Data: 2011-07-31 15:19:23

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa è disciplinato da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e di città d'arte;

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

Visto il decreto regionale n. ..... del .......... con il quale il Comune di ..... viene inserito fra i comuni ad economia turistica

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 13 luglio 2011

3) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

riferimento id:1804

Data: 2011-08-16 14:14:26

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI e PUBBLICI ESERCIZI - bozza di ordinanza (2)

Poichè mi sono giunte molte richieste di chiarimento ripropongo il testo della bozza di ordinanza sindacale per la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione (leggermente rivista)

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI e PUBBLICI ESERCIZI - bozza di ordinanza

Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e di città d'arte;

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

Visto il decreto regionale n. ..... del .......... con il quale il Comune di ..... viene inserito fra i comuni ad economia turistica

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del ..... agosto 2011

3) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

riferimento id:1804

Data: 2011-08-16 15:26:42

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

SEGNALO CHE IL D.L. 138/2011 HA ESTESO LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI A TUTTI I COMUNI (ANCHE NON TURISTICI).
ECCO IL TESTO DELLA NORMA .....
RESTA FERMO L'ONERE DI ADOTTARE UNA SPECIFICA ORDINANZA SINDACALE PER DISPORRE LA SPERIMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMA.

******************

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011

    Art. 6

Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
  attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
  semplificazioni

.............
  4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "ubicato  nei  comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche  o  citta'
d'arte".

riferimento id:1804

Data: 2011-08-17 16:48:35

Ordinanza aggiornata al D.L. 138/2011 su LIBERALIZZAZIONE ORARI

Liberalizzazione, in via sperimentale, degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione

Ordinanza n. ..... del ......

Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e di città d'arte;

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

Visto il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (G.U. n. 188 del 13 agosto 2011) il quale, all'art. 6 comma 4, dispone "All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del ..... agosto 2011

3) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

riferimento id:1804

Data: 2011-08-19 11:13:46

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - Alcune riflessioni

Buongiorno,
Approfitto di questo forum, per fare alcune riflessioni sulla liberalizzazione orari introdotta con la manovra bis.

L’art. 35, 6° c. del D.L. 06/07/2011 n. 98, aveva modificato l’art. 3 del D.L. 223/2006 conv. in L.248/2006, disponendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nei comuni inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, erano in via sperimentale, esonerate dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché dall’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Il 7°c. dell’art. 35 cit. ha inoltre previsto che “Le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”
La c.d. “manovra – bis” e cioè il D.L. 13/08/2011 n. 138, (art. 6 c. 4) ha modif. l’art. 35 6°c. cit., sopprimendo l’inciso: “ubicato nei comuni inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”, ed ha di fatto esteso la c.d. “Liberalizzazione” degli orari e dei giorni festivi di apertura e chiusura anche ai comuni “non turistici”.
Il D.L. 138/2011 non ha soppresso il citato comma 7 dell’art. 35 (che, come si è visto, da tempo alle Regioni ed ai Comuni di adeguare le proprie disposizioni in materia entro la data del 01/01/2012) e prevede inoltre la cogenza delle proprie disposizioni, a partire dal 13/08/2011 (data della pubblicazione in G.U. : art. 20).
Premesso ciò mi sorge un dubbio:
- la c.d. “Liberalizzazione” degli orari e dei giorni festivi di apertura e chiusura deve intendersi vigente sin dal 13/08/2011 o i Comuni hanno comunque tempo sino al 01/01/2012 per adeguarsi alla nuova disciplina, non essendo stata soppressa la disposizione del c.7 dell’art. 35 ?
La logica mi dice che la liberalizzazione – orari, sia pienamente operativa sin dal 13/08/2011; non dobbiamo dimenticare che il D.L. 138/2011 reca “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e che inoltre il comma 7 dell’art. 35 -  interpretato nel senso dell’onere di determinazione dei comuni turistici da parte della Regione - non abbia più alcun senso essendo venuta meno ogni distinzione tra comuni turistici e non turistici.
Ritengo però che una liberalizzazione – orari, effettuata in fretta e furia, per mezzo di un provvedimento urgente, si porti dietro il nefando effetto dell’eliminazione di qualsiasi regola nel settore, con diversi risvolti negativi.
Tanto per dirne uno (e tralasciando tutte le “problematiche sindacali” che si porterà dietro una generalizzata ed indiscriminata apertura domenicale e festiva) se è vero che dal 13/08/2011 gli esercizi commerciali potranno fare gli orari che vogliono ci si potrà trovare di fronte ad esercizi alimentari che fino a tarda notte effettuano somministrazione non assistita di bevande alcoliche portandosi dietro innumerevoli problematiche di ordine pubblico, tutela della quiete pubblica etc. (Si pensi inoltre al fatto che ai sensi del D.L. 117/2007 solo gli esercizi di somministrazione e gli esercizi di vicinato non possono vendere o somministrare alcolici durante la notte, ma che ciò non è previsto per gli altri esercizi commerciali).
Vedo tuttavia una via di uscita.
L’art. 3 del D.L. 223/2006 conv. in L.248/2006, ora dispone che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono in via sperimentale, esonerate dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché dall’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
La locuzione “in via sperimentale” può essere a mio parere interpretata nel senso che la P.A. è tenuta a verificare gli effetti della c.d. “liberalizzazione” ed ad intervenire con una propria regolamentazione della disciplina degli orari e dei giorni di apertura, affinché l’attività commerciale (attività economica privata) non si svolga in “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ed (…) all’utilità sociale” (v. del resto art. 3 comma 1 D.L.138/2011).

Ringrazio in anticipo tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggere e che mi diranno la propria opinione !!!!!

riferimento id:1804

Data: 2011-08-19 19:55:44

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

-  la c.d. “Liberalizzazione” degli orari e dei giorni festivi di apertura e chiusura deve intendersi vigente sin dal 13/08/2011 o i Comuni hanno comunque tempo sino al 01/01/2012 per adeguarsi alla nuova disciplina, non essendo stata soppressa la disposizione del c.7 dell’art. 35 ?
[color=red]A mio avviso non vi sono dubbi che per poter avviare la sperimentazione della liberalizzazione occorra una ORDINANZA SINDACALE in assenza della quale la disposizione non trova attuazione.

A mio avviso anche dal 1/1/2012 la disposizione non è immediatamente applicabile fintanto che Comuni e/o Regioni non si adeguino.
Se il Comune non si adegua rimane in vigore la propria ordinanza che diviene AUTOMATICAMENTE ILLEGITTIMA e quindi potrà essere annullata dal TAR e disapplicata dal giudice civile (es. in sede di ricorso avverso le sanzioni pecuniarie)[/color]


La logica mi dice che la liberalizzazione – orari, sia pienamente operativa sin dal 13/08/2011; non dobbiamo dimenticare che il D.L. 138/2011 reca “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e che inoltre il comma 7 dell’art. 35 -  interpretato nel senso dell’onere di determinazione dei comuni turistici da parte della Regione - non abbia più alcun senso essendo venuta meno ogni distinzione tra comuni turistici e non turistici.
[color=red]A mio avviso no. Infatti per la Corte Costituzionale lo STATO, quando legifera in materia concorrente o incidente su materie concorrenti DEVE garantire un momento di "concertazione" preventiva con le realtà territoriali 8di solito in Conferenza Stato-Regioni). Con i Decreti legge ciò non può avvenire preventivamente (per definizione) e quindi lo STATO deve garantire che questo processo si svolga in fase di conversione in legge e comunque assegnando un termine per l'attuazione delle norme statali.

QUINDI, l'interpretazione conforme a questo orientamento della consulta è quella che ritiene non immediatamente applicabili le disposizioni nazionali.[/color]


Ritengo però che una liberalizzazione – orari, effettuata in fretta e furia, per mezzo di un provvedimento urgente, si porti dietro il nefando effetto dell’eliminazione di qualsiasi regola nel settore, con diversi risvolti negativi.
[color=red]Io sono un IPER-LIBERALIZZATORE e quindi non concordo.
Ritengo che non vedremo negozi aperti alle 4 di notte semplicemente perchè normalmente si dorme a quell'ora e che dove li vedremo (es. l'estate al mare) ciò sia un interessante servizio per la collettività.
Questo va mitigato con la tutela dell'ordine e della quiete pubblica. ma ci sono le norme sui limiti acustici, le norme sulla tolleranza delle emissioni sonore ed il codice penale.

Ormai viviamo in un mondo liberalizzato e, soprattutto in periodo di crisi, non vedo di cattivo occhio a disposizioni che consentano a commercianti intraprendenti di cercare nuovi mercati.[/color]

Tanto per dirne uno (e tralasciando tutte le “problematiche sindacali” che si porterà dietro una generalizzata ed indiscriminata apertura domenicale e festiva) se è vero che dal 13/08/2011 gli esercizi commerciali potranno fare gli orari che vogliono ci si potrà trovare di fronte ad esercizi alimentari che fino a tarda notte effettuano somministrazione non assistita di bevande alcoliche portandosi dietro innumerevoli problematiche di ordine pubblico, tutela della quiete pubblica etc. (Si pensi inoltre al fatto che ai sensi del D.L. 117/2007 solo gli esercizi di somministrazione e gli esercizi di vicinato non possono vendere o somministrare alcolici durante la notte, ma che ciò non è previsto per gli altri esercizi commerciali).
[color=red]OK, ma allora perchè non introdurre il coprifuoco anche per le discoteche. Muoiono centinaia di giovani ubriachi all'uscita dalle discoteche. Non ho sentito di persone morte dopo un McBacon (oddio, il fegato non sta benissimo ma ......)[/color]


Vedo tuttavia una via di uscita.
L’art. 3 del D.L. 223/2006 conv. in L.248/2006, ora dispone che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono in via sperimentale, esonerate dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché dall’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
La locuzione “in via sperimentale” può essere a mio parere interpretata nel senso che la P.A. è tenuta a verificare gli effetti della c.d. “liberalizzazione” ed ad intervenire con una propria regolamentazione della disciplina degli orari e dei giorni di apertura, affinché l’attività commerciale (attività economica privata) non si svolga in “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ed (…) all’utilità sociale” (v. del resto art. 3 comma 1 D.L.138/2011).
[color=red]Personalmente ritengo che la dizione "in via sperimentale" sia un TRUCCO per evitare l'intervento della Corte Costituzionale.
Concordo con te sul fatto che la REGIONE (e non il singolo comune) possa valutare un termine massimo per questa sperimentazione disciplinando, entro il 1 gennaio 2012, la materia.[/color]


Ringrazio in anticipo tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggere e che mi diranno la propria opinione !!!!!
[color=red]Aspettiamo altri interventi (di chi non è in ferie!!!!!!!!!!!)[/color]

riferimento id:1804

Data: 2011-08-20 10:18:23

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Ciao Simone,
In merito alla liberalizzazione degli orari, gradirei un tuo commento sul seguente scritto tratto da “Italia Oggi”. (in particolare vorrei sapere se la liberalizzazione riguarda solo gli esercizi di vendita al dettaglio o anche i pubblici esercizi).
“Con l’introduzione della lettera d)-bis a modifica dell’art. 3 del dl 223/2006, quindi, i negozi possono rimanere aperti 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno e durante la loro apertura possono consentire il consumo sul posto di quanto è stato acquistato.
Analoga facoltà, invece, viene preclusa ai tradizionali esercizi pubblici, quali bar e ristoranti.
Ciò in quanto, evidentemente, la nuova facoltà riguarda gli esercizi di vendita e non quelli della somministrazione per i quali non vige l’obbligo della chiusura domenicale.”

riferimento id:1804

Data: 2011-08-20 18:12:51

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Ciao Simone,
In merito alla liberalizzazione degli orari, gradirei un tuo commento sul seguente scritto tratto da “Italia Oggi”. (in particolare vorrei sapere se la liberalizzazione riguarda solo gli esercizi di vendita al dettaglio o anche i pubblici esercizi).
“Con l’introduzione della lettera d)-bis a modifica dell’art. 3 del dl 223/2006, quindi, i negozi possono rimanere aperti 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno e durante la loro apertura possono consentire il consumo sul posto di quanto è stato acquistato.
Analoga facoltà, invece, viene preclusa ai tradizionali esercizi pubblici, quali bar e ristoranti.
Ciò in quanto, evidentemente, la nuova facoltà riguarda gli esercizi di vendita e non quelli della somministrazione per i quali non vige l’obbligo della chiusura domenicale.”
[/quote]

Ciò che è scritto nell'articolo, a mio avviso, è clamorosamente SBAGLIATO!!!!
l'art. 3 del dl 223/2006 si riferisce sia alle attività commerciali che a quelle di somministrazione. Lo dice espressamente la norma.
NON si può dedurre dal fatto che si liberalizzi l'obbligo di chiusura domenicale la circostanza che gli altri obblighi non siano venuti meno per gli esercizi di somministrazione.

riferimento id:1804

Data: 2011-08-26 14:02:38

Estesa a tutta Italia la liberalizzazione di orari e aperture

Estesa a tutta Italia la liberalizzazione di orari e aperture
In tutto il territorio nazionale si potrà derogare ai limiti sugli orari di apertura e chiusura dei negozi e sul periodo di festività degli esercizi commerciali. Brambilla: "una rivoluzione liberale"

http://www.confcommercio.it/home/Estesa-a-tutta-Italia-la-liberalizzzazione-di-orari-e-aperture.htm_cvt.htm

riferimento id:1804

Data: 2011-09-12 16:02:03

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza 12 settembre 2011

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza 12 settembre 2011

Salve a tutti,
sta per essere convertito in legge il DL 138/2011 che conteneva novità in merito alla liberalizzazione degli orari (avendo il decreto soppresso il riferimento alle città d'arte ed ai Comuni turistici).
Ebbene, la conversione in legge abroga la norma modificatrice e quindi ripristina la vecchia disciplina.
Per alcuni commenti si vedano i file allegati.

