Data: 2014-02-26 09:10:40

Vendita itinerante su aree demaniali

Premessa normativa:
1. Ai sensi della L.R. 28/2005 per “commercio su aree pubbliche” si intendono [i]le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, [u]comprese quelle del demanio marittimo[/u] o su aree private [u]delle quali il comune abbia la disponibilità[/u][/i];
2. L’art. 31, comma 3 L.R. 28/2005 testualmente recita : [i]l’esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, [u]nelle aree demaniali non comunali[/u] è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime[/i];
3. Art. 11 Regolamento Comunale: [i]L’esercizio dell’attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli titolari di autorizzazione/dia/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente, previo nulla osta rilasciato dal competente Ufficio comunale[/i];
4. Articolo 68 Codice della Navigazione: [i]Coloro che esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell' ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell' esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette[/i].
Ad un recente incontro tra comuni e Capitaneria, quest’ultima ha richiesto che ai titolari di nulla osta rilasciato dal comune, siccome esercitano la loro attività su aree demaniali, venga comunicato loro di presentare istanza presso la Capitaneria per l’iscrizione nel registro ai sensi dell’art. 68 Codice della Navigazione perché per loro altrimenti potrebbe essere un problema….
Girellando nel web, ho trovato modelli di domanda e di autorizzazione ex art. 68 CdN nonché classificazione delle attività ed elenchi di ditte autorizzate ad operare all’interno dei porti.
Le attività cui fanno riferimento però mi sembra che nulla abbiano a che fare con la vendita e men che meno con quella itinerante, per lo più si tratta di officine, tappezzieri, rifornimento, vigilanza, noleggi, scuole nautiche, ecc.
Non è sufficiente il nulla osta rilasciato dal comune per le aree demaniali di cui ha la disponibilità per poter svolgere l’attività di vendita su dette spiagge???
A me sembra l’ennesimo aggravio di un procedimento che di per sé sarebbe piuttosto semplice e snello…..
Potete darmi qualche delucidazione in merito?
:( :o ??? ::) :-[ :-\

riferimento id:18180

Data: 2014-02-26 18:56:31

Re:Vendita itinerante su aree demaniali

[b]Questa è la risposta che darei in ambito nazionale:[/b]

[i]Art. 68. Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate [b]può sottoporre[/b] all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette[/i]

Anche il relativo regolamento del codice della navigazione dispone, all'art. 61, il caratterere dell'eventualità:
[i]61. Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti.
Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, [b]se sottoposte all'iscrizione[/b] in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.[/i]

Non mi chiedere il modello approvato dal ministro perché non l'ho mai trovato :-)

Quindi, l’eventualità e la disciplina dell’iscrizione sono disposti dall’autorità portuale. Accorerebbe vedere se le disposizioni a riguardo ci sono davvero. magari è stato istituito il registro ma non per le attività commerciali.
Secondo me, quindi, può accedere anche che l'autorità non preveda l'iscrizione per le attività commerciali oppure si limiti all'emanazione di provvedimenti generali con le condizioni di esercizio, nel senso: se vuoi eseritare mi mandi una comunicazione e sappi che lì, là e qua non puoi andare perché zona protetta ecc. Anzi, inviterei proprio a far questo (meglio niente)

[i]La vecchia legge 112/1991 (norme in materia di commercio su aree pubbliche – ora abrogata) prevedeva, all’art. 3, comma 14 che l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge...[/i]

Ora vige la disposizione del d.lgs. 114/98 che recita: [i]L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette[/i].

[b]Per la rispota per la Toscana[/b] occorre aggiungere che il d.lgs. 112/98 (vedi art. 105) ha conferito alle regioni le funzioni amministrative per le concessioni demaniali. La LR 88/98 ha, a sua volta, conferito ai comuni tali funzioni. Art. 27, comma 3:
[i]Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2205). Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale. [/i]

Detto questo, a parere mio, oggi non ha senso in Toscana andare a chiedere un nulla osta all'autorità portuale. Ha senso solo per quelle zone non oggetto di conferimento. Se leggi l'art. 105 del d.lgs. 112/98 trovi che [i]il conferimento non opera nei  porti  finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza  dello  Stato,  nei  porti  di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente  interesse  nazionale  individuate  con  il  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  21  dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136  del  12  giugno  1996,  e successive modificazioni. [/i]

Credo che il tuo regolamento comunale sia già aggiornato secondo i conferimenti che ti ho citato

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