Data: 2014-03-06 09:55:25

associazione non riconosciute

Un'associazione di senegalesi, iscritti alla CCIAA come ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, puo' aprire come circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande???
SEMBREREBBE che la norma lo preveda solo per le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno.

riferimento id:18374

Data: 2014-03-06 18:58:26

Re:associazione non riconosciute


Un'associazione di senegalesi, iscritti alla CCIAA come ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, puo' aprire come circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande???
SEMBREREBBE che la norma lo preveda solo per le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno.
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Per fortuna la nostra Costituzione ABOLISCE ogni discriminazione fondata sulla nazionalità e garantisce la libertà di associazione a tutti.
Una associazione iscritta in Italia è ITALIANA anche se formata da senegalesi, polacchi, russi o americani ....
Ai fini dell'applicazione della normativa sulla somministrazione in circoli il DPR 235/2001 distingue fra associazioni aderenti ad enti nazionali riconosciuti (sono gli enti nazionali che sono riconosciuti e non i circoli aderenti) ed associazioni non aderenti.

SIA le associazioni aderenti che quelle non aderenti POSSONO aprire la somministrazione ai soci con SCIA.
L'unica differenza riguarda l'eventuale applicazione dei CRITERI QUALITATIVI (richiesti solo alle assdociazioni non aderenti).

Ciò detto .... l'associazione non riconosciuta può presentare scia e notifica sanitaria ed effettuare la somministrazione ai soci ai sensi del dpr 235/2001.

riferimento id:18374

Data: 2014-03-07 10:49:31

Re:associazione non riconosciute

Infatti il mio dubbio riguardava proprio il fatto che fosse associazione non riconosciuta. cosa s'intende per criteri qualitativi???

riferimento id:18374

Data: 2014-03-07 18:16:14

Re:associazione non riconosciute


Infatti il mio dubbio riguardava proprio il fatto che fosse associazione non riconosciuta. cosa s'intende per criteri qualitativi???
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Le riforme di liberalizzazione hanno eliminato la PROGRAMMAZIONE NUMERICA E LE DISTANZE mantenendo un residui potere di programmazione delle attività di somministrazione con criteri non commerciali (che io chiamo qualitativi).
Il DPR 235/2001 prevede che per i circoli ADERENTI non si applica tale programmazione che invece, SE ESISTENTE (ma sono rari i casi di programmazione che si possa legittimamente adottare), trova applicazione per i circoli non aderenti.



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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )

Art. 64
              (Somministrazione di alimenti e bevande)
((1.  L'apertura  o  il  trasferimento  di  sede  degli  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,  comprese  quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991,
n.  287,  sono  soggetti  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune
competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai  sensi
del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi,
e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli  esercizi
di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico
per le attivita' produttive del comune competente per territorio,  ai
sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni.))
2. ((E'  subordinata  alla  segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della  legge  n.  241  del  1990,
anche))  l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande
riservata a particolari soggetti elencati alle lettere  a),  b),  e),
d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i  comuni,
limitatamente alle  zone  del  territorio  da  sottoporre  a  tutela,
adottano  provvedimenti  di  programmazione  delle  aperture  degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui
al comma 1, ferma restando l'esigenza di  garantire  sia  l'interesse
della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia
quello dell'imprenditore al  libero  esercizio  dell'attivita'.  Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di  parametri  oggettivi  e
indici di qualita' del servizio, divieti o  limitazioni  all'apertura
di  nuove  strutture  limitatamente  ai  casi  in  cui  ragioni  non
altrimenti risolvibili di sostenibilita'  ambientale,  sociale  e  di
viabilita'  rendano  impossibile  consentire  ulteriori  flussi  di
pubblico nella zona senza incidere in modo  gravemente  negativo  sui
meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la  finalita'  di
tutela e  salvaguardia  delle  zone  di  pregio  artistico,  storico,
architettonico e  ambientale  e  sono  vietati  criteri  legati  alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza  di
un bisogno economico o sulla prova di una domanda di  mercato,  quali
entita' delle vendite di alimenti  e  bevande  e  presenza  di  altri
esercizi di somministrazione.
4.  Il  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarita'  di  un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al  possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attivita' e'  subordinato  alla  conformita'  del
locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con  decreto  del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6.  L'avvio  e  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme  urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  e'
sostituito dal seguente:
"6.  Sono  escluse  dalla  programmazione  le    attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o  ad  altri
complessi  ricettivi,limitatamente  alle  prestazioni  rese  agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio  delle  autostrade  e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  e),  nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi  ai  circoli
cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via  diretta  a  favore  dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle  comunita'  religiose;  in
stabilimenti militari delle Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8. L'autorizzazione e il titolo  abilitativo  decadono  nei  seguenti
casi:
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti  piu'  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo  superiore
a dodici mesi;
c) qualora venga meno  la  rispondenza  dello  stato  dei  locali  ai
criteri  stabiliti  dal  Ministro  dell'interno.  In  tale  caso,  il
titolare puo'  essere  espressamente  diffidato  dall'amministrazione
competente a ripristinare entro  il  termine  assegnato  il  regolare
stato dei locali;
d) nel caso di  attivita'  soggetta  ad  autorizzazione,  qualora  il
titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non  attivi
l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente:  "l.  A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di
somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  senza
l'autorizzazione,  ovvero  senza  la  ((segnalazione  certificata  di
inizio  di  attivita')),  ovvero  quando  sia  stato  emesso  un
provvedimento  di  inibizione  o  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  2.500  euro  a
15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  l'articolo  4,  comma  1,  e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.


