Data: 2014-02-19 10:57:16

APPARECCHI 110 comma 6 lett. a) in circolo privato

Un'Associazione Sportiva Dilettantistica  aderente all'ACSI, con finalità assistenziali e di promozione sociale che dichiara di non svolgere attività commerciali, che ha lo scopo di svolgere attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, in particolare l'attività di poker sportivo .... nonchè di promuovere le attività d'aggregazione e d'incontro organizzando eventi culturali, artistici, musicali, turistici (come si deduce dallo statuto), ecc. ha inoltrato al Comune, ai sensi della normativa regionale 57/2013, una comunicazione relativa all'intenzione di installare, all'interno del circolo, degli apparecchi di cui al'art.110 comma 6 lettera a)  TULPS (SLOT), con allegata una planimetria ove è indicato che non sussistono ne scuole ne chiese entro i 500 metri dal Circolo. Ci hanno riferito che attendono dal Comune una risposta in merito, necessaria ai Monopoli di Stato, per avviare le procedure utili all'installazione degli apparecchi da gioco.

Non vi pare che già nelle finalità dell'associazione ci sia un'incongruenza con la volontà d'installare tale tipologia di apparecchi?
In concreto, cosa deve fare il SUAP? Può chiedere un parere al Servizio Urbanistica ed al Comando Polizia Municipale per la verifica della planimetria e dei luoghi sensibili eventualmente presenti?
Se quanto dichiarato viene confermato, dovrà essere rilasciato un eventuale nulla osta in cui si attesti la conformità alla normativa regionale?
Tra l'altro hanno presentato il tutto in modalità cartacea. Può essere trattata fuori SUAP?
Grazie

riferimento id:18007

Data: 2014-02-20 20:03:27

Re:APPARECCHI 110 comma 6 lett. a) in circolo privato

Già nella giornata formativa che ho tenuto il 3/12 presso la sede Omniavis ho potuto sottolineare il paradosso che hai citato tu e cioè che i circoli, le sedi di associazioni di promozione sociale con scopi culturali/ricreativi possono installare le macchinette comma 6 o 7 ma devono stare a 500 da sé stessi.

Come si affronta un paradosso? Ogni soluzione sarà errata e giusta allo stesso tempo. La giunta e i dirigenti devono prendere delle decisioni.
Altre leggi regionali, a differenza della Toscana, prevedono un titolo abilitativo che si somma a quello TULPS, la regione Toscana ha previsto solo delle condizioni di divieto. E’ come se fossero scritte in un regolamento comunale.

Data l'applicabilità molto incerta della legge regionale sto consigliando di fare almeno una delibera di giunta che serva da indirizzo per l’applicazione della stessa. Nei prossimi giorni guardo di pubblicare una traccia per la delibera (problema dei comma 7, problema delle scommesse, bingo, ecc, problema dell’applicazione per i subingressi e per l’incompatibilità sopravvenuta, problemi per l’identificazione dei luoghi ostativi, ecc.)

Il soggetto che citi si rimette nelle mani del comune dato che non può essere sicuro del rispetto della normativa. I luoghi ostativi sono descritti troppo genericamente.
La legge regionale non prevede titoli abilitativi aggiuntivi a quelli TULPS. Ad esempio, per installare i giochi in un esercizio già dotato di abilitazione riconducibile all’art. 86 TULPS non occorre nessun titolo ulteriore.
Data la situazione vedi tu. Potresti prendere la richiesta come parere preventivo SUAP ma stai attenta a non trasformare il parere in un’autorizzazione. E’ più giusto servirsi del silenzio se non si rilevano condizioni ostative e intervenire, caso mai, in sede di controllo.

Anche la richiesta di parere preventivo deve essere effettuata in modalità telematica.

riferimento id:18007
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it