Per la bozza di ordinanza si consiglia di far riferimento a quella che segue:


[color=red]Liberalizzazione, in via sperimentale, degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione

Ordinanza n. ..... del ......

Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e di città d'arte;

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

Visto il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e la relativa legge di conversione.

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del ..... agosto 2011

3) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.[/color]

riferimento id:1804

Data: 2011-09-13 07:37:11

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Scusa ma non capisco il perché dell'ordinanza, puoi spiegarmelo? Grazie

riferimento id:1804

Data: 2011-09-13 08:06:32

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

............ma in caso di normativa Regionale (Lombardia) cosa fa testo? Il decreto o la legge regionale?

Grazie, Michela

riferimento id:1804

Data: 2011-09-13 19:04:20

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Scusa ma non capisco il perché dell'ordinanza, puoi spiegarmelo? Grazie
[/quote]

Perchè la norma NON è autoapplicativa. E' previsto l'obbligo di adeguamento da parte di Enti Locali e Regioni.
Quindi occorre approvare l'ordinanza o la norma non ha effetti.
Lo spiegherò meglio nella lezione del 6 ottobre (presto pubblico la brochure)

riferimento id:1804

Data: 2011-09-13 19:05:27

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


............ma in caso di normativa Regionale (Lombardia) cosa fa testo? Il decreto o la legge regionale?

Grazie, Michela
[/quote]

Quasi tutte le Regioni hanno una propria disciplina.
Questa SOCCOMBE rispetto al decreto in quanto si verte in materia riconosciuta di competenza esclusiva statale

riferimento id:1804

Data: 2011-10-24 18:48:16

Ecco i Comuni turistici sulla base dei dati economici

Ecco i Comuni turistici sulla base dei dati economici:
http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=64

riferimento id:1804

Data: 2011-10-31 22:36:57

TAR: la liberalizzazione degli orari non automatica, va recepita entro il 31/12

TAR: la liberalizzazione degli orari non automatica, va recepita entro il 31/12


N. 00856/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01762/2011 REG.RIC.         



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2011, proposto da:

Finseco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, via P.Amedeo, 26;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) - del comportamento del Comune di Bari e della Regione Puglia, nella parte in cui hanno violato l'obbligo di conformare i propri provvedimenti alla disposizione di cui all' art. 35, comma 6, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111;
2) - della nota prot . n. 228205 a firma del Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del comune di Bari;
3) - di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente, ove occorra, del provvedimento -ove esistente- con cui la Giunta della Regione Puglia ha confermato l'applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003 fino al 31dicembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso, per la ricorrente, gli avv.ti R. Lanza e R. Basile, per il Comune e avv. M. Torrente, per la Regione;

Considerato che, nella pendenza del termine per l’adeguamento della normativa regionale alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett d) – bis del DL 223/2006 e dal comma 6 dell’art. 35 del DL 6/7/2011 n. 98, come modificato dall’art. 6 comma 4 del DL 13/8/2011, n. 128, trova applicazione la normativa attualmente vigente;
Considerato che, in disparte ogni altra considerazione in ordine all’oggetto di impugnazione di cui al ricorso in esame, il profilo di danno lamentato dalla ricorrente non può essere favorevolmente considerato, atteso il provvedimento interdittivo adottata dalla magistratura penale e che eventuali ulteriori profili di danno potranno essere oggetto di valutazione solo in sede di decisione di merito e per l’ipotesi di favorevole preliminare definizione delle eventuali questioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Data: 2011-11-02 14:00:52

Piemonte: circolare su ORARI che rimangono fino al 31/12/2011

Piemonte: circolare su ORARI che rimangono fino al 31/12/2011

Leggere la circolare allegata

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Data: 2011-11-04 16:41:38

Circolare MINISTERO - liberalizzazione orari (circolare 204339 del 28 ottobre 20

Circolare MINISTERO - liberalizzazione orari (circolare 204339 del 28 ottobre 2011)

Il Ministero nella allegata circolare esplicita il campo di applicazione della normativa sulla LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI.
Con piacere segnaliamo che viene confermata l'interpretazione già fornita in questo forum e più volte indicata in risposta ai vari quesiti sull'argomento.



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Data: 2011-11-07 11:18:13

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Da una prima lettura della circolare mi sembra di capire che la liberalizzazione riguarda solo i comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte indicate nei provvedimenti regionali di attuazione dell'art.12 del d.lgs 114/98. Sbaglio?

Grazie per la risposta.

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Data: 2011-11-07 18:15:40

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Da una prima lettura della circolare mi sembra di capire che la liberalizzazione riguarda solo i comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte indicate nei provvedimenti regionali di attuazione dell'art.12 del d.lgs 114/98. Sbaglio?

Grazie per la risposta.
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CONFERMO!
Solo per i Comuni turistici (già compresi negli elenchi regionali) si applica la liberalizzazione ma ... penso che a breve .... la norma sarà di nuovo estesa a tutti i Comuni.

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Data: 2011-11-07 18:27:36

PIOMBINO - ordinanza di liberalizzazione degli orari

PIOMBINO - ordinanza di liberalizzazione degli orari

Allego l'Ordinanza Sindacale relativa alla liberalizzazione degli orari

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Data: 2011-11-08 07:12:47

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Per le città turistiche comprese negli elenchi regionali la liberalizzazione deve intendersi estesa al solo periodo individuato come di maggiore afflusso turistico (es. per il nostro Comune da aprile a ottobre) valendo per i restanti mesi il regime ordinario con obbligo di chiusura secondo le ordinanze attualmente vigenti oppure deve intendersi che oggi la liberalizzazione è applicabile a tutti i mesi dell'anno?

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Data: 2011-11-08 15:45:34

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Per le città turistiche comprese negli elenchi regionali la liberalizzazione deve intendersi estesa al solo periodo individuato come di maggiore afflusso turistico (es. per il nostro Comune da aprile a ottobre) valendo per i restanti mesi il regime ordinario con obbligo di chiusura secondo le ordinanze attualmente vigenti oppure deve intendersi che oggi la liberalizzazione è applicabile a tutti i mesi dell'anno?
[/quote]

Come indicato anche nella circolare ministeriale (che condivido) se un Comune è nell'elenco, a prescindere che ci sia parzialmente o per un periodo limitato, la LIBERALIZZAZIONE VALE PER TUTTO il Comune per TUTTO L'ANNO.

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Data: 2011-11-09 19:02:00

Cdm approva schema regolamento per attuazione norme su tassa di soggiorno

Cdm approva schema regolamento per attuazione norme su tassa di soggiorno
Alleghiamo lo schema di regolamento per l'attuazione delle norme sulla tassa di soggiorno, approvato dal CdM nella seduta del 2 novembre 2011.
Alternative image text Decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ( 777,61 kB )

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-11-04/2011110420095160.pdf

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Data: 2011-11-12 13:33:20

GLI ORARI NELLE CITTÀ D’ARTE E NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

GLI ORARI NELLE CITTÀ D’ARTE E NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

Alcune considerazioni a proposito della circolare del MISE n. 3644/C, emanata il 28 ottobre con riferimento al D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 111/2011), in materia di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, sono necessarie, in quanto, a giudizio di chi scrive, la Divisione IV, Promozione della concorrenza, ha fornito alla disposizione una mera interpretazione letterale che non tiene in alcuna considerazione ciò che non soltanto il Giudice amministrativo ha già affermato, ma ha anche ignorato le precisazioni, a proposito, della Corte Costituzionale

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2011/PLCOM_41-2011/PLCOM_41-2011_04.html

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Data: 2011-11-20 13:46:48

ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011

ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011


DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956
Circolari in ordine agli effetti delle disposizioni di
cui agli articoli 28 e 35, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), come convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, sulle disposizioni della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio.
Testo Unico in materia di commercio in sede fissa,
su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e
bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica
e distribuzione di carburanti.

Allegato B
Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sulle
disposizioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande,
vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
A partire dal 6 luglio 2011 è in vigore il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 15
luglio 2011 n. 111.
L’articolo 35, comma 6, di tale decreto stabilisce che “All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente: “d-bis) , in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.
Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine agli effetti prodotti dalla norma sopra
riportata sulle disposizioni vigenti nella Regione Toscana e, di conseguenza, sulle ordinanze
comunali in materia di orari.
Tale esigenza è resa particolarmente urgente da quanto previsto al comma 7 dello stesso articolo 35,
il quale stabilisce che “le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”, nonché
dalla recente emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della circolare
esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011.
Va innanzitutto premesso che la Giunta regionale, con delib. n. 764 del 5 settembre 2011, ha
autorizzato il suo Presidente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi
6 e 7 del D.L. 98/2011 come convertito dalla L. 111/2011, ritenendolo lesivo delle competenze
regionali in materia di Commercio, ai sensi degli artt. 117, comma 4 e 118 della Costituzione.
Il ricorso è stato presentato in data 12 settembre 2011 ed è tuttora subjudice.
In attesa della pronuncia della Corte, questa Regione ritiene comunque opportuno chiarire la
situazione giuridica esistente oggi in Toscana:
1) il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è stato disapplicato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 7
febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa,
su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti) (fatti salvi gli artt. 10, comma 1, lett. a, ultimo periodo;
15, commi 7, 8 e 9; 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’art. 56 del D.M. 4
agosto 1988, n. 375; 28, comma 17; 30, comma 5).
Tale disapplicazione ha acquistato efficacia (ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. a) della L.R.
28/2005) dal momento in cui la legge regionale è diventata pienamente applicabile, ossia dal
momento dell’entrata in vigore del suo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.
15/R, entrato in vigore il 21 aprile 2009).
A partire dal 21 aprile 2009, di conseguenza, sono state abrogate le norme regionali che davano
attuazione allo stesso d.lgs. 114/1998 ed in particolare:
a) la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 (abrogata dall'art. 110, comma 2, lett. a) della L.R.
28/2005);
b) il suo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R (abrogato dall'art. 43
del D.P.G.R. 15/R/2009);
2) anche la L. 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi) è stata disapplicata dall’art. 111, comma 1, della L.R. 28/2005
(fatti salvi gli artt. 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’art. 43, e 9 comma
3) e ciò a partire dall’entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 25 febbraio 2005;
3) in conseguenza di quanto riportato al punto 1), l'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'art.
12 del d.lgs. 114/1998, dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte,
approvato con vari atti regionali successivi (l'ultimo dei quali è costituito dal decreto
dirigenziale n. 979 del 12 marzo 2009), è da considerare decaduto, in quanto non più sostenuto
dalle norme che lo legittimavano;
4) la disciplina degli orari delle attività commerciali toscane (sia di vendita che di
somministrazione di alimenti e bevande) è contenuta nel titolo II, capo X, della L.R. 28/2005 ed
in particolare negli artt. 80 e 81 della legge;
5) in Toscana, fino al 1° gennaio 2012, trovano applicazione solo le norme della L.R. 28/2005
(in particolare, gli artt. 80 e 81, in materia, rispettivamente, di orari degli esercizi di vendita in
sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande) e quelle del suo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 1° aprile 2009 (in particolare, l’art. 7, che detta
le modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli
esercizi commerciali in sede fissa).
In conseguenza di quanto detto, le ordinanze comunali emanate ai sensi degli artt. 80 e 81 della
L.R. 28/2005 mantengono piena efficacia fino al 1° gennaio 2012.
La Regione valuterà, anche in attesa e/o alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, quale
siano le scelte da assumere a partire dal 2 gennaio 2012, relativamente all’obbligo di adeguamento
di cui all’art. 35, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla L. 15 luglio 2011 n.
111.

riferimento id:1804

Data: 2011-12-21 19:52:23

LIBERALIZZAZIONE ORARI - bozza di ordinanza 21/12/2011

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive ai sensi del D.L. 201/2011

Ordinanza n. ..... del ......

Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonchè ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 1 gennaio 2012

3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
a) commercio al dettaglio
b) somministrazione
c) vendita di quotidiani e periodici
d) distribuzione di carburante

4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);

5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
- estetista
- acconciatore
- piercing e tatuaggi
- altre attività del settore dei servizi alla persona

6) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

riferimento id:1804

Data: 2011-12-24 10:57:57

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Ciao Simone,
Nella tua ultimissima bozza di ordinanza è scritto quanto segue:

3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
a) commercio al dettaglio
b) somministrazione
c) vendita di quotidiani e periodici
d) distribuzione di carburante

4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);

5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
- estetista
- acconciatore
- piercing e tatuaggi
- altre attività del settore dei servizi alla persona

Domande:
1.- Posso adottare detta ordinanza con validità a partire dal 01.01.2012 o devo aspettare eventuali determinazioni da parte della regione?
2.- La liberalizzazione non riguardava solo la vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande? Quindi come mai estendi detta possibilità anche alla vendita di quotidiani e periodici, distribuzione di carburante, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, estetisti,acconciatori, piercing e tatuaggi e altre attività del settore dei servizi alla persona?
Ciao. Tanti cari saluti e auguri di buone feste.



riferimento id:1804

Data: 2011-12-24 11:40:57

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Domande:
1.- Posso adottare detta ordinanza con validità a partire dal 01.01.2012 o devo aspettare eventuali determinazioni da parte della regione?
[color=red]PUOI FARLO in quanto è presumibile che la legge di conversione venga pubblicata prima del 31 dicembre. Forse già martedì
[/color]

2.- La liberalizzazione non riguardava solo la vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande? Quindi come mai estendi detta possibilità anche alla vendita di quotidiani e periodici, distribuzione di carburante, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, estetisti,acconciatori, piercing e tatuaggi e altre attività del settore dei servizi alla persona?
[color=red]Chiariamo:
- dettaglio e somministrazione sono CERTI
- carburanti, quotidiani sono attività commerciali e la giurisprudenza ha ritenuto applicabili a loro le norme del 223/2006 sulle liberalizzazioni, quindi vale anche per orari (CERTI ma tenuto conto della giurisprudenza)
- gli altri, come hai letto, ho ritenuto di inserirli per EQUITA' (sarebbe paradossale mantenere vincolati questi esercizi che nascono normalmente più liberi di quelli commerciali quanto ad orari)[/color]

Ciao. Tanti cari saluti e auguri di buone feste.
[color=red]Anche a te[/color]

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Data: 2011-12-29 18:10:18

LIBERALIZZAZIONE ORARI: OK da Anci Toscana

Comunicato stampa n.80
28/12/2011

COMUNICATO STAMPA

Orari del commercio
Consulta commercio Anci Toscana: necessario maggiore coinvolgimento e chiarezza da parte della Regione Toscana

Firenze, 28 dicembre 2011. La Consulta regionale del commercio dell’ANCI Toscana si è riunita oggi per fare una prima valutazione generale sulle novità legislative appena intervenute in materia di liberalizzazione nel settore del commercio. La Consulta rileva un palese contrasto tra il testo della legge di conversione del decreto “salva-Italia” (in particolare l’art. 31, comma 1), che liberalizza totalmente la disciplina degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e  di somministrazione, e l’emendamento del Consiglio Regionale della Toscana alla Legge finanziaria regionale (in particolare art. 88) che, di fatto, riconferma la normativa precedente ignorando completamente le novità legislative introdotte in materia di concorrenza.
La Consulta esprime quindi seria preoccupazione per il disorientamento in cui, ad oggi, si vengono a trovare i Sindaci dei Comuni toscani a causa di questa conflittualità istituzionale in una materia estremamente complessa e di stretta competenza amministrativa degli enti locali. Sono infatti questi ultimi a rispondere di fronte a cittadini consumatori e imprese nel caso di erronea o mancata applicazione della normativa nazionale vigente, con la conseguenza di esporre le amministrazioni a richieste anche ingenti di risarcimento danni. Sul tema, si ricorda inoltre il ricorso davanti alla Corte Costituzionale che la Regione ha intentato contro il decreto Tremonti che già aveva introdotto i criteri di liberalizzazione. Pertanto, in attesa che si pronunci il giudice costituzionale sul conflitto di competenze, si ritiene doveroso fornire ai Comuni toscani l’indicazione di seguire la fonte normativa gerarchicamente superiore, ovvero la legge dello Stato, già a partire dal 2 gennaio del 2012.
La Consulta, pur condividendo talune critiche al modello di “deregulation” imposto dal Governo, in quanto lesivo delle prerogative dei Comuni e dell’autonomo sviluppo delle vocazioni economiche dei singoli territori locali, non può tuttavia sposare un metodo così conflittuale di risoluzione di problematiche che richiedono un confronto nel merito tra i diversi livelli istituzionali. Preme, inoltre, sottolineare che sia su queste misure legislative regionali, come su quelle relative alla disapplicazione della Direttiva comunitaria “Bolkestein” in materia di commercio su area pubblica – anch’esse approvate dal Consiglio Regionale in difformità alle normative statali ed europee – è venuto a mancare quel necessario confronto con gli enti locali, gli unici livelli amministrativi direttamente responsabili della concreta applicazione delle normative stesse.
La Consulta si appresta pertanto a chiedere alla Giunta Regionale un confronto urgente, sia sul merito che sul metodo, sui temi menzionati ed in particolare sulla disciplina degli orari del commercio e del commercio ambulante su area pubblica, così da individuare indirizzi chiari e condivisi per dare risposte univoche e non aleatorie alle rappresentanze delle imprese e ai cittadini.

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Data: 2011-12-29 19:02:32

intanto la regione toscana modifica le disposizione sugli orari

Situazione quantomeno imbarazzante...

La Regione Toscana modifica le disposizioni della LR 28/05 in materia di orari degli esercizi di somministrazione e di commercio.
Contnua il braccio di ferro fra Stato e Regione Toscana dopo che la stessa ha già impugnato presso la Corte Costituzionale la norma della manovra estiva estiva che ha liberalizzato gli orari per i comuni turistici.

In allegato i nuovi articoli 80 e 81 della LR 28/2005 così come modificati dalla LR 66/2011 (legge finanziaria 2012).
Le nuove disposizioni si applicano dal 01 gennaio 2012 (per chi le vuole applicare).

riferimento id:1804

Data: 2011-12-31 05:35:09

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - nota Confesercenti

Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi
___________________________________
COMUNICATO STAMPA

Su orari del Commercio e aperture domenicali e festive basta con le
interpretazioni e con le fughe in avanti della Consulta dell’ANCI Toscana.
Confesercenti Firenze chiede il rispetto della normativa toscana
recentemente confermata e minaccia una class action contro le
amministrazioni che non lo faranno.

riferimento id:1804

Data: 2012-01-02 20:17:40

COMO - nuovi orari delle attività commerciali

Como, 28 dicembre 2011 - Il sindaco di Como Stefano Bruni ha firmato quattro ordinanze per i nuovi orari delle attività commerciali. La manovra Monti ha previsto, infatti, la liberalizzazione degli orari per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo, a partire dal prossimo 2 gennaio, a bar, ristoranti, negozi, media e grande distribuzione, di poter aprire 7 giorni su sette, 24 ore su 24 ore. Poiché da tale provvedimento sono state escluse le categorie artigianali (parrucchieri, estetiste, artigiani che producono alimenti che si possono consumare poi direttamente sul posto) Bruni la scorsa settimana aveva incontrato i vertici delle due associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato comasco, Confartigianato e Cna e d’intesa con loro si era deciso di liberalizzare le aperture anche per queste tipologie commerciali, se pur con delle limitazioni.
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2011/12/28/644173-liberalizzazioni.shtml

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Data: 2012-01-02 20:19:53

Portoferrario - ordinanza liberalizzazione orari negozi

Portoferrario - ordinanza liberalizzazione orari negozi
Il Sindaco in data odierna ha emesso l'ordinanza n. 1737 che prevede dal 1° gennaio 2012 la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali e l'abrogazione dei seguenti obblighi:a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;b) obbligo della chiusura domenicale e festiva;c) obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale.   

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Data: 2012-01-02 20:20:34

SAN GIUSEPPE VESUVIANO - liberalizzazione orari


COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Provincia di Napoli
Servizio Attività Produttive e SUAP
Reg. Ord. N. 122
Prot. N.40058/11

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Data: 2012-01-02 20:22:10

ARTENA: LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza

ARTENA: LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza

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Data: 2012-01-02 20:23:41

Parabita - iberalizzazione degli orari - ordinanza 70/2011

Ordinanza n.
Reg. n.  70  del 24/12/2011
Oggetto : Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali ai
sensi del D.L. 201/2011.

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Data: 2012-01-05 08:58:32

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI -circolare esplicativa Regione Toscana

Ciao, qualcuno è riuscito ad avere il testo integrale della famigerata e più volte citata dai media CIRCOLARE ESPLICATIVA che la Regione, a seguito della LR 66/2011, ha emanato in questi primi di gennaio?? Tanto se ne parla , ma non sono ancora riuscita a leggerla nei dettagli!!!!
Grazie

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Data: 2012-01-05 18:43:35

"Rossi contro la liberalizzazione? Lo denunceremo all'Antitrust

"Rossi contro la liberalizzazione? Lo denunceremo all'Antitrust
Negozi sempri aperti. La posizione del Codacons
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2012/01/04/647296-rossi_contro_norma.shtml

HOMEPAGE > Firenze > Negozi, liberalizzazione degli orari I sindacati non ci stanno.
Negozi, liberalizzazione degli orari I sindacati non ci stanno
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2012/01/05/647903-negozi_liberalizzazione_degli_orari.shtml


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Data: 2012-01-09 18:50:27

Toscana - Circolare in ordine ai rapporti tra il decreto-legge 6 dicembre 2011,

Toscana
Delibera N 1 del 02-01-2012

Circolare in ordine ai rapporti tra il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 111, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28,
come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66.

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Data: 2012-01-09 20:13:49

Comune di Pescosolido - LIBERALIZZAZIONE ORARI ATTIVITA' PRODUTTIVE, 05-01-2012

Comune di Pescosolido - LIBERALIZZAZIONE ORARI ATTIVITA' PRODUTTIVE, 05-01-2012

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Data: 2012-01-09 20:15:15

Montorio - ordinanza n° 3 del 05.01.2012 - Liberalizzazione degli orari

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

Con ordinanza n° 3 del 05.01.2012 il Sindaco ha disposto la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

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Data: 2012-01-09 20:16:11

Pescara - LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza 4 del 3/1/2012

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
Ascolta la notizia 

Con ordinanza n. 4 del 3.01.2012 il Sindaco ha disposto la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 (S.O. n. 300 del 27.12.2011)

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Data: 2012-01-09 20:17:40

MARTIRANO LOMBARDO:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)
Ordinanza n° 1 del 03/01/2012
Oggetto: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.L.
201/2011.

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Data: 2012-01-09 20:19:12

Quartu S. Elena - LIBERALIZZAZIONE ORARI DI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI

LIBERALIZZAZIONE ORARI DI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI


Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, sono abrogati i seguenti obblighi:
Il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
L’obbligo della chiusura domenicale e festiva
L’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
Ciò, con riferimento a tutto il territorio comunale, ed a tutte le tipologie di esercizi, senza distinzioni di zone o di superficie. Restano salve, e pertanto vincolanti, le norme ed i divieti previsti per la somministrazione e la vendita di alcool nelle ore notturne.

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Data: 2012-01-10 21:27:38

Lombardia: presa di posizione su LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI

Commercio, indicazioni per aperture domenicali e festive
9 gennaio 2012
In riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte degli enti locali sulle recenti normative statali concernenti la materia delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, si forniscono di seguito prime indicazioni operative.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 1 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito dalla Legge del 23 dicembre 2011 n. 214, vengono liberalizzati gli orari di apertura e di chiusura e le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e quindi modificata, con effetti immediati, la disciplina regionale vigente in materia contenuta nella legge regionale n. 6 del 2010, articolo 103. L’articolo sopra indicato, inoltre, liberalizza anche gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In relazione alla normativa statale in esame si ritiene, tuttavia, che sia fatto salvo, a tutt’oggi, il potere del Sindaco di emanare ordinanze di limitazione per motivi imperativi di interesse generale, così come definiti dall’articolo 8, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Per l’articolo di cui sopra costituiscono motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori , l’equità delle transazioni commerciali, la lotte alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
Regione Lombardia si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla materia, all’esito di approfondimento con lo Stato, le altre Regioni e le parti sociali.

http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213485033844&p=1213277011455&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277011455&pagename=DG_COMMWrapper

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Data: 2012-01-12 20:24:56

TAR Liguria - LIBERALIZZAZIONE degli orari

Importante sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Genova del  13/12/2011 n. 1798 relativa alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, che chiarisce l’illegittimità del provvedimento con cui un Sindaco ha imposto il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne e il limite massimo di 13 ore giornaliere frazionabili, in quanto il Comune in questione per tradizione, vocazione socio-economica e dislocazione territoriale rappresenta un centro turistico e città d’arte nei cui confronti trova applicazione l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 114 del 1998, ma tale provvedimento appare ancora più illegittimo alla luce del rinnovato panorama normativo di liberalizzazioni delineato nell’ultimo “DL MONTI”.


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PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2011, proposto da:
Sda - Societa' di Distribuzione Automatica Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Curri, Alberto Marconi, Pasquale Cerbo, con domicilio eletto presso Pierpaolo Curri in Genova, via Malta, 2/10;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA
La società ricorrente, operatrice nel settore merceologico della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici, ha impugnato il provvedimento del Sindaco di Genova comportante il divieto di apertura nelle ore notturne e l’imposizione del limite massimo di 13 ore giornaliere frazionabili.
Nell’atto introduttivo e nelle memorie depositate in corso di causa la ricorrente ha dedotto che altri operatori del settore hanno impugnato il medesimo provvedimento; che in quel giudizio il Tar aveva già accolto la domanda incidentale di tutela cautelare; che con sentenza n. 1352 del 2011 ha poi annullato l’atto; che, benché anche nel giudizio in esame fosse stata accolta la domanda cautelare, l’amministrazione ha comunque comminato le sanzioni amministrative relative alla violazione del divieto contenuto nell’atto impugnato, già annullato in via giurisdizionale.
L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.11.2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato.
Nonostante l’atto impugnato sia già stato annullato con sentenza di questo Tar n. 1352 del 2011 sulla base degli stessi motivi fatti valere con il ricorso in esame, residua la cognizione della censura qui specificamente dedotta relativa alla violazione degli artt. 12, comma 1, e 13 comma 1, d.lgs. 114 del 1998.
La censura è fondata.
Il comune di Genova per tradizione, vocazione socio-economica e dislocazione territoriale è comune turistico ed anche città d’arte.
Ove non diversamente disposto dalla Regione, trova pertanto applicazione l’art. 11, comma 1, d.lgs. n.114/1998 laddove prevede che "nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte e nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura".
Norma che nel rinnovato scenario costituzionale sul riparto di competenze, ben oltre l’esigenza liberalizzatrice del commercio, va letta in connessione con la tutela della concorrenza la quale postula l’apertura al mercato, l’eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell’attività economica.
Sì d’assicurare, in pari tempo, ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.
Sicché la competenza regionale nella materia del commercio incrocia (necessariamente) la concorrenza: come da ultimo rilevato dal giudice delle leggi, il contenuto della disciplina regionale non deve recare vulnus alla concorrenza ma, semmai, produrre effetti pro-concorrenziali (cfr. Corte cost. n. 150 del 2011).
A corollario, gli atti regolamentari attuativi della normativa regionale nonché i provvedimenti degli enti locali devono uniformarsi ai medesimi criteri: non collocarsi, come l’atto impugnato, in opposta direzione.
In considerazione della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite come liquidate in dispositivo vanno poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere, per l’altra lo accoglie.
Condanna il comune di Genova alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 (duemilacinquecento) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/12/2011


*****************************************
Dott.ssa Elvira Tontaro
Consulente Omniavis srl
elvira.tontaro@omniavis.it

*****************************************
Omniavis srl, Lungarno Colombo 44
50136 Firenze
P.I. e C.F. 05661600485
Tel. 0556236286, Fax 05593931177
www.omniavis.it

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Data: 2012-01-12 21:55:22

LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

[color=blue] Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive ai sensi del D.L. 201/2011

Ordinanza n. ..... del ......

