Che procedure si devono essere attivare per aprire un vivaio di piante in vaso?
Dal punto di vista edilizio è già stato verificato che la cosa è fattibile.
Il titolare dell'attività deve essere imprenditore agricolo?
Da qualche parte (ma non ricordo dove) mi sembrava di aver letto che serve un'autorizzazione fitosanitaria, è così?
Help me!
:o ??? ::) :-[
la normativa è per gli addetti ai lavori.
Guarda il d.lgs. 214/2005, il DM 12/11/2009 e la LR 64/2011 come modificata nel 2012.
Le autorizzazioni sono prevsite dall'art. 19 del d.lgs. n. 214/2005 e sono dettagliate dal DM del 2009. La legge regionale, dopo l'ultima modifica, ha disposto che tali autorizzazioni, dove ci rientra a quella del caso di specie, sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale. La pratica, quindi, sarà presentata tramite un tecinico direttamente sul portale ARTEA.
Tieni conto che prima della modifica la LR disponeva di passare dal SUAP per ottenere l'autorizzazione vivaistica. La ratio della modifica va nel senso di togliere la competnza al SUAP. La questione rappresenta un caso particolare dove la regione ha coscientemente disatteso la normativa SUAP. In sintesi, il servizio regionale non riconoscerà il suap come un referente amministrativo idoneo neanche al rilascio del titolo al privato.
Guarda che cosa veniva scritto nella relazione alla modifica:
[i]Nel periodo di applicazione della suddetta legge, il passaggio della procedura allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), in mancanza di
procedure informatizzate, aveva provocato, di fatto, un forte rallentamento.
Per tale motivo si è ritenuto opportuno riportare la competenza relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria in capo al servizio
fitosanitario regionale utilizzando la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11, comma 3 bis, della l.r. 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola), avvalendosi del sistema informativo di ARTEA.
L’ufficio legislativo aveva evidenziato aspetti di criticità sulla proposta relativa alla modifica in oggetto in quanto non conforme alla disciplina statale
sullo sportello unico, costituita dall’articolo 38 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, che ha attratto la materia dello sportello
unico nell’ambito della competenza esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) dellaCostituzione.
A sua volta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico emanato con il d.p.r. 160/2010 individua il SUAP
quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano per oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi ecc. (art. 2 comma, 1) e prevede, all’articolo 12, intese tra Stato e Regioni per garantire l’operatività dei SUAP.
[b]Tuttavia[/b] la Commissione ha ritenuto di approvare l’intervento normativo nel testo proposto dalla Giunta che, come sottolineato dallo stesso ufficio
legislativo, appare coerente con la scelta effettuata dalla Regione Toscana che nella legge di semplificazione (legge regionale 23 luglio 2009, n. 40),
relativamente ai procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole (art. 36), prevede la possibilità di utilizzare la dichiarazione unica aziendale (DUA).
[b]Peraltro, la l.r. 25/2012 non è stata impugnata[/b] dal governo, essendo decorsi i sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, previsti dall’articolo 127
Cost., senza che sia stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte.[/i]