Data: 2014-02-27 18:07:19

Legittimo ordine di rimozione di una casa-roulotte - TAR 18/2/2014 TAR LIGURIA,

Legittimo ordine di rimozione di una casa-roulotte - TAR 18/2/2014

TAR LIGURIA, SEZ. I - sentenza 18 febbraio 2014 n. 281
N. 00281/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2012, proposto da:

Michael Fergemberger, Giuseppe Fergemberger, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Comune di Rapallo, in nome del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

per l'annullamento

ordinanza n. 20/2012 di rimozione roulotte utilizzata a fini abitativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rapallo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno collettivamente impugnato l’ordinanza di demolizione della roulotte stabilmente istallata nel terreno di proprietà adibita ad abitazione, comminata dal dirigente del servizio del comune di Rapallo.

A fondamento del gravame, oltre la mancanza di motivazione, hanno dedotto che la roulotte non sarebbe affatto annoverabile fra le costruzioni la cui realizzazione e installazione richiede il permesso di costruire sicché, sotto il profilo normativo, sarebbe altresì violato l’art. 40 l.r. 16 del 2008.

Il Comune si è costituito instando per l’infondatezza del ricorso.

Avuto riguardo al (solo) danno conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato è stata accolta la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. n. 342 del 2012).

Alla pubblica udienza del 16.01.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

È impugnata l’ordinanza di demolizione avente ad oggetto la roulotte stabilmente istallata dai ricorrenti nel terreno di proprietà adibita ad abitazione permanente.

Le censure di natura sostanziale ripropongono le medesime questioni già affrontate e risolte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di consistenza edilizia delle roulotte, adibite ad abitazione, e della loro conseguente ascrizione alla costruzione, quale intervento edilizio assoggettato al permesso di costruire.

Questione che, come più volte rilevato da questo Tribunale con orientamento univoco cui va data continuità, è stata espressamente risolta dal testo unico dell’edilizia laddove all’art. 3, comma 1, lett.e) n.5, ha qualificato come nuova costruzione "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

La legge regionale ha fatto propria la disciplina statale prevedendo, all’art. 45, comma 1, l.r.16/2008, in caso di assenza del titolo legittimante l’intervento edilizio, la demolizione del manufatto.

In definitiva ciò che rileva ai fini della qualificazione della roulotte come costruzione è la destinazione impressale (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2012 n. 2450): qualora come nel caso in esame – circostanza non affatto contestata dai ricorrenti con riguardo agli allacci abusivi alle utenze di luce, gas e acqua – funga da abitazione, occorre conseguire il permesso di costruire per essere installata e mantenuta nell’area di sedime.

Che, è bene sottolineare, è gravata altresì da vincolo paesaggistico, con la conseguenza che alla violazione edilizia s’aggiunge quella paesaggistica, la cui tutela impone, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42 del 2004, la sanzione ripristinatoria della demolizione.

Sicché anche le censure che deducono il difetto di motivazione, in considerazione della natura vincolata dell’atto impugnato, sono infondate.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Rapallo che liquida in complessive 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/02/2014.

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