Data: 2014-03-06 09:42:29

Trasferimento Noleggio con Conducente

Salve a tutti,
se possibile avrei bisogno di capire se a parer vs è valido un trasferimento di licenza n.cc :
1 ) da soggetto che è già in possesso da cinque anni della licenza
2) a soggetto con il quale è intervenuta [u]la cessione del ramo d'azienda[/u] con atto notarile che parla solo di cessione del ramo d'azienda [u]e non viene ricompresa nemmeno la macchina [/u] .. cosa si vendono  ... [u]l'avviamento ???? basta [/u] ???
3) il soggetto acquirente può avere sede legale fuori dal Comune ( la rimessa è nel Comune anche se a cielo aperto....) ma lasede legale è fuori comune....
4) se il Cap non riporta scadenza devo prendere in considerazione la scadenza della patente???
Grazie
Sabrina

riferimento id:18373

Data: 2014-03-06 15:19:16

Re:Trasferimento Noleggio con Conducente

Legge n. 21/92
9. Trasferibilità delle licenze.
[i]1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da (almeno) cinque anni;
[/i]

[b]Quindi OK[/b]

L’acquirente trasferirà il titolo abilitativo su un’auto di sua proprietà e diversa dall’auto del dante causa, non ci sono problemi dato che la legge non lo vieta.
Il problema è un altro: può essere venduta la licenza senza trasferire l’azienda? O meglio, può un’azienda essere rappresentata soltanto da un bene immateriale come la licenza?

Il tema è dibattuto. Spetta al notaio fare il contratto e giudicare ammissibile la fattispecie. Se il notaio procede, allora anche per il comune dovrà essere ok.


Per la domanda 3 occorre rifarsi all’annosa questione della vigenza delle modifiche alla legge n. 21/92 di cui comma 1 quater dell’art. 29 DL 207/2008.
Ai sensi della legge non modificata nulla osta all’ipotesi che hai portato. Ai sensi della legge modificata, invece, [i]la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione[/i]

Vista la chiara volontà del legislatore, non è da considerare in vigore. Ad onor del vero, però, esiste della recente giurisprudenza che considera in vigore la modifica.
Il tema è molto dibattuto. Come puoi immaginare gli NCC e relative associazioni non considerano in vigore la modifica mentre tassiti e relative associazioni sì.

Ecco cosa c’è scritto nella relazione parlamentare all’ultima proroga uscita qualche giorno fa.
[i]DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
[/i]
[i]La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per l’emanazione del decreto con cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza uni-ficata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di tra-sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto- legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni. Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri. Già in sede di conversione del primo decreto legge n. 207 del 2008 (il citato «mille-proroghe» che ha visto l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29. La stessa, successivamente, ribadiva, con pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei princìpi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e che la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività, e raccomandava una pro-fonda revisione di tali nuove disposizioni. Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall’arti-colo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, con le norme del Trattato. [b]La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1- quater[/b], nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.[/i]

Per il CAP puoi vedere qua:
http://www.motorizzazioneroma.it/sportcond15.php

riferimento id:18373
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