Data: 2011-08-02 10:35:18

vendita merci ingombranti in media struttura vendita gia' autorizzata

Ciao simone,
il titolare di una media struttura di vendita di mq. 400 vuole ampliare la superficie di vendita avvalendosi dell'art. 24 del reg. reg.(merci ingombranti)  perche' vende materiali edili.
ha ristruttrato l'immobile e concluso la pratica edilizia. quali sono gli adempimenti da fare da un punto di vista commerciale.

riferimento id:1820

Data: 2011-08-02 20:11:45

Re: vendita merci ingombranti in media struttura vendita gia' autorizzata


Ciao simone,
il titolare di una media struttura di vendita di mq. 400 vuole ampliare la superficie di vendita avvalendosi dell'art. 24 del reg. reg.(merci ingombranti)  perche' vende materiali edili.
ha ristruttrato l'immobile e concluso la pratica edilizia. quali sono gli adempimenti da fare da un punto di vista commerciale.
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ATTENZIONE.
LA NORMA SI APPLICA SOLO SE LA VENDITA DI MATERIALI EDILIZ E' ESCLUSIVA.
SE INVECE HA AGGIUNTO QUESTI PRODOTTI NON POTRA' FRUIRE DELLA DISPOSIZIONE PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE.

Se quindi il soggetto venderà solo materiali edili potrà arrivare a 4000 mq reali di superficie di vendita che gli verranno calcolati come segue:
I primi 1500 mq gli valgono 150 mq
Gli altri 2500 mq gli valgono 625 mq
Quindi l'esercizio risulterà di 775 mq VIRTUALI su cui calcolare gli standard urbanistici e di parcheggio.

FORMALMENTE presenterà una SCIA per ampliamento di superficie da 400 a 750 mq.

Ho fatto un esempio, rifai i calcoli in base a quanto vogliono realizzare.

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D.P.G.R. 1-4-2009 n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicato nel B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima.
Art. 24
Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), L.R. n. 28/2005).

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;

b) legnami;

c) attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio;

d) materiali per l’edilizia;

e) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice;

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al comma 1, in caso di coincidenza con quelli di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice.

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