Data: 2014-02-21 13:43:47

GUIDE TURISTICHE: ABILITATE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Salve a tutti!
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 97/2013 è corretto che, allo stato attuale, tutte le guide turistiche già in possesso del patentino possano chiederne la modificazione riportando nello stesso, come ambito di riferimento, "tutto il territorio nazionale"?
Dal mio punto di vista, pur non condividendo quanto deciso dal legislatore, però non c'è dubbio che una tale richiesta sia fondata e che ad essa non possa che darsi seguito.
Così come, qualora si presenti un soggetto abilitato, ma non ancora iscritto, questi faccia analoga richiesta, indipendentemente dall'ambito in cui ha ottenuto l'abilitazione, superando il corrispondente esame.
Corretto?

riferimento id:18047

Data: 2014-02-21 17:01:29

Re:GUIDE TURISTICHE: ABILITATE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

[color=red]Certo. Vale su tutto il territorio nazionale con efficacia immediata
[/color]

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013

Art. 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
  dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
  europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

  1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida  su
tutto il territorio nazionale.  Ai  fini  dell'esercizio  stabile  in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai  sensi
del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione  europea  in  un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento  dell'attivita'  di  guida    turistica    nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di  libera  prestazione  dei  servizi  senza  necessita'  di  alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentita  la  Conferenza  unificata,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

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