Il SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazone introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonchè ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 1 gennaio 2012

3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
a) commercio al dettaglio
b) somministrazione
c) vendita di quotidiani e periodici
d) distribuzione di carburante

4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);

5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
- estetista
- acconciatore
- piercing e tatuaggi
- altre attività del settore dei servizi alla persona

6) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.[/color]

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Data: 2012-01-25 20:54:56

TAR VENETO - orari liberi da subito - anche senza recepimento comunale

[color=red]TAR VENETO - orari liberi da subito - anche senza recepimento comunale
[/color]
N. 00033/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00074/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2012, proposto da:
Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Roderi, Pier Vettor Grimani, Angela Turi, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza sindacale del 29.12.2011 prot. n. 48, limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;
Visto l'art. 56 cod. proc. amm.ed in specie i commi 2 e 5;
Considerato che il danno derivante alla società ricorrente dalla chiusura dell’attività di vendita al pubblico i giorni di domenica ha i requisiti della estrema gravità ed urgenza, tale da non poter attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, prevista per il giorno 22 febbraio 2012;
Rilevato che, comparando il danno derivante ai vari interessi coinvolti, appare prevalente quello derivante agli esercizi strutturati per l’apertura anche domenicale e alla relativa clientela;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame ed inaudita altera parte, il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all’appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all’applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie; competenza e principi che – dopo l’emanazione del D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l’art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra l’altro, che le attività commerciali siano svolte senza il limite dell’ “obbligo della chiusura domenicale” (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11);

P.Q.M.
ACCOGLIE
l’istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente, sospendendo l’efficacia dell’impugnato provvedimento fino alla data della camera di consiglio, fissata fin da ora per il 22 febbraio 2012.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, e 55, comma 6, del codice del processo amministrativo, il presente decreto perderà efficacia se il ricorso non sarà notificato in via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta della misura cautelare provvisoria.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 19 gennaio 2012





Il Presidente
Giuseppe Di Nunzio





DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:1804

Data: 2012-01-27 15:24:46

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Tar che vai, sentenza che trovi.

Ordinanza TAR Toscana 23/1/2012 n. 69 (si veda il post di Mirta [url=http://www.omniavis.it/index.php?option=com_jfusion&Itemid=1950]http://www.omniavis.it/index.php?option=com_jfusion&Itemid=1950[/url])

Cito dall'ordinanza:
[quote]Considerato che la disciplina di liberalizzazione di cui all’ art.3, d-bis del D.L. n. 223/06 non è, allo stato applicabile, atteso che le regioni e gli enti locali devono adeguare i loro ordinamenti entro 90 gg. dalla data in vigore della legge di conversione del D.L. n.201/2011 (art.31,co2)[/quote]

Ora, se leggo bene, il comma 2 del D.L. n.201/2011 (che riporto sotto) tratta dell'apertura di nuovi esercizi, non di liberalizzazione degli orari. E l'adeguamento entro 90 giorni è riferito solo al comma 2, secondo il D.L.



Art. 31. Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale [u]la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali[/u]. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni [u]del presente comma[/u] entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

riferimento id:1804

Data: 2012-01-27 15:28:38

Liberalizzazione ORARI - Tar Toscana 69/2012

Liberalizzazione ORARI - Tar Toscana 69/2012

Ordinanza TAR Toscana 23/1/2012 n. 69
Apertura domenicale degli esercizi commerciali
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2012, proposto da:
Pam Panorama S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano
Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; Billa Ag, Oviesse
S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Stefano Grassi, Giorgio Roderi, Angela Turi, con domicilio
eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
contro
Comune di Sansepolcro in Persona del Sindaco P.T., Regione Toscana;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza sindacale del 15/12/2011 n. 201, limitativa della possibilità di apertura domenicale
degli esercizi commerciali al dettaglio; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e
connesso, ancorchè non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze richiamate nei
provvedimenti impugnati
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni
ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato
al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto
concorrenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposte dalle società ricorrenti, ai sensi dell'art. 56
cod. proc. amm.;
Visto l’art 35, co.6 del D.L 6/7/2011 n. 98, che dispone, in via sperimentale, la liberalizzazione
degli orari di apertura e degli obblighi di chiusura nelle località turistiche e d’arte;
Visto l’art. 35, co 7, cit, che dispone che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alle disposizioni del precedente co 6 entro la data del 1 gennaio 2012;
Visto l’art.3 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e, in particolare il co d-bis (come introdotto e modificato dal
D.L. 6/12/11, conv.nella L.22/12/2011 n. 214), che dispone la completa liberalizzazione degli orari
di apertura e chiusura, dell’obbligo di chiusura settimanale, festiva e infrasettimanale degli esercizi
che svolgono attività commerciale come individuata dal D.L.gs 31/3/1998, n. 114 e di
somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la circolare 3644/c del 28/10/11, con cui il Ministro dello sviluppo economico, con
riferimento all’ art.35, co7 del D.L.n.98/11 ha ritenuto che, in caso di mancato adeguamento delle
norme legislative o regolamentari delle regioni nel termine stabilito del 1° gennaio 2012, siano
immediatamente applicabili le norme statali;
Vista la circolare, allegata alla delibera n.1/12 della Regione Toscana, con cui si rileva che la
Regione stessa ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del cit. art.35;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che, agli artt. 88 89 ha sostanzialmente lasciato immutata, per
la parte qui in rilievo, la precedente disciplina, ritenendo che sia applicabile alla materia in esame la
legge regionale, perché emanata successivamente al D.L. n. 201/11;
Rilevato, peraltro, che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con le richiamate norme
statali sulla liberalizzazione;
[color=blue]Considerato che ai sensi dell’art.31, co 2 del D.L. n. 201/11 e dell’art 3 del D.L. n. 223/06, in base
alla normativa dell’Unione europea e nazionale le norme in materia di concorrenza costituiscono
principi generali dell’ ordinamento nazionale e quindi, devono ritenersi immediatamente
applicabili;[/color]
[color=red]Considerato che i vincoli di chiusura per gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande, per quanto riguarda le città incluse negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d’arte, risultano essere, ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 223/06, di immediata applicazione, essendo già
scaduto il termine del 1° gennaio 2012;[/color]
Considerato che la disciplina di liberalizzazione di cui all’ art.3, d-bis del D.L. n. 223/06 non è, allo
stato applicabile, atteso che le regioni e gli enti locali devono adeguare i loro ordinamenti entro 90
gg. dalla data in vigore della legge di conversione del D.L. n.201/2011 (art.31,co2);
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda di sospensiva nei limiti in cui il provvedimento impugnato risulta
applicabile ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande situati in località
classificate come turistiche o d’arte; RESPINGE la domanda di sospensiva nei casi in cui il
provvedimento sia applicabile ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
non situati in località turistiche e d’arte, dovendo ritenersi applicabile, per questi il termine di cui
all’ art. 31 co.2 del D.L. n.201/11
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 febbraio 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

riferimento id:1804

Data: 2012-01-27 15:31:41

Approfondimento - Liberalizzazione ORARI - Tar Toscana 69/2012

L'ORDINANZA RAPPRESENTA UNA IMPORTANTE SINTESI DI QUANTO STA ACCADENDO IN TEMA DI ORARI IN QUESTA FASE TRANSITORIA.

SI DICE, IN SINTESI:

1) NEI COMUNI TURISTICI LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E' IMMEDIATA SENZA NECESSITA' CHE SIA RECEPITA DAI COMUNI ESSENDO SCADUTO IL TERMINE DEL 1/1/2012

2) NEGLI ALTRI COMUNI LA SCADENZA E' IL 27 MARZO 2012 E FINO AD ALLORA I COMUNI DOVRANNO RECEPIRE L'ORDINANZA O, ALLA SCADENZA, SCATTA LA LIBERALIZZAZIONE

riferimento id:1804

Data: 2012-01-31 04:38:38

Toscana impugna LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI

Toscana - Delibera n. 38 del 24/01/2012
Ufficio: AVVOCATURA
Oggetto: Questione di legittimità costituzionale della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - orario apertura e chiusura negozi - sollevata dalla Regione Toscana. Affidamento incarico all`Avvocatura regionale.

riferimento id:1804

Data: 2012-02-01 21:31:31

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Salve a tutti,prima di tutto complimenti per come affrontate le varie questioni.
Vi sto seguendo per capire come sarà la liberalizzazione in Toscana e in particolar modo a Pisa.Più che altro vorrei capire se il Comune di Pisa può mettere vincoli di orari di chiusura notturna.Ho letto del ricorso della regione toscana,attendevo la risposta del tar,però ho letto questi due ultimi post ma non li ho capiti,quindi vi chiedo:che cosa è successo e cosa succederà!!grazie per la vostra disponibilità

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 04:09:18

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Salve a tutti,prima di tutto complimenti per come affrontate le varie questioni.
Vi sto seguendo per capire come sarà la liberalizzazione in Toscana e in particolar modo a Pisa.Più che altro vorrei capire se il Comune di Pisa può mettere vincoli di orari di chiusura notturna.Ho letto del ricorso della regione toscana,attendevo la risposta del tar,però ho letto questi due ultimi post ma non li ho capiti,quindi vi chiedo:che cosa è successo e cosa succederà!!grazie per la vostra disponibilità
[/quote]

La questione è molto complessa ed articolata, come avrai letto.
Qui provo a sintetizzarla in modo un po' banale ma spero efficace:

[color=red]PRIMO TEMPO
[/color]1) nell'estate 2011 gli orari furono liberalizzati con un provvedimento nazionale "sperimentale" prima riservato ai soli comuni turistici, poi aperto a tutti i Comuni, infine nuovamente limitato ai Comuni turistici. Esso obbligata Regioni e Comuni ad adeguarsi entro il 1/1/2012
2) in questo periodo alcune Regioni, Toscana in testa, si sono opposte approvando circolari con le quali dicevano: "poichè non esiste un elenco in vigore dei comuni turistici la liberalizzazione non opera". In ogni caso alcune Regioni hanno impugnato quella norma alla Corte Costituzionale.
3) alcuni Comuni (seguendo anche questo sito) hanno invece approvato ordinanze di liberalizzazione fra settembre e dicembre 2011
LA ORDINANZA DEL TAR RIPORTATA NASCE IN QUESTO CONTESTO. UN COMUNE NON SI ERA ADEGUATO E UNA CATENA COMMERCIALE HA PRETESO DI APRIRE LA DOMENICA.
IL TAR HA DATO RAGIONE ALL'ESERCENTE POICHE' QUEL COMUNE ERA TURISTICO (QUINDI HA, PER ORA IN SEDE CAUTELARE, SMENTITO REGIONE ED ENTI LOCALI NON LIBERALIZZANTI)

[color=red]SECONDO TEMPO
[/color]
1) Monti approva il SalvaItalia, il D.L. 201/2011 che contiene un aggiornamento della disposizione proprio per evitare il "blocco delle Regioni" e:
- toglie il carattere sperimentale
- estende a tutti i comuni la liberalizzazione
- sposta la scadenza al 27 marzo 2012
2) a questo punto alcuni Comuni decidono di adeguarsi da subito, altri sicuramente lo faranno entro marzo (per evitare altra ordinanza tar)
3) alcune Regioni (Toscana in testa) decidono di impugnare alla Corte Costituzionale detta norma

[color=red]CONCLUSIONI[/color]
La liberalizzazione è in vigore e, se teniamo buono l'orientamento del TAR, nei Comuni turistici (La Regione Toscana con il decreto dirigenziale n. 979/2009  ha pubblicato il dodicesimo aggiornamento dell'Elenco dei Comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte - vedi allegato doce compare PISA al punto 18) opera OPE LEGIS, cioè anche senza adeguamento del Comune. Quindi qui si può aprire e se si viene multati o si subisce una ordinanza restrittiva si sa che il TAR la sospenderà in via cautelare!

