In Puglia, esiste normativa per revocare autorizzazione per affittacamere in caso di chiusura prolungata, non comunicata preventivamente al Sindaco?
In tal caso quanto sarebbe esteso il periodo di chiusura minimo oltre il quale scatterebbe la revoca?
Esiste obbligo di comunicare la presenza dei clienti alla autorità di PS oppure Apt?
Mi potrebbe indicare i riferimenti normativi?
Grazie
Nella nuova legge pugliese sul B&B (LR 27/2013) si legge:
Art. 6 Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività.
1. Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente, l'attività di B&B deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell'attività di B&B è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di B&B e, pertanto, quest'ultima s'intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione.
5. Il soggetto che esercita l'attività di B&B in forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di commercio per la cancellazione dal relativo registro delle imprese.
Queste disposizioni potrebbero essere applicabili, per analogia, anche all'affittacamere "normale" di cui alla LR 17/2001.
Da qui puoi vedere il discorso sulla comunicazione degli alloggiati ai fini della pubblica sicurezza (ho preso una questura a caso)
http://questure.poliziadistato.it/Pistoia/articolo-6-421-2666-1.htm