Cosa occorre per avviare un centro diurno per anziani e persone con difficoltà?
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Cosa occorre per avviare un centro diurno per anziani e persone con difficoltà?
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Il Centro diurno è una struttura polivalente, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero rivolta alla generalità degli utenti. È collegato ed integrato con la rete dei servizi del territorio e, a seconda della sua tipologia, espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale finalizzate all'integrazione sociale.
I Centri diurni per anziani, chiamati semplicemente Centri anziani, proprio perché rivolti ad anziani auto sufficienti, pur essendo in stretto collegamento con il Servizio sociale del Comune, sono invece autogestiti e la loro organizzazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di socializzazione e di aggregazione dell'anziano utente, che diventa egli stesso risorsa del territorio.
La legge regionale prevede una autorizzazione (inutile dirti che penso si applichi la scia ..... ma non insisto!
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L.R. 12-6-2012 n. 6
Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza.
Pubblicata nel B.U. Lazio 21 giugno 2012, n. 23.
Art. 3 Articolazione della rete dei servizi.
1. La rete dei servizi di cui all'articolo 1 fornisce l'erogazione integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso:
a) i centri territoriali esperti per le demenze;
b) i centri diagnostici specialistici per le demenze;
c) i centri diurni;
d) i centri sollievo;
e) i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri;
f) i nuclei Alzheimer-Perusini;
g) l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria.
2. All'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi, che assicuri la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia e la continuità delle cure.
3. All'interno di ogni distretto di ciascuna ASL opera un care manager che, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i centri esperti per le demenze. orienta e coordina gli interventi del piano assistenziale individuale per tutto il percorso terapeutico del paziente e contemporaneamente viene designato il responsabile della presa in carico.
4. Le strutture della rete dei servizi sono dotate di personale esperto nel trattamento di malattie neurodegenerative o legate all'avanzare dell'età.
5. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, definisce i criteri organizzativi e assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 (2).
(2) Comma così modificato dall’ art. 36, comma 2, lettera d), L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal 1° ottobre 2013 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo).
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L.R. 12-12-2003 n. 41
Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 gennaio 2004, n. 1.
Art. 4
Autorizzazioni.
1. L'apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gestite da soggetti pubblici o privati, sono subordinate ad un'unica autorizzazione, necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono rientrare nelle tipologie individuate agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge nonché dei requisiti integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1).
2. L'apertura e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), da parte di soggetti pubblici o privati sono subordinate ad un'unica autorizzazione necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della L.R. n. 38/1996 e successive modifiche e di quelli stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della presente legge.
3. Le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge sono rilasciate, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità e le procedure definite dal comune competente nell'ambito della propria potestà regolamentare. Fino all'emanazione delle disposizioni comunali, le stesse autorizzazioni sono rilasciate con le modalità e le procedure definite con il regolamento regionale previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), le cui disposizioni cessano di avere efficacia, limitatamente ai comuni che di volta in volta esercitano la propria potestà, alla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.