***********************



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento  recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  Vigente al: 7-3-2014 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
  Visto  il  testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del  commercio  con  l'estero,  delle  finanze,  della  sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                              Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
procedimento  relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) testo  unico  delle  imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
                              Art. 2.
Associazioni  e  circoli  aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
                  aventi finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  aderenti  ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita  l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda  Sanitaria  Locale  (A.S.L.)  per  il  parere  necessario
all'eventuale  rilascio  dell'autorizzazione  di idoneita' sanitaria,
una  denuncia  di  inizio  attivita'  ai sensi dell'articolo 19 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni. Detta
denuncia  puo'  essere  presentata  anche  su  supporto  informatico,
laddove  le  Amministrazioni  comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
  2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
    a) l'ente  nazionale  con  finalita'  assistenziali  al  quale
aderisce;
    b) il tipo di attivita' di somministrazione;
    c) l'ubicazione  e  la  superficie  dei  locali  adibiti  alla
somministrazione;
    d) che  l'associazione  si  trova  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  111,  commi  3,  4-bis  e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
    e) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  denuncia  e'  allegata  copia  semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4. Se  l'attivita'  di  somministrazione  e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Se  il  circolo  o l'associazione non si conforma alle clausole
previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte  sui  redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e'  subordinato all'iscrizione nel registro
degli  esercenti  il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un  suo  delegato  ed  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge.
  6.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito  alla  sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3,  comma  6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico  delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
                              Art. 3.
Associazioni  e  circoli  non  aderenti  ad  enti  o  organizzazioni
                nazionali con finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni  e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita    l'attivita',  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge.  Detta domanda puo' essere presentata
anche  su  supporto  informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
  2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
    a) il tipo di attivita' di somministrazione;
    b) l'ubicazione  e  la  superficie  del  locale  adibito  alla
somministrazione;
    c) che  l'associazione  ha  le  caratteristiche  di  ente  non
commerciale,  ai  sensi  degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
    d) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  domanda  e'  allegata  copia  semplice,  non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4.  Se  l'attivita'  di  somministrazione e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Il  Comune,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente  la  temporaneita'  della  partecipazione  alla  vita
associativa,  nonche'  lo  svolgimento  effettivo  dell'attivita'
istituzionale.  Il  Comune,  nel  provvedere  al  rilascio  delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che  non  rientrano  nella  deroga  di  cui  all'articolo 3, comma 6,
lettera  e),  della  legge,  si  attiene  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
  6.  La  domanda  si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.
  7.  Se  il  circolo  o  l'associazione  non  rispetta le condizioni
previste  dagli  articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi,  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti  il  commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
  8.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente  alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito  al  rispetto  delle  condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi e dal presente
articolo.  Resta  ferma  la  possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
                              Art. 4.
                        Disposizioni finali

  1.  La  denuncia  di  inizio  di  attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3  valgono  anche  come
autorizzazione  ai  fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e  3,  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  norme,  si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
  3.  L'organo  comunale  competente  ordina  la  cessazione  delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio  attivita'  o  di  autorizzazione,  nonche'  ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

                              CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Letta,  Ministro  dell'industria,  del
                              commercio  e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162

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