Data: 2014-02-24 11:13:33

Ferie di Bar

Mi segnalano che un bar non ha comunicato al Comune e neppure al pubblico orari e chiusura per ferie.
Per gli orari vedo che c'è una sanzione nella L.R. 28/2005 all'art. 103. Per la comunicazione di chiusura per ferie o altro motivo c'e nella nostra ordinanza sugli orari del commercio del 2007 l'obbligo di comunicazione per chiusure superiori a 30 giorni, l'ordinanza  non è stata adeguata alle norme recenti ed il mio dubbio è se sempre applicabile la sanzione relativa di 50 euro per mancata comunicazione di chiusura al Comune e al pubblico.  Infatti la L. 287/1991  richiamata nell'ordinanza penso che non sia applicabile in Toscana dalla L.R. 28/2005 neppure per le sanzioni. Cosa ne pensate rispetto alla mancata comunicazione al pubblico di chiusura per ferie ecc.? E' liberalizzata dopo il D.L. 223 del 04/07/2006 art. 3 lett. d-bis (modificato nel 2011)?
Vi ringrazio e dei chiarimenti.

riferimento id:18062

Data: 2014-02-24 19:29:59

Re:Ferie di Bar


Mi segnalano che un bar non ha comunicato al Comune e neppure al pubblico orari e chiusura per ferie.
Per gli orari vedo che c'è una sanzione nella L.R. 28/2005 all'art. 103. Per la comunicazione di chiusura per ferie o altro motivo c'e nella nostra ordinanza sugli orari del commercio del 2007 l'obbligo di comunicazione per chiusure superiori a 30 giorni, l'ordinanza  non è stata adeguata alle norme recenti ed il mio dubbio è se sempre applicabile la sanzione relativa di 50 euro per mancata comunicazione di chiusura al Comune e al pubblico.  Infatti la L. 287/1991  richiamata nell'ordinanza penso che non sia applicabile in Toscana dalla L.R. 28/2005 neppure per le sanzioni. Cosa ne pensate rispetto alla mancata comunicazione al pubblico di chiusura per ferie ecc.? E' liberalizzata dopo il D.L. 223 del 04/07/2006 art. 3 lett. d-bis (modificato nel 2011)?
Vi ringrazio e dei chiarimenti.
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Ciao,
non è applicabile la sanzione in quanto l'art. 7bis del dlgs 267/2000 prevede la sanzione anche per la violazione delle ORDINANZE SINDACALI ma solo se previste dalla legge o da SPECIFICHE disposizioni regolamentari.
E queste mancano nel caso di specie.

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    Art. 7-bis
                      Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  diversa  disposizione  di legge, per le violazioni delle
disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  ((  1-bis.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal sindaco e dal
presidente  della  provincia  sulla  base  di  disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
  2.  L'organo  competente  a  irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

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