Salve, volevo sapere se posso avviare/esercitare l'attività NCC come ditta individuale avendo tutti i requisiti e ovviamente l'autorizzazione comunale, se contemporaneamente lavoro part time alle dipendenze in un azienda che opera in tutt'altro settore. In sostanza, eserciterei nelle ore libere dal part-time l'attività di NCC.
Precisando che il comune in oggetto ed di 4000 abitanti, quindi è un po' difficile vivere solo di NCC. Grazie.
Salve, volevo sapere se posso avviare/esercitare l'attività NCC come ditta individuale avendo tutti i requisiti e ovviamente l'autorizzazione comunale, se lavoro part time alle dipendenze in un azienda che opera in tutt'altro settore. In sostanza, eserciterei nelle ore libere dal part-time l'attività di NCC- Grazie.
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Non ho trovato elementi ostativi a svolgere attività di NCC per un dipendente part-time.
Ritengo possibile tale soluzione
Questo ho trovato: (mi date conferma è valido a livello nazionale?)
TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Art. 41 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
1. L’autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a) non adempi agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) [u][b]esercita, se titolare della licenza o dell’autorizzazione, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;[/b][/u]
i) contravviene all’obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
Questo ho trovato: (mi date conferma è valido a livello nazionale?)
TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Art. 41 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
1. L’autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a) non adempi agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) [u][b]esercita, se titolare della licenza o dell’autorizzazione, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;[/b][/u]
i) contravviene all’obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
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Salve,
la norma da Lei citata NON ESISTE nel senso che non è prevista in disposizioni nazionali o regionali.
Esiste invece la riportata legge regionale del Venteo, ancora in vigore, MOLTO SIMILE al testo riportato che dispone:
[color=red]L.R. 30-12-1993 n. 63
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.
Pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 1993, n. 111.
Art. 41
Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea (18);
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia (19);
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola;
e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.
2. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.[/color]
Ho l'impressione che la norma da lei citata sia in un REGOLAMENTO COMUNALE a mio avviso ILLEGITTIMO in quanto introduce una incompatibilità fra attività economiche in violazione della riserva legislativa (fra l'altro statale) che sussiste in materia anche ai sensi del Dlgs 59/2010 (art. 35).
Se il regolamento comunale è anteriore al 2010 va considerato ABROGATO automaticamente.
Se successivo è più complesso ... si può sostenere la disapplicabilità ma, probabilmente, andrà fatto ricorso al TAR se il Comune insiste.
Buongiorno, mi sorge un dubbio: può il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) effettuare la spunta nei vari mercati comunali dei comuni italiani?
riferimento id:18195
Buongiorno, mi sorge un dubbio: può il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) effettuare la spunta nei vari mercati comunali dei comuni italiani?
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Certo che lo può fare.
Alla spunta concorrono itineranti e operatori in concessione
Buongiorno DOTT. Chiarelli
Sono andato a consultare la legge che lei ha menzionato poiché anche io mi trovo nella stessa condizione del collega ncc ma ho riscontrato, a parer mio, che le disposizioni del Dlgs 59/2010 non si applicano ai servizi di taxi, noleggio con conducente ecc...
Saluti.
Buongiorno DOTT. Chiarelli
Sono andato a consultare la legge che lei ha menzionato poiché anche io mi trovo nella stessa condizione del collega ncc ma ho riscontrato, a parer mio, che le disposizioni del Dlgs 59/2010 non si applicano ai servizi di taxi, noleggio con conducente ecc...
Saluti.
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Quale legge? questo posto ha avuto vari interventi .... Il Dlgs 59/2010 non si applica direttamente ai TAXI e NCC ma non riguarda il quesito