Negli altri Comuni entro il 27 marzo ci dovrà essere l'adeguamento, altrimenti la norma troverà applicazione OPE LEGIS senza adeguamento comunale

Il ricorso delle Regioni alla Corte Costituzionale:
a) non sospende gli effetti della norma nazionale di liberalizzazione (lo prevede la Costituzione!!!!) fino alla decisione della Consulta (che secondo me arriverà a ottobre)
b) CONFERMA la piena operatività della norma nazionale (se la norma non fosse operativa le regioni non avrebbero titolo a impugnarla)

Purtroppo in questi casi spesso qualcuno tende a far confusione per far passare il messaggio errato: "le norme non sono chiare, la liberalizzazione non c'è .... occorre attendere la Corte Costituzionale". NON è vero.

Buon lavoro!

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 04:12:20

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Salve a tutti,prima di tutto complimenti per come affrontate le varie questioni.
Vi sto seguendo per capire come sarà la liberalizzazione in Toscana e in particolar modo a Pisa.Più che altro vorrei capire se il Comune di Pisa può mettere vincoli di orari di chiusura notturna.Ho letto del ricorso della regione toscana,attendevo la risposta del tar,però ho letto questi due ultimi post ma non li ho capiti,quindi vi chiedo:che cosa è successo e cosa succederà!!grazie per la vostra disponibilità
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A questo punto appare interessante anche questo spunto:
[color=red]Condannato un DIRIGENTE per MANCATA LIBERALIZZAZIONE - Corte Conti 303/2011
[/color]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3442.0

Ecco perchè insisto con i colleghi dei Comuni: state attenti a dire che da voi niente è liberalizzato .... fatelo dire agli amministratori se ritengono di tener duro ..... che poi non dobbiate pagare voi le colpe di altri.

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 04:37:26

La liberalizzazione degli orari delle attività commerciali

La liberalizzazione degli orari delle attività commerciali
Pubblicato il 26 Gennaio 2012 da pieronuciari.it
La “Manovra salva Italia”, varata con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
E’ bene precisare che la liberalizzazione, prevista dall’art. 31 del Decreto Legge, scatta “ope legis”, ovvero senza alcun bisogno di provvedimenti di recepimento da parte delle Regioni, visto che l’intervento non comporta ingerenza dello Stato nelle competenze regionali, in quanto trattasi di norma statale rientrante dell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. .............

Il testo integrale:
http://pieronuciari.it/2012/01/26/la-liberalizzazione-degli-orari-delle-attivita-commerciali/

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 12:32:29

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Grazie mille,per aver riassunto il tutto in modo chiaro e sintetico!!!
Quindi mi chiedo, se la situazione è questa perchè un comune dichiara: [url=http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=9416]http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=9416[/url].

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 17:51:01

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Grazie mille,per aver riassunto il tutto in modo chiaro e sintetico!!!
Quindi mi chiedo, se la situazione è questa perchè un comune dichiara: [url=http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=9416]http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=9416[/url].
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Ai giudici l'ardua sentenza!!!!!!!!!!!!!!!!

riferimento id:1804

Data: 2012-02-02 21:58:51

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

noooooo!!!non può rispondermi così!!!Lo sò,che non può dirmi di andare contro le leggi comunale per poi iniziare una carriera giuridica o di iniziare una guerra con il comune.Però potrebbe darmi il suo parere,non sò una percentuale o una data dove tutto sarà finito e chiaro??!
Mi scusi per la mia insistenza ma mi piace avere chiara la situazione!!!
la ringrazio per l'ottimo lavoro!!!

riferimento id:1804

Data: 2012-02-03 14:20:43

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


noooooo!!!non può rispondermi così!!!Lo sò,che non può dirmi di andare contro le leggi comunale per poi iniziare una carriera giuridica o di iniziare una guerra con il comune.Però potrebbe darmi il suo parere,non sò una percentuale o una data dove tutto sarà finito e chiaro??!
Mi scusi per la mia insistenza ma mi piace avere chiara la situazione!!!
la ringrazio per l'ottimo lavoro!!!
[/quote]

Se leggi questo forum sai come la penso .... personalmente mi sono espresso e ritengo che il Governo DEBBA adottare le disposizioni sulle liberalizzazioni se vuole rimanere in Europa (non solo economicamente ma anche giuridicamente).
I Trattati UE, le norme di attuazione e le sentenze della Corte di Giustizia sono concordi.
Il diritto va in quella direzione (piaccia o non piaccia).

Ciò premesso .... qui si inserisce la politica (e non la tecnica).
E la politica può anche disattendere le scelte tecniche o di un Governo tecnico .... a Pisa stanno andando in quella Direzione.

Secondo me con un ricorso al TAR vi sono ottime possibilità di avere la sospensiva (visto che il TAR TOSCANA l'ha già data) e di vincere nel merito. Ancor di più in Consiglio di Stato.

Ma ti consiglio un buon avvocato per valutare pro, contro, costi ecc......

Ciao

riferimento id:1804

Data: 2012-02-04 10:59:36

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Decreto cautelare TAR Milano N.114 del 20.01.2012 - disciplina orari

Il Tar della Lombardia ha sospeso l’ordinanza con cui il Comune di Milano reintroduceva la limitazione degli orari di apertura domenicali dei negozi.
Non si tratta di un giudizio di merito, che è rimandato all' 8 febbraio, ma è un segnale da prendere in considerazione.

[url=http://www.prassicoop.it/Norme/DECR%20TAR(3)%20114_12%20.pdf]http://www.prassicoop.it/Norme/DECR%20TAR(3)%20114_12%20.pdf[/url]

Fonte www.prassicoop.it

riferimento id:1804

Data: 2012-02-09 18:45:01

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Ordinanza TAR Toscana 23/1/2012 n. 69
Apertura domenicale degli esercizi commerciali
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2012, proposto da:
Pam Panorama S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano
Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; Billa Ag, Oviesse
S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Stefano Grassi, Giorgio Roderi, Angela Turi, con domicilio
eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
contro
Comune di Sansepolcro in Persona del Sindaco P.T., Regione Toscana;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza sindacale del 15/12/2011 n. 201, limitativa della possibilità di apertura domenicale
degli esercizi commerciali al dettaglio; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e
connesso, ancorchè non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze richiamate nei
provvedimenti impugnati
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni
ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato
al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto
concorrenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposte dalle società ricorrenti, ai sensi dell'art. 56
cod. proc. amm.;
Visto l’art 35, co.6 del D.L 6/7/2011 n. 98, che dispone, in via sperimentale, la liberalizzazione
degli orari di apertura e degli obblighi di chiusura nelle località turistiche e d’arte;
Visto l’art. 35, co 7, cit, che dispone che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alle disposizioni del precedente co 6 entro la data del 1 gennaio 2012;
Visto l’art.3 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e, in particolare il co d-bis (come introdotto e modificato dal
D.L. 6/12/11, conv.nella L.22/12/2011 n. 214), che dispone la completa liberalizzazione degli orari
di apertura e chiusura, dell’obbligo di chiusura settimanale, festiva e infrasettimanale degli esercizi
che svolgono attività commerciale come individuata dal D.L.gs 31/3/1998, n. 114 e di
somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la circolare 3644/c del 28/10/11, con cui il Ministro dello sviluppo economico, con
riferimento all’ art.35, co7 del D.L.n.98/11 ha ritenuto che, in caso di mancato adeguamento delle
norme legislative o regolamentari delle regioni nel termine stabilito del 1° gennaio 2012, siano
immediatamente applicabili le norme statali;
Vista la circolare, allegata alla delibera n.1/12 della Regione Toscana, con cui si rileva che la
Regione stessa ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del cit. art.35;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che, agli artt. 88 89 ha sostanzialmente lasciato immutata, per
la parte qui in rilievo, la precedente disciplina, ritenendo che sia applicabile alla materia in esame la
legge regionale, perché emanata successivamente al D.L. n. 201/11;
Rilevato, peraltro, che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con le richiamate norme
statali sulla liberalizzazione;
Considerato che ai sensi dell’art.31, co 2 del D.L. n. 201/11 e dell’art 3 del D.L. n. 223/06, in base
alla normativa dell’Unione europea e nazionale le norme in materia di concorrenza costituiscono
principi generali dell’ ordinamento nazionale e quindi, devono ritenersi immediatamente
applicabili;
Considerato che i vincoli di chiusura per gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande, per quanto riguarda le città incluse negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d’arte, risultano essere, ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 223/06, di immediata applicazione, essendo già
scaduto il termine del 1° gennaio 2012;
Considerato che la disciplina di liberalizzazione di cui all’ art.3, d-bis del D.L. n. 223/06 non è, allo
stato applicabile, atteso che le regioni e gli enti locali devono adeguare i loro ordinamenti entro 90
gg. dalla data in vigore della legge di conversione del D.L. n.201/2011 (art.31,co2);
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda di sospensiva nei limiti in cui il provvedimento impugnato risulta
applicabile ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande situati in località
classificate come turistiche o d’arte; RESPINGE la domanda di sospensiva nei casi in cui il
provvedimento sia applicabile ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
non situati in località turistiche e d’arte, dovendo ritenersi applicabile, per questi il termine di cui
all’ art. 31 co.2 del D.L. n.201/11
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 febbraio 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

***

N. 00264/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2012, proposto da:
Pam Panorama S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; Billa Ag, Oviesse S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Grassi, Giorgio Roderi, Angela Turi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
contro
Comune di Sansepolcro in Persona del Sindaco P.T. non costituitosi in giudizio;
Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Mancino, Lucia Bora, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale del 15/12/2011 n. 201, limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorchè non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze richiamate nei provvedimenti impugnati
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Angela Radesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l’ordinanza sindacale n. 201 del 15.12.2011 emanata dal Comune di Sansepolcro e impugnata dalle Società ricorrenti, risulta essere stata revocata con ordinanza n. 15 del 26.01.2012, trasmessa via telefax e protocollata in data 03.02.2012;
Rilevato che pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso nel merito;
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:1804

Data: 2012-02-09 19:09:35

Liberalizzazione commercio: il Tar sospende le limitazioni

Liberalizzazione commercio: il Tar sospende le limitazioni
Il Tar ha accolto l'istanza di sospensione presentata da alcune catene delle Grande Distribuzione rispetto alle limitazioni sulle aperture domenicali e festive
http://www.firenzetoday.it/economia/liberalizzazioni-commercio-tar-sospensione-limitazioni.html

**********************

Speciale Liberalizzazioni - Orari negozi e pubblici esercizi
http://www.prassicoop.it/area/commercio/speciali/LIBERALIZZAZIONI/specliborari.asp

**********************

riferimento id:1804

Data: 2012-02-10 16:37:56

TAR TOSCANA - concessa sospensiva dell'ordinanza sugli orari di PRATO

N. 00104/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00102/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2012, proposto da:

Pam Panorama S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Roderi, Stefano Grassi, Angela Turi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2; Billa Ag, Oviesse S.p.A., Upim S.r.l., Coin S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro
Comune di Prato in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Logli, Paola Tognini, Elena Bartalesi, con domicilio eletto presso Monica Dominici in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41;
Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Mancino, Lucia Bora, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 28/11/2011 n. 3176, limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorchè non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze richiamate nei provvedimenti impugnati
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Prato in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Toscana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Angela Radesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto monocratico presidenziale n. 71/2012;
Visto l’art. 35, co. 6 del D.L. 6/7/2011 n. 98, che, modificando l’art. 3 co. 1 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006, dispone in via sperimentale, la liberalizzazione degli orari di apertura e degli obblighi di chiusura nelle località turistiche e d’arte;
Visto l’art. 35, co. 7, cit, che dispone che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle disposizioni del precedente co. 6 entro la data del 1° gennaio 2012;
Visto l’art.3 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e, in particolare il co. d-bis (come introdotto e modificato dal D.L. 6/12/11, conv. nella L. 22/12/2011 n. 214), che dispone la completa liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, dell’obbligo di chiusura settimanale, festiva e infrasettimanale degli esercizi che svolgono attività commerciale come individuata dal D. L.gs 31/3/1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la circolare 3644/c del 28/10/11, con cui il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento all’ art. 35, co. 7 del D.L. n. 98/11 ha ritenuto che, in caso di mancato adeguamento delle norme legislative o regolamentari delle regioni nel termine stabilito del 1° gennaio 2012, siano immediatamente applicabili le norme statali;
Vista la circolare, allegata alla delibera n.1/2012 della Regione Toscana, con cui si rileva che la Regione stessa ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del cit. art. 35;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che, agli artt. 88 e 89 ha sostanzialmente lasciato immutata, per la parte qui in contestazione relativa all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, la precedente disciplina, ritenendo che sia applicabile alla materia in esame la legge regionale, perché emanata successivamente al D.L. n. 201/11;
Rilevato, peraltro, che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con le richiamate norme statali sulla liberalizzazione;
Considerato che ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D.L. n. 201/11 e dell’art 3 del D.L. n. 223/06, in base alla normativa dell’Unione europea e nazionale le norme in materia di concorrenza costituiscono principi generali dell’ ordinamento nazionale e quindi, devono ritenersi immediatamente applicabili;
Rilevato che il ricorso appare, prima facie, sorretto dal prescritto fumus boni iuris in relazione ai motivi dedotti e che, pertanto, sussistono giusti motivi, data la difficoltà interpretativa della normativa in esame, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di questa fase cautelare del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) Accoglie la domanda di sospensiva con riferimento alla regolamentazione prevista dal provvedimento impugnato dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Spese compensate.
Ffissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 5 giugno 2012.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario
 


 


IL PRESIDENTE, ESTENSORE


 


 


 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:1804

Data: 2012-02-10 17:43:33

D.L. 5/2012 - Art. 40 LIBERALIZZAZIONE orari della panificazione

D.L. 5/2012 - Art. 40 LIBERALIZZAZIONE orari della panificazione

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n. 33 del 9-2-2012  - Suppl. Ordinario n.27)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012

   
Art. 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
  per le imprese di panificazione di natura produttiva

  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.


