Mi segnalano che un bar non ha comunicato al Comune e neppure al pubblico orari e chiusura per ferie.
Per gli orari vedo che c'è una sanzione nella L.R. 28/2005 all'art. 103. Per la comunicazione di chiusura per ferie o altro motivo c'e nella nostra ordinanza sugli orari del commercio del 2007 l'obbligo di comunicazione per chiusure superiori a 30 giorni, l'ordinanza non è stata adeguata alle norme recenti ed il mio dubbio è se sempre applicabile la sanzione relativa di 50 euro per mancata comunicazione di chiusura al Comune e al pubblico. Infatti la L. 287/1991 richiamata nell'ordinanza penso che non sia applicabile in Toscana dalla L.R. 28/2005 neppure per le sanzioni. Cosa ne pensate rispetto alla mancata comunicazione al pubblico di chiusura per ferie ecc.? E' liberalizzata dopo il D.L. 223 del 04/07/2006 art. 3 lett. d-bis (modificato nel 2011)?
Vi ringrazio e dei chiarimenti.
Mi segnalano che un bar non ha comunicato al Comune e neppure al pubblico orari e chiusura per ferie.
Per gli orari vedo che c'è una sanzione nella L.R. 28/2005 all'art. 103. Per la comunicazione di chiusura per ferie o altro motivo c'e nella nostra ordinanza sugli orari del commercio del 2007 l'obbligo di comunicazione per chiusure superiori a 30 giorni, l'ordinanza non è stata adeguata alle norme recenti ed il mio dubbio è se sempre applicabile la sanzione relativa di 50 euro per mancata comunicazione di chiusura al Comune e al pubblico. Infatti la L. 287/1991 richiamata nell'ordinanza penso che non sia applicabile in Toscana dalla L.R. 28/2005 neppure per le sanzioni. Cosa ne pensate rispetto alla mancata comunicazione al pubblico di chiusura per ferie ecc.? E' liberalizzata dopo il D.L. 223 del 04/07/2006 art. 3 lett. d-bis (modificato nel 2011)?
Vi ringrazio e dei chiarimenti.
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Ciao,
non è applicabile la sanzione in quanto l'art. 7bis del dlgs 267/2000 prevede la sanzione anche per la violazione delle ORDINANZE SINDACALI ma solo se previste dalla legge o da SPECIFICHE disposizioni regolamentari.
E queste mancano nel caso di specie.
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Art. 7-bis
Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
(( 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal
presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.