Un'associazione di senegalesi, iscritti alla CCIAA come ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, puo' aprire come circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande???
SEMBREREBBE che la norma lo preveda solo per le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Un'associazione di senegalesi, iscritti alla CCIAA come ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, puo' aprire come circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande???
SEMBREREBBE che la norma lo preveda solo per le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno.
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Per fortuna la nostra Costituzione ABOLISCE ogni discriminazione fondata sulla nazionalità e garantisce la libertà di associazione a tutti.
Una associazione iscritta in Italia è ITALIANA anche se formata da senegalesi, polacchi, russi o americani ....
Ai fini dell'applicazione della normativa sulla somministrazione in circoli il DPR 235/2001 distingue fra associazioni aderenti ad enti nazionali riconosciuti (sono gli enti nazionali che sono riconosciuti e non i circoli aderenti) ed associazioni non aderenti.
SIA le associazioni aderenti che quelle non aderenti POSSONO aprire la somministrazione ai soci con SCIA.
L'unica differenza riguarda l'eventuale applicazione dei CRITERI QUALITATIVI (richiesti solo alle assdociazioni non aderenti).
Ciò detto .... l'associazione non riconosciuta può presentare scia e notifica sanitaria ed effettuare la somministrazione ai soci ai sensi del dpr 235/2001.
Infatti il mio dubbio riguardava proprio il fatto che fosse associazione non riconosciuta. cosa s'intende per criteri qualitativi???
riferimento id:18374
Infatti il mio dubbio riguardava proprio il fatto che fosse associazione non riconosciuta. cosa s'intende per criteri qualitativi???
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Le riforme di liberalizzazione hanno eliminato la PROGRAMMAZIONE NUMERICA E LE DISTANZE mantenendo un residui potere di programmazione delle attività di somministrazione con criteri non commerciali (che io chiamo qualitativi).
Il DPR 235/2001 prevede che per i circoli ADERENTI non si applica tale programmazione che invece, SE ESISTENTE (ma sono rari i casi di programmazione che si possa legittimamente adottare), trova applicazione per i circoli non aderenti.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
Art. 64
(Somministrazione di alimenti e bevande)
((1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991,
n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi
del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi,
e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi
di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione
certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico
per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.))
2. ((E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990,
anche)) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e),
d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,
limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela,
adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui
al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse
della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia
quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e
indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura
di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non
altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di
viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di
pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui
meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di
tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di
un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali
entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri
esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del
locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in
stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti
casi:
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore
a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai
criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il
titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione
competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare
stato dei locali;
d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il
titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi
l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione, ovvero senza la ((segnalazione certificata di
inizio di attivita')), ovvero quando sia stato emesso un
provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione
dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a
15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
Vigente al: 7-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, delle finanze, della sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al
procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 2.
Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneita' sanitaria,
una denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta
denuncia puo' essere presentata anche su supporto informatico,
laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale
aderisce;
b) il tipo di attivita' di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla
somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole
previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Art. 3.
Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali con finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge. Detta domanda puo' essere presentata
anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attivita' di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla
somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non
commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita'
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni
previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente
articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come
autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Veronesi, Ministro della sanita'
Bianco, Ministro dell'interno
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162