Data: 2014-02-27 17:52:59

Rifiuti.Legittimità diffida della Provincia dal continuare attività di recupero

TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 136, del 7 febbraio 2014
Rifiuti.Legittimità diffida della Provincia dal continuare attività di recupero rifiuti in difformità della comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

E’ legittima la diffida della Provincia dal continuare ad operare attività di recupero rifiuti in difformità da quanto indicato nella comunicazione ex art. 216 d.lgs. n. 152/2006. Un accumulo di rifiuti come quello per cui è causa va considerato “stoccaggio” ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto”. Nel caso di specie, così come correttamente ritenuto dalla Provincia, per effettuare tale stoccaggio il ricorrente avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi del medesimo d. lgs. 152/2006 per quel particolare sito. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/10231-rifiutilegittimita-diffida-della-provincia-dal-continuare-attivita-di-recupero-rifiuti-in-difformita-della-comunicazione-ex-art-216-dlgs-1522006.html


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