Data: 2014-02-25 04:15:04

Condono l. 326 del 2003, nozione di strutture realizzate Consiglio di Stato, Sez

Condono l. 326 del 2003, nozione di strutture realizzate
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 39, del 9 gennaio 2014
Urbanistica.Condono l. 326 del 2003, nozione di strutture realizzate

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la nozione di “strutture realizzate”, necessitanti di lavori di completamento funzionale, postula che i manufatti abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazionee debbano solo essere completati ai fini della loro funzionalità, pertanto, l’art. 43 comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede il completamento di opere, va inteso nel senso che deve trattarsi di semplici lavori strutturalmente necessari alla funzionalità di quanto già edificato e non anche di integrazione delle dette opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture. Infatti, la norma non impiega la dizione di costruzioni o opere “ultimate”, cioè un manufatto completo almeno al rustico, privo solo delle finiture, ma la diversa nozione di “strutture realizzate”. Quindi, si deve ritenere che la realizzazione delle strutture può dirsi verificata anche se difettano le tamponature esterne, nei termini in cui questo risultato consenta comunque di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione: cioè di identificare nei tratti essenziali l’opera da straordinariamente sanare e completare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10147-urbanisticacondono-l-326-del-2003-nozione-di-strutture-realizzate.html

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