Salve,vorrei gentilmente sapere che differenza passa tra posteggi di commercio ambulante su area pubblica e posteggi su area privata.
Nel mio paese,in provincia di Pisa,stanzia fisso davanti il supermercato coop,un signore di origine marocchina da vari anni,vende prodotti non alimentari,come vorrei fare io.
Nel regolamento comunale per il commercio ambulante su aree pubbliche,non è mensionata la piazza della coop,pertanto ho chiesto all' ufficio suap del paese come potevo fare per ottenere anch'io la concessione di posteggio fuori mercato nell'area citata.
Mi hanno risposto che quella è un'area privata,pertanto mi dovevo leggere le leggi della regione Toscana in materia di vendita ambulante in area privata.
Ora vi chiedo,mi hanno preso per i fondelli cercando di eludere la mia domanda,perchè non sanno cosa rispondere,o veramente in area privata ognuno fà come vuole e il comune non rilascia autorizzazioni?
Premetto che il signore marocchino sta lì non perchè ce lo ha messo la coop, ma per solidarietà umana,io ritengo di avere i medesimi diritti,posso o a noi Italiani non è concesso?
Grazie se potete darmi delucidazioni
Salve, già abbiamo affrontato più volte la questione in questo forum.
In sintesi, se il commerciante abilitato al commercio su area pubblica esercita su area privata (un'area non nella disponibilità giuridica del comune e quindi non ad uso pubblico) allo siamo nel campo del commercio in sede fissa. In pratica è come se esercitasse dentro ad un negozio.
Il posteggio di una struttura commerciale, in genere, non è un’area pubblica o ad uso pubblico, è uno spazio privato. Comunque, se fosse pubblica, allora ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento comunale del commercio su area pubblica.
In astratto un esercente può anche stabilirsi su suolo privato con mezzi mobili a condizione, però, che vi siano i requisiti urbanistico-edilizi (destinazione uso commerciale, ecc) e che presenti una SCIA per esercizio dell’attività in sede fissa.
Ripeto, anche se con mezzi mobili, ma esercitando in modo stabile, darà vita ad un esercizio di commercio in sede fissa.
Senza entrare nella giurisprudenza a riguardo del "meramente temporaneo", che comunque attiene ad esigenze strumentali (vedi la casetta attrezzi per fare i lavori pubblici), la LR 1/2005 (legge sull'edilizia/urbanistica) dispone:
[i]Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie s[b]oggette a permesso di costruire[/b], in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni[/i]