***********************

L. 3-8-1999 n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
Art. 11.  Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

................
13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


Per approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3564.0

riferimento id:1804

Data: 2012-02-17 12:34:31

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

aD OGGI , OSSIA Febbraio 2012 è opportuno emettere una nuova ordinanza per consentire la liberalizzazione degli orari per i pubblici esercizi? Ed inoltre la liberalizzazione come si coordina con la quiete pubblica? E' opportuno che la materia sia opportunamente regolarizzata a livello comunale ? Ed in tal caso può il Sindaco emettere un'ordinanza che limiti  ne l'apertura tenendo conto della pubblica sicurezza? Grazie

riferimento id:1804

Data: 2012-02-18 07:36:18

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


aD OGGI , OSSIA Febbraio 2012 è opportuno emettere una nuova ordinanza per consentire la liberalizzazione degli orari per i pubblici esercizi? Ed inoltre la liberalizzazione come si coordina con la quiete pubblica? E' opportuno che la materia sia opportunamente regolarizzata a livello comunale ? Ed in tal caso può il Sindaco emettere un'ordinanza che limiti  ne l'apertura tenendo conto della pubblica sicurezza? Grazie
[/quote]

1) a mio avviso NON è indispensabile una ordinanza in quanto la materia era regolamentata direttamente dalla legge ed essendo stata modificata dalla legge essa ha effetto immediato senza il tramite dell'ordinanza sindacale.
Tuttavia se vuoi aggiornare l'ordinanza anche con riferimento alla liberalizzazione degli orari di negozi, bar e ristoranti consiglio di farlo.
Trovi una bozza in questo POST ... riadattala opportunamente!!!

2) la quiete pubblica non si tutela con un divieto generalizzato ed acritico di chiusura delle attività. Che disturbo dà un esercizio alle 12 di mattina di domenica? o di pasqua? o di natale? Lo stesso dicasi per la pubblica sicurezza che non vedo come possa essere danneggiata da uno che fa il pane a santo stefano o alle 3 di notte (non conosco il tuo Comune ma non penso che ci siano assembramenti per comprare una rosetta a notte fonda).
Ciò premesso, qualora in SINGOLI E SPECIFICI CASI vi siano problemi di quiete pubblica ACCERTATI (e non ipotetici) o di pubblica sicurezza (giri strani di personaggi noti) il Sindaco potrà imporre a QUEL SINGOLO ESERCIZIO o a più esercizi una riduzione di orario (magari temporanea) o la chiusura in certi giorni (es. il santo patrono perchè passa da lì una cerimonia) ecc...
Ma si tratta di provvedimenti eccezionali, da motivare adeguatamente

LA REGOLA RIMANE che ognuno fa a casa propria quello che vuole, domenica, festivi e la notte ..... e il pubblico interviene solo quando ce ne è veramente bisogno.

La legislazione che avevamo fino ad oggi forse non c'è più nemmeno a Kabul (scusa lo sfogo!) e forse non c'è nemmeno a CUBA!!!!!

riferimento id:1804

Data: 2012-02-19 06:18:41

Antitrust - LIBERALIZZARE tavoli e sedie nella somministrazione non assistita -

Antitrust - LIBERALIZZARE tavoli e sedie nella somministrazione non assistita - avviso al Comune di Lucca

BOLLETTINO N. 51 DEL 9 GENNAIO 2012 pag. 71

Segui qui gli approfondimenti ed i commenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3667.0

********************

AS900 – COMUNE DI LUCCA - REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Roma 4 gennaio 2012

Sindaco del Comune di Lucca
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione, da parte del titolare di un esercizio di vicinato per la
vendita di prodotti di gastronomia nel Comune di Lucca, nella quale si lamentano presunte
distorsioni della concorrenza che deriverebbero dalla recente modifica dell’art. 17 del
Regolamento Comunale sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1, in particolare
laddove la suddetta modifica avrebbe previsto che gli arredi degli esercizi di vicinato non possono
coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ossia
tavoli e qualsiasi tipo di seduta.
Inoltre, nella medesima segnalazione sono stati evidenziati gli effetti restrittivi della previsione del
Regolamento comunale nella parte in cui lo stesso dispone che l’apertura di un ristorante sia
condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m2.
Nel merito, nella sua adunanza del 21 dicembre 2011, l’Autorità ha ritenuto di dover formulare il
presente parere motivato, [color=red]ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n. 287/90, così come introdotto
dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2012, in ordine ai possibili effetti restrittivi della
concorrenza delle suddette previsioni del Regolamento comunale.[/color]
In tale prospettiva, deve essere anzitutto evidenziato come il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con la legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 3 preveda che negli esercizi di vicinato sia consentito il
consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda e
osservando delle prescrizioni igienico-sanitarie, con la sola esclusione del servizio assistito di
somministrazione.
In merito al contenuto di tale norma, la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3603/C del 28 settembre 2006 ha poi chiarito che nei locali degli esercizi di vicinato
gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di
somministrazione, né può essere ammesso il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, la medesima Circolare ha infine evidenziato che è “ammissibile […]
l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla
capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere”.
Pertanto, la Circolare se da un lato ha escluso che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso
il servizio assistito, dall’altro non ha espressamente vietato che il consumo sul posto possa
svolgersi attraverso l’utilizzo di sedute.
A quest’ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di vicinato, la Circolare si è
limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo un’attività di vendita e non tipicamente di
somministrazione, non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione, senza
tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi tipologia di seduta, quanto meno in
ausilio al consumo sui piani d’appoggio.
[color=red]In ogni caso, il recente decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre
2011, n. 148, al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l’iniziativa e
l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato
dalla legge, concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio.[/color]
Ancora più recentemente, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 34, comma 2, ha
previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà
di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono
giustificare l’introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalità.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come,[color=red] nella misura in cui limita l’esercizio delle
attività economiche degli esercizi di vicinato in assenza di un espresso divieto posto da una norma
di legge (ad esempio, correlato ad esigenze di protezione della salute umana, ecc.), la modifica
apportata al Regolamento comunale appaia in grado di determinare un ingiustificato svantaggio
competitivo a danno di tale tipologia di esercizi commerciali.[/color]
Sul punto, l’Autorità ritiene, dunque, che [color=red]agli esercizi di vicinato non debba essere preclusa la
possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato
dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela.[/color]
Infine, con specifico riferimento alla previsione del Regolamento comunale secondo cui l’apertura
di un ristorante è condizionata ad una superficie minima di somministrazione pari a 165 m2, si
rileva come la stessa appaia in grado di rappresentare una barriera all’accesso all’attività di
ristorazione, senza che vi siano, peraltro, peculiari ragioni sottese all’opportunità della medesima
previsione.
In merito a tale previsione, l’Autorità ritiene che l’individuazione della superficie da riservare
all’attività economica debba essere rimessa alla libera iniziativa di ciascun soggetto attivo sul
mercato, quando non trovino giustificazione, come nel caso di specie, previsioni che definiscono
per via regolamentare superfici minime di riferimento.
Ai sensi del citato art. 21 bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta amministrazione deve
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le
iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.
Laddove entro tale termine essa non dovesse conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi,
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

riferimento id:1804

Data: 2012-02-19 08:58:08

PIEMONTE - circolare 8/2/2012 su LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI

PIEMONTE - circolare 8/2/2012 su LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI

[color=red]Circolare 8 febbraio 2012,  Prot. 0001807/DB1607 Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande – NOVITÀ NORMATIVE.[/color]


Il recente decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, e convertito senza modificazioni, sul punto, nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la disposizione dell’art. 31 c. 1, che ha modificato l’art. 3 comma 1, lettera d-bis del decreto legge 223/2006 (convertito con l. 248/2006) nel modo seguente:
“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:….il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.

La nuova norma consente ora a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali.

Giova in particolare evidenziare che, per espresso disposto del novellato articolo 3 del d.l. 223/2006, le accennate disposizioni sono adottate in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, sancendo così la superiorità della legge statale sulle previgenti legislazioni regionali in contrasto.

Inoltre la nuova norma è stata introdotta senza la previsione di un termine dilatorio per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e comunali, a differenza di quanto aveva disposto nel mese di luglio il decreto legge 98/2011, come convertito dalla legge 111/2011, che aveva fissato, quale termine per l’adeguamento, il 1° gennaio 2012, essendo evidentemente stata ritenuta sufficientemente prescrittiva da non richiedere alcun intervento di adeguamento ed attuazione.

Da quanto evidenziato consegue pertanto che giuridicamente le disposizioni di liberalizzazione introdotte dalla recente manovra “Salva Italia” sono da ritenere di immediata applicazione in considerazione:
·  della loro natura prescrittiva;
·  della loro superiorità nella gerarchia delle fonti legislative, trattandosi di norme sulla concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
·  della mancata previsione di un termine dilatorio per l’adeguamento.

Quanto alla definitività delle disposizioni di cui trattasi, in vigore, come già precisato, dal 6 dicembre 2011, occorre rilevare che le stesse sono state convertite senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni nella materia della concorrenza e della conseguente liberalizzazione delle attività economiche, a partire dalla direttiva 2006/ 123/CE, nota come Direttiva “Bolkestein”, e dal d.lgs. 59/2010, fino, da ultimo, ai DD.LL.: 138/2011, 201/2011, 1/2012, se da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi ammettono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all’apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Si specifica che sul punto seguiranno ulteriori indicazioni.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni


Visto:
il Direttore regionale
dott. Giuseppe Benedetto

riferimento id:1804

Data: 2012-02-22 23:14:21

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

ciao,
a Pisa tutto tace!!!
Sembra di vivere fuori dall'Italia!!
SOLO qui tutti a dormire all'una durante la settimana e venerdi/sabato tutti a dormire alle 2!!

riferimento id:1804

Data: 2012-02-23 10:27:28

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

http://pisanotizie.it/news/news_20120223_decisione_tar_apertura_negozi_ricorso_carrefour_san_giuliano.html

riferimento id:1804

Data: 2012-02-23 20:35:22

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


ciao,
a Pisa tutto tace!!!
Sembra di vivere fuori dall'Italia!!
SOLO qui tutti a dormire all'una durante la settimana e venerdi/sabato tutti a dormire alle 2!!
[/quote]

[color=red]Dante Alighieri lo aveva detto molti anni fa:
[/color]
Ahi Pisa, vituperio de le genti
del bel paese là dove 'l sì suona,
poi che i vicini a te punir son lenti,

muovasi la Capraia e la Gorgona,
e faccian siepe ad Arno in su la foce,
sì ch'elli annieghi in te ogne persona!

[color=red]Inferno · Canto XXXIII[/color]

riferimento id:1804

Data: 2012-02-23 20:36:44

Tratteremo delle liberalizzazioni nella lezione del 15 marzo 2012

Tratteremo delle liberalizzazioni nella lezione del 15 marzo 2012

http://www.omniavis.it/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=38&Itemid=1893

riferimento id:1804

Data: 2012-02-24 13:49:43

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Salve a tutti e grazie per il continuo confronto che riesco ad avere tramite i Vostri post.
Ho predisposto una ordinanza sindacale, sulla scorta di quanto già approntato sul forum, per tutteble attività produttive, compresi acconciatori, estetisti, attività artigianali quali rosticcerie e pizzetterie per asporto ecc. . C'è da precisare che già prima dei vari interventi "Monti" c'era un atto di indirizzo del Consiglio comunale che tendeva a liberalizzare le attività commerciali e di somministrazione, mentre il regolamento per le attività di acconciatore (del 2003) prevede la chiusura domenicale e festiva per dette attività, ma dà mandato al Sindaco di stabilire le deroghe. Abbiamo sentito sulla proposta di ordinanza (anche se non dovuto) le associazioni territoriali (non provinciali) di categoria artigianali e commerciali e quelle dei consumatori, le quali si sono espresse con favore, con piccolissimi distinguo. Alcune associazioni provinciali (non interpellate) hanno però chiesto di stralciare dall'ordinanza (predisposta sula scorta peraltro di quanto previsto dall'art. 50 del T.U.) la parte relativa alla liberalizzazione degli orari delle attività di acconciatore ed estetista, da trattare in apposito provvedimento, ma dopo il confronto con le associazioni di categoria. L'A.C. ritiene di andare avanti con l'ordinanza, salvo poi eventualmente attivare ulteriore confronto con tutte le rappresentanze di categoria. C'è qualche elemento normativo a cui possono appigliarsi, che Voi sappiate? Grazie per la collaborazione . Luigi Suarato

riferimento id:1804

Data: 2012-02-24 18:11:11

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Salve a tutti e grazie per il continuo confronto che riesco ad avere tramite i Vostri post.
Ho predisposto una ordinanza sindacale, sulla scorta di quanto già approntato sul forum, per tutteble attività produttive, compresi acconciatori, estetisti, attività artigianali quali rosticcerie e pizzetterie per asporto ecc. . C'è da precisare che già prima dei vari interventi "Monti" c'era un atto di indirizzo del Consiglio comunale che tendeva a liberalizzare le attività commerciali e di somministrazione, mentre il regolamento per le attività di acconciatore (del 2003) prevede la chiusura domenicale e festiva per dette attività, ma dà mandato al Sindaco di stabilire le deroghe. Abbiamo sentito sulla proposta di ordinanza (anche se non dovuto) le associazioni territoriali (non provinciali) di categoria artigianali e commerciali e quelle dei consumatori, le quali si sono espresse con favore, con piccolissimi distinguo. Alcune associazioni provinciali (non interpellate) hanno però chiesto di stralciare dall'ordinanza (predisposta sula scorta peraltro di quanto previsto dall'art. 50 del T.U.) la parte relativa alla liberalizzazione degli orari delle attività di acconciatore ed estetista, da trattare in apposito provvedimento, ma dopo il confronto con le associazioni di categoria. L'A.C. ritiene di andare avanti con l'ordinanza, salvo poi eventualmente attivare ulteriore confronto con tutte le rappresentanze di categoria. C'è qualche elemento normativo a cui possono appigliarsi, che Voi sappiate? Grazie per la collaborazione . Luigi Suarato
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Puoi procedere tranquillamente nel senso che non occorre un preventivo confronto di concertazione nè l'acquisizione di un parere specifico. Spetta al Sindaco la valutazione "politica" ma, tecnicamente, a meno che non vi sia un atto comunale che vi obbliga a tale concertazione, non esiste la necessità di attendere detto confronto.

