Data: 2014-03-10 23:27:45

Grande struttura di vendita

Salve a tutti.
Sono un Agente di P.M.

Mi trovo in difficoltà a gestire una richiesta di autorizzazione di passo carrabile per una grande struttura di vendita.
Premesso che il mio Comando gestisce anche l’ufficio commercio, oltre che a  “progettare il traffico” , giorni fa è pervenuta la predetta richiesta di autorizzazione di passo carrabile.
La grande struttura di vendita deve essere ancora realizzata, non esiste un PRG, non esiste neppure un piano urbanistico commerciale, ma siamo fermi con un programma di fabbricazione del 1977.
In merito alla realizzazione della GSV, nel 2012, è stato espresso il parere favorevole dal dipartimento regionale urbanistica regione Sicilia, per la variante dello strumento urbanistico vigente, in quanto l’area ricade in zona agricola.
Dalla visura degli elaborati grafici, nonché dalla lettura della relazione tecnica, emerge che un innesto stradale quello riservato alla clientela avviene sulla strada pubblica, mentre l’accesso riservato per lo scarico merci ovvero “l’innesto” avviene su  proprietà altrui, nel senso che non esiste nessuna strada pubblica, ne privata. Naturalmente l’autorizzazione viene richiesta solo per l’accesso riservato alla clientela.
1 quesito.
Considerato che gli innesti sulla strada pubblica, inerenti le grandi strutture di vendita, sono oggetto di conferenza di servizi, così come disposto dall’art. 16, c. 7 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000,  “Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale”, e che sono richiesti quindi due innesti separati per clienti e merci, come sia possibile che l’intervento risulta essere conforme alla normativa?
2 quesito.
Che senso ha iniziare la procedura di variante per GSV, quando la circolare 23 ottobre 2008, n. 4 recita “che dovranno essere considerate inammissibili dai comuni sprovvisti di programmazione urbanistico commerciale (…) nuove istanze per l’apertura(..) di grandi strutture di vendita”, ed inoltre che la circolare 15/02/2010 prot. 1115 vieta categoricamente il rilascio dell’autorizzazione commerciale, qualora l’Ente Comune non abbia adottato il piano urbanistico commerciale?
Mi sono perso qualcosa?
Grazie.
Saluti

riferimento id:18423

Data: 2014-03-11 20:29:05

Re:Grande struttura di vendita

Sul primo quesito posso dirti che stai citando delle direttive e come tali non sono cogenti in modo perentorio. Sul punto è comunque da rilevare che la disposizione citata dipone:
Per le grandi strutture di vendita è [b]inoltre preferibile, ove possibile,[/b] realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Sul secondo quesito ti linko una sentenza del consiglio di stato che può aiutare a capire come la liberalizzazione passi anche dagli aspetti urbanistici. Ogni caso è un caso a sé, per questo occorrerebbero approfondimenti urbanistici che però esulano dalla sintesi del forum.
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/milano/sezione%201/2013/201300308/provvedimenti/201302271_01.xml

La conferenza di servizi sarà convocata dall responsabile del procedimento unico. Se non è stata convocata puoi procedere all'istruttoria del sub procedimento fatte salve uleriori condizioni che potrebbere essere previste in sede di rilascio di procedimento unico.

riferimento id:18423

Data: 2014-03-11 21:05:47

Re:Grande struttura di vendita

In relazione alla realizzazione del passo carrabile, a parere di chi scrive, è necessario evidenziare che, al momento, in assenza di documenti che possano fornire elementi per la valutazione, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e dal suo regolamento di esecuzione, non è possibile rilasciare alcun parere, nè tanto meno una autorizzazione, per la realizzazione di quanto richiesto.
Senza poter valutare l'effettivo impatto dell'apertura del passo carrabile nei confronti della circolazione stradale non è ovviamente possibile rilasciare nè parere, nè titolo autorizzativo



Salve a tutti.
Sono un Agente di P.M.

