Buonasera Simone,
il mio quesito è relativo all'obbligo del possesso della qualifica di estetista (abilitata alla professione 2 anni +1 o equivalente) da parte della titolare in caso di Impresa Individuale.
In pratica la titolare dell'impresa non effettua alcuna prestazione estetica nei confronti delle clienti, ma si limita all'attività amministrativa (non è quindi artigiana); ha nominato una propria dipendente in possesso dei requisiti professionali come Responsabile tecnico ed è quest'ultima il soggetto che opera le prestazioni.
Il comune interessato, facendo riferimento alla Circolare interpretativa del D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) punto 3, ha bloccato la relativa SCIA, poichè la qualifica non è in possesso del titolare.
[i]"......... Richiesta qualifica “rafforzata” (terzo anno del percorso formativo per la gestione dell’attività
autonoma di estetica)
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 85 del DPGR 47R del 2007 e sue modifiche, si
conferma la qualificazione “rafforzata” (ulteriore percorso di formazione ai sensi del citato articolo
– terzo anno) che deve essere posseduta dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e da
coloro che esercitano attività in forma imprenditoriale e specificatamente:
1) in caso di attività svolta da ditta individuale, dal titolare (imprenditore);
................"[/i]
Io ho trovato alcune vecchie discussioni in cui invece tu affermavi che, anche nel caso delle ditte individuali, il titolare poteva nominare un Resposnabile tencico qualora non fosse in possesso lui stesso delle abilitazioni professionali.
Inoltre ne nella legge 28 ne nel DPGR 47/r si parla dell'obbligo del possesso della qualifica rafforzata da parte del titolare di dita individuale.
Mi puoi dare un parere aggiornato in merito?
Grazie anticipate
Fabrizio Fallani
CNA Firenze
Ti confermo che in caso di ditta individuale, relativamente alle attività di acconciatore, piercing e tatuatore (non per commercio e somministrazione) il requisito NON DEVE necessariamente essere posseduto dal titolare qualora questi non effettui prestazione estetica.
Nessuna norma lo prevede (e la circolare interpretativa NON è una norma nè una disposizione di interpretazione autentica) ... quindi ti consiglio di tener ferma la tua posizione.
Alcuni spunti:
http://www.marilisabombi.it/home/default.asp?sezione=mostra_pareri&id=797&tipo=cpareri
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=1599&catid=5
http://comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=ANC130551&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode