In seguito ad un contratto di comodato a titolo gratuito stipulato tra due operatori di spettacolo viaggiante (scrittura privata non autenticata, ma registrata) un operatore cede ad un altro una attrazione, per un periodo di tempo limitato.
Mi chiedono l'inserimento dell'attrazione sulla autorizzazione.
Da una ricerca effettuata sul sito ho trovato una risposta del 24 luglio 2012, dove inquadri un caso analogo come mero noleggio e non come affitto di azienda commerciale.
Quale procedura devo adottare? Devo comunque fare il subingresso?
Grazie della solita disponibilità.
TULPS, spettacolo viaggiante e pubblici trattenimenti
Giovedì 19 Giugno 2014 10:00 - 13:00
- La disciplina TULPS ancora vigente: panoramica normativa e giurisprudenziale
- Pubblici trattenimenti e pubblici spettacoli e ruolo delle Commissioni
- I requisiti soggettivi TULPS: accertamento e verifica
- La disciplina dello spettacolo viaggiante: aree riservate, assegnazione, verifica, responsabilità
- Circhi, parchi, singole attrazioni dello spettacolo viaggiante
- I pubblici trattenimenti: orari, limiti, prescrizioni
- Somministrazione notturna, orari e prescrizioni (anche in tema di alcool)
- I trattenimenti musicali ed il problema dell'inquinamento acustico
- La gestione degli esposti in materia di spettacoli e trattenimenti
- Le principali problematiche applicative e risposta ai quesiti
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/eventi-programmati/11-strutture-ricettive-agriturismo-albergo-diffuso-fattorie-didattiche/event_details
Il DM 18/05/2007 dispone (art. 4):
[i]comma 9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
comma 10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.[/i]
In caso che si tratti di un subingresso in ramo aziendale o di affitto o vendita di bene strumentale, ai tuoi fini la procedura è la stessa.
A parere mio, se il soggetto cessionario è un operatore già in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 69 TULSP, a maggior ragione basta una procedura autocertificativa per segnalare che tale attrazione di cui al titolare X è passata nella disponibilità del titolare Y e ne viene richiesta voltura degli atti.
Ti riporto la prassi ministeriale applicabile ai vari casi che possono, in tutto o in parte, sovrapporsi al tuo:
[i]- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercirà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
[/i]