Mi trovo in difficoltà a gestire una richiesta di autorizzazione di passo carrabile per una grande struttura di vendita.
Premesso che il mio Comando gestisce anche l’ufficio commercio, oltre che a  “progettare il traffico” , giorni fa è pervenuta la predetta richiesta di autorizzazione di passo carrabile.
La grande struttura di vendita deve essere ancora realizzata, non esiste un PRG, non esiste neppure un piano urbanistico commerciale, ma siamo fermi con un programma di fabbricazione del 1977.
In merito alla realizzazione della GSV, nel 2012, è stato espresso il parere favorevole dal dipartimento regionale urbanistica regione Sicilia, per la variante dello strumento urbanistico vigente, in quanto l’area ricade in zona agricola.
Dalla visura degli elaborati grafici, nonché dalla lettura della relazione tecnica, emerge che un innesto stradale quello riservato alla clientela avviene sulla strada pubblica, mentre l’accesso riservato per lo scarico merci ovvero “l’innesto” avviene su  proprietà altrui, nel senso che non esiste nessuna strada pubblica, ne privata. Naturalmente l’autorizzazione viene richiesta solo per l’accesso riservato alla clientela.
1 quesito.
Considerato che gli innesti sulla strada pubblica, inerenti le grandi strutture di vendita, sono oggetto di conferenza di servizi, così come disposto dall’art. 16, c. 7 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000,  “Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale”, e che sono richiesti quindi due innesti separati per clienti e merci, come sia possibile che l’intervento risulta essere conforme alla normativa?
2 quesito.
Che senso ha iniziare la procedura di variante per GSV, quando la circolare 23 ottobre 2008, n. 4 recita “che dovranno essere considerate inammissibili dai comuni sprovvisti di programmazione urbanistico commerciale (…) nuove istanze per l’apertura(..) di grandi strutture di vendita”, ed inoltre che la circolare 15/02/2010 prot. 1115 vieta categoricamente il rilascio dell’autorizzazione commerciale, qualora l’Ente Comune non abbia adottato il piano urbanistico commerciale?
Mi sono perso qualcosa?
Grazie.
Saluti
[/quote]

riferimento id:18423

Data: 2014-03-12 16:01:01

Re:Grande struttura di vendita

Salve!
Un grazie per i vostri interventi e contributi in merito.
Per il Dott. Maccantelli,
Al fine di evitare errate mie interpretazioni, riporto integralmente il comma 7 dell’art. 16, del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000,
[i]7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.
[b]Detta area [/b]deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale [b]e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.[/b]
Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.[/i]
Da quello che ho capito, sono necessari sempre 2 innesti stradali, distinti per clienti e scarico merci, sempre su una sola pubblica via,  e che ove possibile è preferibile sempre due innesti ma su due diverse strade pubbliche.
Appare chiaro che su un solo innesto stradale, non possono transitare sia clienti che merci.
In merito alla sentenza del Consiglio di Stato, dove si evince “ la libertà di iniziativa economica può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale e attraverso misure proporzionate agli obiettivi perseguiti”, Le chiedo se, nel caso in questione, la sicurezza stradale, deve essere al momento “trascurata” e quindi non verificare se “l’insediamento” sia compatibile con la rete viaria per mantenere altresì un sufficiente livello di efficienza e di sicurezza del “sistema”. 
Inoltre sempre sul forum, pubblicato dallo staff, ho letto la discussione con oggetto: Commercio in Sicilia- rimane in vigore la disciplina regionale CGA, SEZ. GIURIS, che complica la situazione, inoltre riporto l’art. 10 della L.R. n. 28/99
L.R. n.28/99 Art. 10
Correlazione e semplificazione dei procedimenti.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio
decreto, [b]impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie[/b] ed a semplificarne l'istruttoria per tutte
le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.
Considerato inoltre che il Comando di P.M. deve rilasciare l’autorizzazione commerciale, a complicare ancora la procedura, subentra la seguente circolare  del 15/02/2010 con prot. 1115 con oggetto:Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. e [i]Attivazione autorizzazioni grandi strutture di vendita. Indicazioni operative.
“Questa Amministrazione(…).
Superfluo evidenziare come l’apertura di una nuova struttura di vendita è subordinata alla realizzazione totale delle previsioni progettuali complessive(…).
Questa Amministrazione ritiene, pertanto, che l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione commerciale, ha l’obbligo, al momento della comunicazione da parte della ditta interessata all’apertura della nuova struttura,[b] di verificare preventivamente [/b]a tale apertura, che siano state realizzate tutte le opere edilizie, urbanistiche, viarie, di tutela ambientale previste nello studio di impatto e nel progetto generale; ed, in caso negativo, vietare l’apertura e/o disporre la chiusura coattiva della struttura commerciale, sino a quando non saranno realizzate tutte le previsioni progettuali.”[/i]
Inoltre la circolare del 21/09/2005 prot. 6772, a prescindere dell’oggetto, riporta alla fine che “[i]Questo Assessorato si riserva, comunque, la facoltà di esperire, tramite i propri funzionari o forze di polizia, tutti gli accertamenti atti a verificare(riporto solo il punto 1) l’esatta rispondenza fra l’iniziativa deliberata nella conferenza dei servizi e quella realizzata, nonché le relative autorizzazioni poste in essere.” .[/i]
Pertanto la Polizia Municipale non vuole essere compiacente, per eventuali violazioni posti in essere da altri soggetti.

