Una ragazza vuole intraprendere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per vendere prodotti alimentari (panini,pizzette,..).
Nel dichiarare i requisiti professionali ha citato un diploma quinquennale di tecnico dei servizi della ristorazione conseguito presso un Istituto Alberghiero.
Inoltre mi ha specificato che nei primi due anni scolastici ha studiato tra l'altro le seguenti tre materie (Principi di alimentazione, Laboratorio servizi sett. cucina e Laboratorio serv. sett. sala bar).
Da quanto sapevo: il diploma non è valido per il requisito professionale (risoluzione Mise n.162873), mentre leggendo la risoluzione Mise n.153333 del settembre 2013, visto che nel corso di studio ha studiato materie attinenti il settore alimentare acquisisce il requisito professionale.
Quindi la ragazza è in possesso del requisito professionale.
Piccolo sfogo:
Già le circolari non sono fonte normativa, perché quelle superate non vengono abolite dal Ministero, per non creare ulteriori confusioni? Due mesi fa conoscevo solo la n.162873, molto chiara, e ho dato delle risposte sbagliate!!!
Grazie
Una ragazza vuole intraprendere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per vendere prodotti alimentari (panini,pizzette,..).
Nel dichiarare i requisiti professionali ha citato un diploma quinquennale di tecnico dei servizi della ristorazione conseguito presso un Istituto Alberghiero.
Inoltre mi ha specificato che nei primi due anni scolastici ha studiato tra l'altro le seguenti tre materie (Principi di alimentazione, Laboratorio servizi sett. cucina e Laboratorio serv. sett. sala bar).
Da quanto sapevo: il diploma non è valido per il requisito professionale (risoluzione Mise n.162873), mentre leggendo la risoluzione Mise n.153333 del settembre 2013, visto che nel corso di studio ha studiato materie attinenti il settore alimentare acquisisce il requisito professionale.
Quindi la ragazza è in possesso del requisito professionale.
Piccolo sfogo:
Già le circolari non sono fonte normativa, perché quelle superate non vengono abolite dal Ministero, per non creare ulteriori confusioni? Due mesi fa conoscevo solo la n.162873, molto chiara, e ho dato delle risposte sbagliate!!!
Grazie
[/quote]
Le circolari del Ministero (soprattutto quelle degli ultimi 3 anni) sono valide e spesso (molto spesso) le condivido.
NON sono fonti del diritto.
Secondo me ci sono i requisiti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13776.0
*****************
Risoluzione n.138050 del 15.7.2011
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti
professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la
somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Tecnico dei Servizi
della Ristorazione
Con riferimento alla richiesta di informazioni pervenuta tramite mail,
codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi valido ai fini della
qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio relativo al settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
il possesso di un diploma di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione”, rilasciato nel
2007.
Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di
un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica
dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di
frequenza e di conseguimento del medesimo.
Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la
conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione
dei medesimi.
La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune
indicazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di
accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare e somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di
istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico
2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai
fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15 marzo
2010 (allegato D), relative al riordino degli istituti professionali, è possibile
collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall’ordinamento
previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.
Con riguardo al diploma di istruzione secondaria superiore di “Tecnico dei
Servizi della ristorazione”, la confluenza prevista dalla tabella è nel settore
“Servizi”, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”,
indirizzo quest’ultimo individuato dalla citata circolare tra quelli i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in
oggetto.
Di conseguenza sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare, la
scrivente Direzione riconosce valido il titolo in questione in quanto conforme al
dettato normativo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Le circolari non hanno efficacia nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27589.0