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 07:23:50

NOTA SULLE LIBERALIZZAZIONI DELLA ATTIVITA’ ECONOMICHE

NOTA SULLE LIBERALIZZAZIONI DELLA ATTIVITA’ ECONOMICHE
A partire dal 2 gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge 214 del 22.12.2011, gli esercizi
commerciali di cui al D.Lgs 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono
svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Pertanto le limitazioni agli orari di apertura, stabiliti con precedenti ordinanze comunali, non sono più in
vigore. Tuttavia, il Sindaco potrà, per determinate zone del territorio comunale, emanare ordinanze,
stabilendo limiti agli orari giornalieri, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.
Si ricorda comunque l’obbligo, per tutti gli esercizi di rendere noto al pubblico l’orario effettivo di apertura e
chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo  Sportello Unico Attività Produttive all’indirizzo email:
sportellounico@comune.chieri.to.it oppure al numero di telefono 011.9428475

http://www.comune.chieri.to.it/contenuti/News/Pdf/Liberalizzazioni.pdf?sess_form=1

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 07:27:05

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Artena

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Artena

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 07:27:40

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Pescia

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Pescia

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:23:51

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Otranto

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Otranto

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:25:41

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Arnesano

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Arnesano

Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande e delle attività artigianali equiparate.

Ordinanza n. 2
IL SINDACO
Preso atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione degli alimenti e bevande è disciplinato da normative nazionali e regionali e che, in particolare, la regolamentazione introdotta dal D.lgs 114/98 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande(L.287/1991);

Visto l'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35 comma 6) volta ad eliminare " in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

Visto l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha soppresso il comma 6 dell'art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.L. n. 98/2011, le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione entro la data del 01.01.2012;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Sindaco a regolarizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

DISPONE
Di prendere atto che, per gli esercizi commerciali in sede fissa, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali equiparate all'attività di somministrazione degli alimenti (rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, ecc.) devono intendersi abrogati gli obblighi relativi al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale. L'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti i quali sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura, e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi d'informazione idonei.
E' abrogata ogni precedente disposizione comunale in contrasto con il presente atto.
Il Comando di P.M. è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Monteroni, nonché pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e notificata agli operatori interessati.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al T.A.R. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Dalla Sede Municipale, lì 28.01.2012
IL SINDACO
Dott. Giovanni Madaro
Data di emissione: 30/01/2012

http://www.comune.arnesano.le.it/ordinanze/dettagli.php?id_elemento=11&nome_modulo_corrente=ordinanza&i=1&parola_chiave=&data_dal=&data_al=

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:26:45

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Felino

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Felino

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:28:02

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Ragusa

liberalizzazione degli orari e giornate di lavoro per attività di acconciatore, estetista e mestieri affini
Documento del 12/01/2012
UFFICIO STAMPA

Comunicato n. 23

LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E GIORNATE DI LAVORO
PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

EMANATA UN'APPOSITA ORDINANZA SINDACALE


Con Ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2012 si dispone che le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini non sono tenute a rispettare la chiusura domenicale e festiva. Il provvedimento prevede altresì che non è obbligatorio osservare la chiusura di una giornata di riposo settimanale, che l'orario di apertura e chiusura dell'attività deve essere reso noto al pubblico e che le attività di acconciatore, estetisti, e mestieri affini resteranno chiuse per Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Natale e Santo Stefano.
“L'ordinanza sindacale – dichiara l'Assessore allo Sviluppo Economico Sonia Migliore – scaturisce da un confronto avviato dall'Amministrazione Comunale con le associazioni di categoria convocate il 4 gennaio scorso presso la sede del Centro Direzionale comunale della zona artigianale. In tale occasione la sottoscritta ha promosso un incontro con i rappresentanti della CNA, della Confartigjanato, della CGIL, della Commissione provinciale per l'artigianato, degli estetisti. Gli stessi sono stati d'accordo sull'emanazione del provvedimento che determina i nuovi orari e le giornate di lavoro degli esercizi di acconciatore, estetista e mestieri affini. Ciò rientra nell'ambito della concertazione avviata da tempo dall'Amministrazione Comunale ed in particolare dall'Assessorato allo sviluppo economico con le diverse organizzazioni di categoria. Abbiamo tenuto conto dalla recente normativa nazionale volta alla liberalizzazione delle attività economiche, ponendo quindi in essere una serie di provvedimenti per il rilancio economico del nostro territorio che sono stati il frutto di un'attenta politica di concertazione con le parti interessate“.

Ragusa 12/01/2012

http://www.comune.ragusa.gov.it/notizie/archivi/comunicatistampa.html?docs=2&i=28332

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:29:45

ORARI NEGOZI - ordinanza Unione Reno Galliera

ORARI NEGOZI - ordinanza Unione Reno Galliera

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:30:35

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Bastia Umbra

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Bastia Umbra

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:30:58

La liberalizzazione degli orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti

La liberalizzazione degli orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

http://www.polizialocale.com/2012/01/26/la-liberalizzazione-degli-orari-per-gli-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 08:32:02

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Lanciano

ORARI NEGOZI - ordinanza Comune di Lanciano

riferimento id:1804

Data: 2012-03-03 18:37:53

Governo contro Toscana (e viceversa) - ricorsi alla Corte Costituzionale

Vengono formalizzati i reciproci ricorsi del GOVERNO contro la legge Toscana di modifica del codice del commercio e della Toscana control le norme sulle liberalizzazione degli orari.

Alla Consulta l'ardua sentenza.

In allegato i due ricorsi

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Data: 2012-03-05 00:10:49

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Si è mosso il Governo,quindi a quando la sentenza?!?c'è una data?!?più o meno?!?

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Data: 2012-03-05 14:42:56

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Ipotizzo una pronuncia della Corte non prima di settembre/ottobre 2012

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Data: 2012-03-10 08:11:27

TAR Veneto - incostituzionale la legge regionale che consente limiti?

N. 00265/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2012 REG.RIC.         



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2012, proposto da:

Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Turi, Pier Vettor Grimani, Giorgio Roderi, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro
Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Luisa Londei, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Filcams Cigl, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Franciosi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del 30.12.2011 prot. n. 43, limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Treviso e di Regione Veneto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori P.V. Grimani e G. Roderi per la parte ricorrente, A. Coniglione per il comune di Treviso, L. Londei e E. Zanon per la Regione del Veneto, A. Franciosi per gli intervenienti ad opponendum;

1. Parte ricorrente - appartenente al settore della grande distribuzione – impugna l’ordinanza sindacale in oggetto, in quanto limitativa della possibilità di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio per l’anno 2012.
2. A seguito del D.L. 6.12.11, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.11, n. 214, che ha modificato l’art. 3, comma 1°, lett. d) bis, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.06 n. 248, emanato ai sensi dell’ordinamento comunitario sulla concorrenza, “…al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali…sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:…d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura settimanale dell’esercizio;…”.
Successivamente alla nuova legge statale è intervenuta la legge della Regione Veneto 27.12.11, n. 30 che, all’art. 3, ha previsto lo stesso tipo di limitazione agli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio preesistente alla novella legislativa statale. In particolare ha previsto che tali attività “osservano la chiusura domenicale e festiva” (art. 3, comma 2° ) e che “derogano all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2°” in limitate ipotesi determinate, nonché, in via sperimentale, in ulteriori ipotesi (art. 3, commi 4°, 6° e 7°).
Il Comune di Treviso, con il provvedimento gravato, ha dato attuazione al suddetto art. 3 della L.R. 27.12.11 n. 30.
3. Causa petendi del ricorso, esaminato in fase cautelare, è la necessità di annullare, previa sospensiva, l’impugnata ordinanza sindacale prescindendo dalla legge regionale del Veneto n. 30 del 27.12.11 o disapplicandola ovvero rimettendo la questione della sua costituzionalità alla Corte Costituzionale.
3.1. Sotto il profilo della rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità, il Collegio osserva innanzitutto come il principio di gerarchia delle fonti normative nazionali non consenta di prescindere da una legge regionale contraria a una legge statale quando la prima è successiva alla seconda, come sovviene nella fattispecie concreta.
In secondo luogo, non è possibile disapplicare la legge regionale interna per contrasto coi principi del diritto comunitario, in quanto – a parte altre considerazioni – la disapplicazione sarebbe possibile solo nei confronti di una norma comunitaria self-executing, ipotesi che qui non ricorre.
Profili di illegittimità per vizi formali, quali insufficienze di motivazione, oltre che sprovvisti di fumus boni iuris, sarebbero comunque logicamente subordinati al predetto nucleo della causa petendi.
La questione di costituzionalità è quindi rilevante perché sarebbe possibile e necessario annullare l’ordinanza sindacale impugnata se la Corte Costituzionale annullasse, in parte qua, l’art. 3 della L.R. 30/11.
3.2. Si tratta ancora di stabilire se la questione di costituzionalità sia, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata.
[color=red]Alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza costituzionale (cfr C.Cost. n. 18 del 23.1.12; n. 150 del 18.4.11; n. 288 del 4.10.10) e amministrativa (cfr. C.d.S., Sez V, 29.11.11, n. 6297), da una parte, la questione – della quale si controverte – dei limiti dell’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali rientra in astratto nella potestà legislativa residuale regionale di cui all’art. 117, comma 4°, quale materia del “commercio”; d’altra parte, tuttavia, la stessa questione, rientra in astratto anche nella legislazione esclusiva dello Stato ove incida sulla “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, comma 2°, lett. e) Cost. o sulla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” di cui all’art. 117, comma 2°, lett. m) Cost..[/color]
In concreto, la legge statale in esame ha espressamente fatto riferimento, nel liberalizzare le aperture domenicali e festive, alle citate lett. e) ed m) dell’art. 117, comma 2°, Cost., mentre la successiva legge regionale – come si è visto – ha essenzialmente mantenuto fermo il regime precedente di divieto di apertura domenicale e festiva, con l’evidente conseguenza di incidere sul confronto concorrenziale tra imprese più o meno strutturate, o semplicemente intenzionate, in relazione all’esercizio dell’iniziativa economica in tali giorni e di incidere, altresì, sui livelli di prestazioni di beni e servizi disponibili per i consumatori ed utenti.
[color=red]La giurisprudenza sopra citata ha invero riconosciuto che la potestà legislativa residuale regionale in materia di commercio possa estendersi alla disciplina degli orari e giorni di apertura degli esercizi, affinché non sia svuotata di un contenuto essenziale, ma con il limite di potere incidere sulla tutela della concorrenza e sui livelli di prestazioni minime in modo da aumentarli, sia pure indirettamente e marginalmente, e non invece in modo da comprimerli rispetto alla disciplina esclusiva statale, così come effettuato con l’art. 3 della L.R. 30/11.[/color]
Più precisamente, la nuova legislazione statale ha liberalizzato, in attuazione dei ripetuti principi costituzionali, le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, perdurando solo la possibilità di restrizioni eccezionali derivanti dalla necessità di attuare diversi principi costituzionali e comunitari, peraltro espressamente richiamati dall’art. 31, comma 2°, D.L. 6.12.11, n. 201, ove ammette derogatoriamente limiti “connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
La sopravvenuta legislazione regionale ha invece invertito la regola in eccezione, stabilendo – con incisione negativa sulla tutela della concorrenza, sui livelli essenziali di prestazioni e sull’iniziativa economica – l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo ipotesi derogatorie specificatamente indicate.
Il Collegio reputa dunque che la disciplina dettata dall’art. 3 della legge regionale n. 30/2011 presenti profili non manifestamente infondati di contrasto con gli art. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), Cost.
4. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27.12.11 n. 30 in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m) della Costituzione.
Con separata ordinanza resa all’esito dell’odierna camera di consiglio, è già stata disposta, in accoglimento provvisorio dell’incidente cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale (cfr. C.d.S., A.P., ord. 20.12.1999, n. 2) ed è stato rinviato l’esame ulteriore della domanda cautelare alla camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione di detta decisione (cfr. Corte Costituzionale 18.6.1997, n. 183).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, nonché 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27.12.11, n. 30.
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Regione Veneto e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Data: 2012-03-14 21:14:02

Il Comune di Sermoneta approva l'ordinanza orari

Il Comune di Sermoneta approva l'ordinanza orari

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4029.0;topicseen

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Data: 2012-03-20 19:31:50

ORARI: CHE FARE?

ORARI: CHE FARE?

