Data: 2011-08-03 11:43:18

servitu' di passo

ho un cittadino che rivendica una servitù di passo e di accesso carrabile su una strada pubblica. Questa strada che è più uno slargo è stato ristrutturato e pertanto il Comune ha apportato delle modifiche, in particolare ha posizionato un lampione e sono state concesse diverse occupazioni di suolo pubblico ai bar esistenti ma con una sistemazione diversa rispetto agli anni passati.Di fatto la nuova diposizione delle occupazioni non impediscono l'accesso pedonale ma impediscono quello carrabile così come anche la posizione del lampione.
Primo dubbio: può cosituirsi una servitù su un bene pubblico visti gli art.822 e 823 del cc?
Secondo dubbio: ammesso che possa costituirsi è sufficiente per dimostrare che esiste la servitù il fatto che fino all'anno 2009 il proprietario aveva un passo carrabile?
grazie. 

riferimento id:1832

Data: 2011-08-03 14:48:43

Re: servitu' di passo

L'interessato potrà agire in giudizio, davanti al giudice civile, per vedersi riconoscere la servitù di accesso carrabile qualora dimostri l'uso ultraventennale e le altre condizioni per l'usucapione di tale servitù.

Tuttavia la giurisprudenza ritiene che, anche in assenza di una servitù, il frontista abbia un interesse legittimo che lo abilita ad agire davanti al giudice civile qualora sia lesa la sua posizione.

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11242
Al proprietario frontista di una strada pubblica è riconosciuta una posizione di uso speciale della strada dalla quale ha accesso ai propri beni, poiché da essa egli trae una utilità diversa e maggiore di quella accordata alla collettività, non limitandosi a transitarvi, ma utilizzandola quale tramite per l'accesso alla sua proprietà, senza bisogno di costituire servitù di passaggio, sicché egli va riconosciuto titolare di una posizione di interesse legittimo nei confronti della Pubblica Amministrazione proprietaria della strada. Ad un tal riguardo, la lesione dell'interesse legittimo all'utilizzo della stradapuò essere conseguenza sia dell'esercizio illegittimo del potere da parte della P.A., concretantesi in atti amministrativi illegittimi, sia dell'attività materiale illecita posta in essere dalla stessa P.A., ed il danno patrimoniale conseguente a detta lesione è suscettibile di tutela risarcitoria per responsabilità aquiliana, in presenza degli altri elementi previsti dalle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 c.c. e segg. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, la quale - in base al preliminare rilievo della insuscettibilità di tutela risarcitoria della lesione di un interesse legittimo - aveva negato il risarcimento del danno al frontista di una strada pubblica, che aveva convenuto il Comune per omissione della manutenzione della rete idrica, la quale aveva, a suo dire, provocato una voragine nella strada di accesso al proprio esercizio commerciale, con conseguente sviamento della clientela).

riferimento id:1832

Data: 2011-08-04 08:24:31

Re: servitu' di passo

Vale lo stesso principio se l'accesso di cui si parla è un accesso secondario ad un cortile interno di una casa il cui portone di entrata e su tutt'altra via.

riferimento id:1832

Data: 2011-08-04 19:44:41

Re: servitu' di passo


Vale lo stesso principio se l'accesso di cui si parla è un accesso secondario ad un cortile interno di una casa il cui portone di entrata e su tutt'altra via.
[/quote]

La presenza di altro accesso impedisce la costituzione di una servitù coattiva ma non esclude comunque che si sia formata una servitù di passaggio.
Quindi rimane fermo quanto detto.

riferimento id:1832
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it