Canoni demaniali anno 2014 - DM
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2013
Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014. (14A00764)
(GU n.34 del 11-2-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
per i porti
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989 emanato in
esecuzione dalle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti
nuovi criteri per la determinazioni dei canoni relativi alle
concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva
al 1° gennaio 1989;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494 ed in particolare l'art. 04, sulla base del quale i
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, con
decorrenza dal 1° gennaio 1995, sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministero dei trasporti, sulla base della media degli
indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato
all'ingrosso (prezzi praticati dai grossisti);
Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del
controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997,
ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del
decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata
annualmente con i sopraindicati criteri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni, sia per le
concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla
nautica da diporto;
Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle
misure dei canoni annui per l'anno 2014;
Considerato che l'Istituto nazionale di statistica - riscontrando
l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato, per
il periodo settembre 2012-settembre 2013, con nota prot. n. 9306 in
data 24 ottobre 2013 «l'indice dei prezzi al consumo per famiglie
operai e impiegati» (+0,8%) e con nota prot. n. 10585 in data 29
novembre 2013 «l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali totale» (-1,8%) in luogo dei prezzi praticati dai
grossisti;
Considerato che la media dei suddetti indici per il periodo
settembre 2012-settembre 2013, ultimo mese utile per applicare
l'adeguamento dal 1° gennaio 2014, e' pari a ‑0,5%;
Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2014, applicando la
riduzione dello zero virgola cinque per cento alle misure unitarie
dei canoni determinati per il 2013.
2. Le misure unitarie cosi' aggiornate costituiscono la base di
calcolo per la determinazione del canone da applicare alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014.
4. La misura minima di canone di € 361,08 (trecentosessantuno/08) -
prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 -
e' ridotta ad € 359,27 (trecentocinquantanove/27) a decorrere dal 1°
gennaio 2014.
5. Si applica la misura minima di € 359,27
(trecentocinquantanove/27) alle concessioni per le quali la misura
annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare
inferiore al citato limite minimo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 5 dicembre 2013
Il direttore generale: Caliendo
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 105