La questione relativa alla liberalizzazione degli orari è stata la telenovela della scorsa estate, fino a quando, con il calare delle foglie (e del Governo) il Parlamento non ha più fatto ritrattare le scelte liberiste. Le Regioni scalpitano ma la strada è inesorabilmente tracciata

Di Marilisa Bombi

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2012/PLCOM_10-2012/PLCOM_10-2012_02.html

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Data: 2012-03-21 20:23:25

Oliveto Citra (Sa): LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza 21/3/12

Oliveto Citra (Sa): LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza 21/3/12

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Data: 2012-03-24 07:07:18

Lombardia - impugna le LIBERALIZZAZIONI ma si applica la norma nazionale

Lombardia - impugna le LIBERALIZZAZIONI ma si applica la norma nazionale

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4219.0

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Data: 2012-03-24 07:10:55

Bologna - Liberalizzazione orari attività. Abrogazione ordinanze.

Liberalizzazione orari attività. Abrogazione ordinanze.
Si comunica che a seguito dei recenti interventi legislativi nazionali di liberalizzazione il 09 marzo è stata sottoscritta l'ordinanza Pg. n. 59743/2012 che attua le nuove disposizioni nazionali.

L'ordinanza Pg. n. 64343/2012 ha inoltre abrogato le disposizioni particolari in materia di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali alimentari situati in via Giuseppe Petroni.

Le suddette ordinanze abrogano i provvedimenti sindacali in materia di

- orari pubblici esercizi, laboratori artigianali, circoli (ord. Pg. 106095/2011);

- orari degli esercizi di vicinato in alcune vie e degli esercizi di vicinato in tutta la città (ord. Pg. 106108/2011 e ord. Pg. 294395/2008);

- orari dei punti vendita automatizzati (ord. Pg. 267087/2008).

Su tutto il territorio comunale valgono le seguenti disposizioni per pubblici esercizi, circoli, laboratori artigianali ed esercizi di vicinato:

- libera determinazione degli orari da parte dei titolari di tutte le attività;

- possibilità di apertura domenicale e festiva;

- eliminazione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale;

- eliminazione dell’obbligo di comunicare l’orario di apertura ai Quartieri i quali non rilasceranno più il cartello orari;

- i punti vendita automatizzati potranno rimanere aperti 24 ore su 24 per sette giorni su sette senza autorizzazione.

Si ricorda in ogni caso che:

- in capo agli esercenti permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, igiene e sanità ed inquinamento acustico, nell’esercizio della propria attività;

- gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di cartelli ben visibili dall’esterno dell’esercizio anche durante l’orario di chiusura;

- ai sensi del vigente Regolamento comunale sui dehors, dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l’utilizzo dell’area occupata dai dehors;

- ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina.

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Data: 2012-03-24 07:13:02

Martirano Lombardo - Firmata l’Ordinanza per la liberalizzazione degli orari

Firmata l’Ordinanza per la liberalizzazione degli orari
Anche Martirano Lombardo si adegua alla liberalizzazione degli orari per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Da oggi negozi e bar, infatti, non dovranno rispettare più alcun limite di orario di apertura e di chiusura: questo il contenuto dell’Ordinanza n° 1 firmata dal Sindaco.Il provvedimento è stato assunto in conseguenza dell'entrata in vigore la legge 214/2011, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto "Salva Italia" del Governo Monti che prevede, tra le altre norme, che gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono lavorare senza dover rispettare orari di apertura e chiusura nonché l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, delegando ai Comuni la facoltà di proporre ordinanze in materia.

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Data: 2012-03-24 07:14:06

Contigliano:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - ordinanza

ORDINANZA SINDACALE n. 38 del 13 marzo 2012

di liberalizzazione degli orari del commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio

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Data: 2012-03-24 07:16:35

Voghera, Noventa di Piave, Legnano:LIBERALIZZAZIONE orari

Voghera, Noventa di Piave, Legnano:LIBERALIZZAZIONE orari

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Data: 2012-03-24 07:17:05

Speciale Liberalizzazioni - Orari negozi e pubblici esercizi

Speciale Liberalizzazioni - Orari negozi e pubblici esercizi

L’art.31, primo comma, del decreto “Salva Italia”, dopo una serie di modifiche, anche contradittorie, inserite nei decreti precedenti, ha stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale.

Segue su:
http://www.prassicoop.it/area/commercio/speciali/LIBERALIZZAZIONI/specliborari.asp

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Data: 2012-03-27 07:47:57

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

ma questo art.31 è recente?!?cioè cambia qualcosa?o è sempre lo stesso verso il quale le regioni hanno fatto ricorso?!?

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Data: 2012-03-27 18:56:15

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


ma questo art.31 è recente?!?cioè cambia qualcosa?o è sempre lo stesso verso il quale le regioni hanno fatto ricorso?!?
[/quote]

E' quello impugnato dalle Regioni ma IN VIGORE fino a quanto la Corte Costituzionale (forse dopo l'estate) non eciderà.
Oggi, come testimoniato dalle sentenze riportate in questo forum, la norma va APPLICATA!!!

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Data: 2012-03-27 20:00:56

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

..però come al solito se il comune decide di fare al contrario conviene seguire il comune e aspettare settembre per la sentenza,giusto?!?

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Data: 2012-03-28 06:24:19

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


..però come al solito se il comune decide di fare al contrario conviene seguire il comune e aspettare settembre per la sentenza,giusto?!?
[/quote]

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Come avrai letto tranne in un caso isolato (TAr Lazio) negli altri casi i TAR hanno dato torto ai Comuni sospendendo i provvedimenti di diniego o interdittivi e dichiarando abrogate le ordinanze sindacali.

Poi valuta te ... ma se un provvedimento è illegittimo .... e viola i propri diritti .... si ha diritto ad opporsi in sede giudiziale per farlo sospendere/annullare.
E l'impugnazione alla Corte Costituzionale NON MODIFICA la situazione .... anzi rafforza, sotto il profilo giuridico, la validità della normativa nazionale (che proprio perchè vigente trova applicazione fino a quando non sarà eventualmente annullata dalla Corte).

Nel merito penso che la Corte darà ragione allo Stato! Ma questo lo vedremo!

riferimento id:1804

Data: 2012-03-31 13:12:43

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Riassumendo,se un'attività decide di stare aperta nel comune di Pisa,può essere sanzionabile secondo ordinanza del comune.Poi facendo ricorso al tar la sanzione verrebbe annullata!!Giusto??
Quindi in effetti l'ordinanza decade solo con presenza di un ricorso al TAR.Per assurdo l'ordinanza terminerà la sua esistenza solo quando la corte costituzionale(settembre-ottobre) deciderà di annullare il Ricorso della Regione Toscana.Dato che le associazioni di categoria non stanno facendo nulla per il vincolo degli orari di chiusura,ad una singola attività non conviene esporsi.

riferimento id:1804

Data: 2012-04-10 17:53:04

Reggio Emilia - Commercio, firmato accordo su festività e orari

Reggio Emilia - Commercio, firmato accordo su festività e orari

E’ stato sottoscritto a Reggio Emilia l’accordo, un Patto d’indirizzo, tra il Comune, le associazioni di categoria del commercio e diversi operatori della grande distribuzione per il rispetto delle principali festività civili e religiose: un limite alla deregulation degli orari e alle aperture degli esercizi commerciali introdotta con il decreto liberalizzazioni.
L’accordo, promosso dal Comune di Reggio, è unico in ambito nazionale e vuole tutelare la possibilità di vivere i principali giorni festivi, assicurare il riposo, il tempo per la famiglia e la partecipazione alla vita della comunità.
A firmare il Patto d’indirizzo sono stati i gruppi Coop consumatori Nord-Est, Conad Centro-Nord, Sigma Realco, Lidl, Rossetto group, Coin e Ovs presenti a Reggio Emilia, e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna Commercio. Gli operatori legati a queste sigle si sono impegnati a mantenere chiuse le proprie attività nelle giornate di 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre).
I firmatari concordano inoltre, durante tutto l’anno salvo eventi particolari, di non effettuare aperture prima delle ore 7, né dopo le 22.

Hanno detto - “Dopo l’introduzione delle liberalizzazioni – ha detto il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio presentando l’accordo alla stampa il 5 aprile 2012 – è necessario dare un segnale. Noi non siamo contrari al mercato e alle positività che le liberalizzazioni introducono anche nel commercio, cerchiamo però di armonizzare le opportunità di sviluppo e offerta commerciale introdotte con i tempi di vita delle famiglie e della comunità nel suo insieme. Riteniamo giusto che alcuni valori della comunità, a cui tutti i cittadini appartengono, non debbano essere sovrastati o penalizzati da altre logiche”.
“Quello di oggi è un accordo molto importante ed innovativo a livello nazionale – ha sottolineato il sindaco Delrio - E’ la prima volta, a quanto ci risulta, che le più importanti associazioni del commercio e la grande distribuzione accettano insieme una limitazione ai giorni e agli orari di apertura. Come sappiamo, il tema delle liberalizzazioni complete, potenzialmente 365 giorni all’anno, ha creato grandi preoccupazioni sia per il rispetto delle feste religiose e civili, sia per il meritato riposo dei lavoratori e per la necessità di dare comunque giusti ritmi a uno stile di vita diffuso, cioè spesso frenetico e complesso. Il Patto esprime la volontà di una comunità che decide per uno sviluppo ordinato delle proprie attività. D’altra parte, questo non significa minori servizi per i cittadini, al contrario vuol dire mantenere servizi per tutti e con una qualità sostenibile per tutti”.
“Avere incontrato questa sensibilità da parte dei grandi operatori del commercio e delle associazioni di categoria, che ringrazio – ha concluso Delrio - ci conforta molto, perché significa che essi, aderendo su base volontaria, si sentono, come sono, pienamente parte, e una parte importante, della comunità. Vuol dire che Reggio e il suo territorio hanno valori sani, che si esprimono in questo caso nella ricerca di un giusto modo di vivere”.

L’assessora alla Cura della comunità, con delega al Commercio, Natalia Maramotti ha evidenziato come l’adesione al Patto sia “una significativa espressione della responsabilità sociale d’impresa, un valore già di per sé importante. Qualità della prestazione commerciale, dell’offerta commerciale, è anche rispetto dei tempi di vita della città e delle persone” e ha a sua volta ringraziato i firmatari “per l’impegno, certo non semplice né scontato, che hanno deciso di assumersi”.

I rappresentanti delle associazioni del commercio e della grande distribuzione hanno sottolineato fra l’altro che l’accordo è un “Patto per la comunità”, hanno spiegato che “il Comune di Reggio è l’unico ente ad averci contattati su questo tema” e hanno evidenziato “l’opera di moral suasion del Comune per trovare l’accordo fra tutti, sulla base di un’intesa basata su valori condivisi e non sulla base di norme, regolamenti cogenti e sanzioni”.

Percorso e altri contenuti dell'accordo – Alla formalizzazione del Patto si è giunti dopo una serie di confronti tra l’Amministrazione comunale e i principali operatori del settore commercio e dopo una prima intesa nel marzo scorso.
L’accordo prevede che, dopo una prima fase sperimentale che durerà fino al 30 settembre prossimo, i firmatari valuteranno insieme l’adeguatezza di tali disposizioni per operare eventuali modifiche all’accordo e ripianificare il calendario delle aperture domenicali e festive.
Gli aderenti condividono l’obiettivo di fornire una risposta commerciale adeguata ai consumatori anche nelle giornate festive, limitando tuttavia l’impatto che le aperture nei festivi possono avere sulla vita privata degli esercenti. Si è trovato perciò un equilibrio tra le ragioni dell’economia e il diritto, anche per i lavoratori del commercio, di poter avere a disposizione tempo per la propria vita familiare e di relazione.
Il Comune, che rispetto al tema delle liberalizzazioni non ha competenze specifiche assegnate dalle normative vigenti, si è reso promotore di questo accordo – a cui gli operatori del settore aderiscono su base volontaria – per difendere il valore delle principali feste civili e religiose e di quelle celebrazioni che rigenerano il senso di appartenenza alla comunità.

Firma - Alla firma del Patto d’indirizzo, oltre al sindaco Delrio e all’assessora Maramotti, erano presenti oggi in Municipio Pier Paolo Occhiali per Confcommercio, Roger Ganassi per Confesercenti, Annarella Ferretti per Cna Commercio, Carmelo Renda per Coin e Ovs, Marco Masotto per Rossetto group, Alcide Vellani per Sigma Realco, Marzio Ferrari per Conad Centro-Nord e Wainer Stagnini per Coop consumatori Nord-Est, mentre Lidl, oggi impossibilitata ad essere presente, ha firmato in un altro momento.

Le altre due grandi organizzazioni della grande distribuzione presenti a Reggio, Esselunga e Gigante hanno per ora preferito non firmare il Patto, ma risulta che osserveranno comunque alcune delle festività indicate.

http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/55E6FABF612FCF05C12579D700447647?opendocument

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Data: 2012-09-17 12:46:59

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

Salve,avete notizie sul duello Corte C. - Regione toscana?!?avete un verdetto finale e definitivo?!?
Buon lavoro

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Data: 2012-09-17 18:04:26

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza


Salve,avete notizie sul duello Corte C. - Regione toscana?!?avete un verdetto finale e definitivo?!?
Buon lavoro
[/quote]

Ancora non sappiamo niente del SECONDO ROUND.

Sul primo round della sfida:

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=200

http://www.confcommercio.cb.it/notizie/765-liberalizzazioni-degli-orari-degli-esercizi-commerciali-il-parere-del-prof-avv-valerio-onida

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=288

riferimento id:1804

Data: 2014-09-02 05:45:22

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

CHIUSURA FESTIVA dei negozi - proposta delle Regioni per legge di riforma

http://buff.ly/1rK4s6z

riferimento id:1804

Data: 2016-12-24 06:05:51

Re:LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI - bozza di ordinanza

[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]

[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]

http://buff.ly/2hlHC67

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