Salve a tutti e bentrovati; chiedo cortesemente un parere che riguarda una procedura di voltura dell'iscrizione al registro di cui sopra da un utente ad un altro, il tutto in una DUAAP di subingresso in commercio su aree pubbliche. Mi domandavo appunto se l'iscrizione all'art.68 Codice della Navigazione possa essere oggetto di compravendita o comunque di voltura e se così fosse se il SUAP sia competente per gestirne l'istruttoria.
grazie
[i]68. Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette[/i]
L’eventualità e la disciplina dell’iscrizione sono disposti dall’autorità portuale. Accorerebbe vedere le disposizioni a riguardo. In ogni caso, dato il tenore della norma, l’iscrizione prende i connotati di normale comunicazione amministrativa. Anche in questo caso non vedo motivi per derogare al DPR 160/2010 (quindi pratica SUAP).
Può anche accedere che l'autorità non preveda l'iscrizione per le attività commerciali oppure si limiti all'emanazione di provvedimenti generali con le condizioni di esercizio.
La vecchia legge 112/1991 (norme in materia di commercio su aree pubbliche – ora abrogata) prevedeva, all’art. 3, comma 14 che l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge...
Ritengo che attualmente, l’art. 68 possa essere usato come presupposto per una comunicazione verso l'autorità portuale da citare nella abilitazioni amministrative per il commercio su area pubblica. La registrazione, quindi, non è un bene oggetto di compravendita. E’ l’azienda che viene venduta, il nuovo esercente si adeguerà alla regolamentazione locale (semplice comunicazione).
Se l'autorità ha mantenuto un vero e proprio nullaosta (vedi art. 28, comma 9 del d.lgs. n. 114/98), ugualmente può essere applicata una procedura di subingresso che si esplica con una scia / DUAAP
Grazie dott. Maccantelli!
Ivan Ponsano