Consiglio di Stato, Sez. III, n. 96, del 13 gennaio 2014
Beni Ambientali.Legittimità diniego sanatoria ex art. 181 del D.Lgs 42/2004 per traliccio porta antenne
Il giudizio negativo è giustificato dal fato che il traliccio costituisce: “una presenza estremamente stridente nel pregevole contesto circostante”, che “comporta un’alterazione sostanziale sullo stato dei luoghi”, che “rappresenta un elemento avulso e fortemente prevaricante all’interno della zona collinare cittadina riconosciuta di notevole interesse pubblico”, per ritenere conseguente l’affermazione finale secondo cui si reputa che “la presenza della struttura in questione pregiudichi fortemente l’immagine della zona collinare cittadina e rappresenti un intervento lesivo dei valori storici, architettonici e paesaggistici tutelati dal vincolo”. Si deve in ogni caso chiarire che il d.lgs. n. 259/2003 ha disciplinato un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, che è destinato a prevalere unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al d.p.r. 380/2001, restando salva invece la piena applicabilità delle norme a tutela paesaggistica. Non è corretta la tesi secondo la quale la realizzazione degli impianti in questione tralicci compresi, persino se risalenti nel tempo, dovrebbe ritenersi consentita sull'intero territorio nazionale con riferimento a qualsiasi tipo di destinazione di zona omogenea, concetto questo chiaramente riferibile unicamente alle destinazioni di tipo urbanistico. Infatti, è lo stesso d.lgs n. 259/2003, all'art. 86, co. 4, a prevedere espressamente la soggezione degli interventi di cui trattasi alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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