Per il collega Dott. Massavelli,

Per quanto attiene il C.d.S., Le descrivo brevemente la situazione: il passo carrabile è adiacente ad un’ accesso coordinato di un distributore di carburanti, ed è utilizzato come “uscita”.
Il passo carrabile in questione ha una larghezza di soli 7,00 metri ed è prevista la realizzazione di due corsie per la clientela utilizzate come entrata ed uscita. Premesso che la distanza, tra il passo carrabile in questione e l’accesso utilizzato come “uscita” dal distributore di carburane, è di mt. 0, tra l’altro in contrasto con il Decreto 19/04/2006 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali, così come previsto al paragrafo 7.2 - Accessi alla strade urbane-,  si viene a creare un punto di conflitto tra i veicoli che devono uscire dal distributore, tra i veicoli che devono accedere alla GSV e tra i veicoli che devono semplicemente transitare per la strada pubblica. Pertanto non sussiste la distanza di visuale libera stabilita per le intersezioni e neppure quindi la distanza di mt 12.00 del C.d.S..
Occorre anche precisare che la strada locale, anche se rientra adesso nel centro abitato, era una SP, si presenta in rettilineo per oltre un Km, viene percorsa ad alta velocità nonostante il limite fissato a 50 Km/h, ed è di collegamento per raggiungere altre città.

Vi chiedo gentilmente ulteriori Vostri pareri.
Grazie.

riferimento id:18423

Data: 2014-03-14 20:01:41

Re:Grande struttura di vendita

Sicuramente per quanto riguarda la realizzazione del passo carrabile, non è possibile, allo stato attuale delle cose, dare un parere positivo.
Sarebbe però necessario discutere di tale questione, come evidentemente di altre che riguardano la realizzazione del progetto, in una conferenza di servizi, al fine di trovare una soluzione che sia conforme al dettato normativo e che possa soddisfare tutti gli interessati





