Data: 2014-02-26 15:54:36

Attività di estetica in Toscana - Vendita prodotti attività esistenti

L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28/2004 e le modifiche all'articolo 7 della medesima legge, di fatto  obbliga le nuove attività a fare la scia del commercio se vogliono vendere anche in minima parte prodotti come creme o altro in prosecuzione dei trattamenti svolti in negozio. Come si pone la questione per le attività in essere? Dal mese di luglio, contestualmente al cambiamento della legge, devono cessare la vendita o fare la scia, oppure sono esentate in quanto hanno aperto con la legge che lo consentiva (articolo 8 comma 4 della 28/2004)?
Grazie

riferimento id:18185

Data: 2014-02-26 21:03:58

Re:Attività di estetica in Toscana - Vendita prodotti attività esistenti

In verità la ratio della modifica di legge è un'altra.

L’art. 7 comma 4 della legge regionale 28/2004 (come modificata dalla LR 38/2013) dispone:
[i]L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.[/i]

Nella premessa della LR 38/2013 si legge:
[i]In attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis, del d.l. 5/2012 convertito dalla l. 35/2012, si rende necessario prevedere che l’esercizio congiunto dell’attività di estetica con altra attività commerciale richieda la presentazione di un’unica SCIA, per entrambe le attività, a prescindere dal criterio della prevalenza dell’attività di estetica su quella commerciale[/i]

In sintesi, con la sola SCIA per attività estetica, si può esercitare anche il commercio al dettaglio. Quindi, tutt’al più ti occorre una autocertificazione dei requisiti morali, ma siccome la legge, come di regola, non dispone che per l’avvenire, ritengo che le attività in esercizio, in assenza di una disposizione transitoria specifica per la questione, non debbano presentare niente, sempreché non debordino dalla fattispecie iniziale e cioè dalla vendita alla clientela limitata ai prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

Per approfondimenti vedi qua:
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