Data: 2014-03-07 11:22:47

Qualifica di acconciatore

Buongiorno.
Abbiamo ricevuto  una SCIA per inizio attività di acconciatore alla quale era allegato  un attestato di qualifica professionale che, al punto 4 specifica: "Durata del percorso formativo", 1800 ore, mesi 20, anni 2.

Ai sensi dei requisiti professionali di cui alla L 174/2005 ed alla LRT 29/2013, riteniamo che 2 anni non siano sufficienti per l'abilitazione allo svolgimento in proprio dell'attività di acconciatore se non seguiti da un anno di inserimento lavorativo (dato che ad oggi nella nostra Regione non sono previsti corsi di specializzazione per il terzo anno).
Pertanto, per esercitare, la Ditta individuale in questione, dovrebbe nominare un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale.
Concordate con questa interpretazione?

Ringraziandovi, invio i miei saluti.


Lorella Zanaboni

riferimento id:18396

Data: 2014-03-07 18:44:13

Re:Qualifica di acconciatore

Su questi ed altri temi segnalo:

MASTER: Procedimenti amministrativi ed attività produttive
13 marzo ore 10,00 – 13,00 c/o sede Omniavis - Firenze
Acconciatori, estetisti, piercing e tatuaggi: le norme e le sentenze

http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/eventi-programmati/4-acconciatori-estetisti-pierving-e-tatuaggi-le-norme-e-le-sentenze/event_details

riferimento id:18396

Data: 2014-03-07 18:49:47

Re:Qualifica di acconciatore

In realtà la Regione riconosceva validi (e lo fa anche adesso con una disposizione transitoria...) dei corsi di 1800 ore biennali
che di volta in volta venivano approvati in modo specifico.
Non c’è mai stata uniformità di trattamento sui vecchi corsi da 1800 ore. In genere anche chi finiva il corso passava poi dalla
Commissione Artigianato / CCIAA per un riconoscimento “automatico” e solo formale, ma poteva succedere che qualche comune lo
reputasse (a ragione) già valido di per sé.

Punto 9 dell’allegato A alla DGR 532/2013 – disposizioni transitorie:
[...]
[i]b) Corsi di formazione in essere
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 comma 4 della LR n. 29/13, in
relazione corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore
della Legge regionale stessa, si osservano le seguenti modalità di
gestione:
- I corsi di formazione per “Addetto parrucchiere unisex” della durata di
1800 ore, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della LR
n. 29/13 continuano a svolgersi secondo la normativa previgente[/i] (quindi
abilitano alla professione come titolare)

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