Salve!
Un grazie per i vostri interventi e contributi in merito.
Per il Dott. Maccantelli,
Al fine di evitare errate mie interpretazioni, riporto integralmente il comma 7 dell’art. 16, del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000,
[i]7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.
[b]Detta area [/b]deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale [b]e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.[/b]
Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.[/i]
Da quello che ho capito, sono necessari sempre 2 innesti stradali, distinti per clienti e scarico merci, sempre su una sola pubblica via,  e che ove possibile è preferibile sempre due innesti ma su due diverse strade pubbliche.
Appare chiaro che su un solo innesto stradale, non possono transitare sia clienti che merci.
In merito alla sentenza del Consiglio di Stato, dove si evince “ la libertà di iniziativa economica può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale e attraverso misure proporzionate agli obiettivi perseguiti”, Le chiedo se, nel caso in questione, la sicurezza stradale, deve essere al momento “trascurata” e quindi non verificare se “l’insediamento” sia compatibile con la rete viaria per mantenere altresì un sufficiente livello di efficienza e di sicurezza del “sistema”. 
Inoltre sempre sul forum, pubblicato dallo staff, ho letto la discussione con oggetto: Commercio in Sicilia- rimane in vigore la disciplina regionale CGA, SEZ. GIURIS, che complica la situazione, inoltre riporto l’art. 10 della L.R. n. 28/99
L.R. n.28/99 Art. 10
Correlazione e semplificazione dei procedimenti.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio
decreto, [b]impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie[/b] ed a semplificarne l'istruttoria per tutte
le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.
Considerato inoltre che il Comando di P.M. deve rilasciare l’autorizzazione commerciale, a complicare ancora la procedura, subentra la seguente circolare  del 15/02/2010 con prot. 1115 con oggetto:Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. e [i]Attivazione autorizzazioni grandi strutture di vendita. Indicazioni operative.
“Questa Amministrazione(…).
Superfluo evidenziare come l’apertura di una nuova struttura di vendita è subordinata alla realizzazione totale delle previsioni progettuali complessive(…).
Questa Amministrazione ritiene, pertanto, che l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione commerciale, ha l’obbligo, al momento della comunicazione da parte della ditta interessata all’apertura della nuova struttura,[b] di verificare preventivamente [/b]a tale apertura, che siano state realizzate tutte le opere edilizie, urbanistiche, viarie, di tutela ambientale previste nello studio di impatto e nel progetto generale; ed, in caso negativo, vietare l’apertura e/o disporre la chiusura coattiva della struttura commerciale, sino a quando non saranno realizzate tutte le previsioni progettuali.”[/i]
Inoltre la circolare del 21/09/2005 prot. 6772, a prescindere dell’oggetto, riporta alla fine che “[i]Questo Assessorato si riserva, comunque, la facoltà di esperire, tramite i propri funzionari o forze di polizia, tutti gli accertamenti atti a verificare(riporto solo il punto 1) l’esatta rispondenza fra l’iniziativa deliberata nella conferenza dei servizi e quella realizzata, nonché le relative autorizzazioni poste in essere.” .[/i]
Pertanto la Polizia Municipale non vuole essere compiacente, per eventuali violazioni posti in essere da altri soggetti.

Per il collega Dott. Massavelli,

Per quanto attiene il C.d.S., Le descrivo brevemente la situazione: il passo carrabile è adiacente ad un’ accesso coordinato di un distributore di carburanti, ed è utilizzato come “uscita”.
Il passo carrabile in questione ha una larghezza di soli 7,00 metri ed è prevista la realizzazione di due corsie per la clientela utilizzate come entrata ed uscita. Premesso che la distanza, tra il passo carrabile in questione e l’accesso utilizzato come “uscita” dal distributore di carburane, è di mt. 0, tra l’altro in contrasto con il Decreto 19/04/2006 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali, così come previsto al paragrafo 7.2 - Accessi alla strade urbane-,  si viene a creare un punto di conflitto tra i veicoli che devono uscire dal distributore, tra i veicoli che devono accedere alla GSV e tra i veicoli che devono semplicemente transitare per la strada pubblica. Pertanto non sussiste la distanza di visuale libera stabilita per le intersezioni e neppure quindi la distanza di mt 12.00 del C.d.S..
Occorre anche precisare che la strada locale, anche se rientra adesso nel centro abitato, era una SP, si presenta in rettilineo per oltre un Km, viene percorsa ad alta velocità nonostante il limite fissato a 50 Km/h, ed è di collegamento per raggiungere altre città.

Vi chiedo gentilmente ulteriori Vostri pareri.
Grazie.
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