica se lo spazio vendita resta inferiore alle dimensioni della media struttura. In sintesi: l’outlet può essere solo (nel tuo caso) una media o una grande struttura.
Sul punto esistono le interpretazioni più disparate. per ragionevolezza, io non limiterei la possibilità di outlet alle sole medie e grandi.

Rammenta:

[i]Art. 102, comma 2
L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

Art. 19-ter, comma 1
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità.

Art. 15, comma 1, lett. h) per outlet si intende:
1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);
2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.
[/i]

riferimento id:18425

Data: 2015-01-28 07:33:05

Re:outlet

ho lo stesso problema e stavo leggendo questi post..
dalla lettura della normativa mi pare che sia indirittemante previsto, dal legislatore regionale, due ipotesi TASSATIVE riguardo alla possibilità di usare l' OUTLET, al di là delle dimensioni dell'azienda cioè che:
- o sia un'impresa industriale
- o sia un'impresa commerciale

pertanto, un'impresa artigiana non potrà mai essere OUTLET.

e questo ha forse una logica.. l'impresa artigiana, di per sé, fà cose di sua produzione..
che ne pensate?

riferimento id:18425

Data: 2015-01-29 16:39:19

Re:outlet

Concordo (già ne avevamo parlato all'indomani della sua uscita) che la discriminazione non sta in piedi. Escludere i prodotti artigianali non parere ragionevole, però tant'è.
Magari puoi fare una delibera di giunta con la quale venga dato un indirizzo interpretativo ragionevole e in linea con i nuovi principi interpretativi dei vari DL di fine 2011 e inizio 2012.

DL 201/2011 - art. 34
[...]
[i]3.  Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
[...]
d)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
[/i]

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