Data: 2014-02-18 08:15:08

somministrazione su area pubblica

Il titolare di un bar ha chiesto l'occupazione di suolo pubblico, nell'area antistante l'esercizio, per la sistemazione di tavoli e sedie per la durata di 12 mesi.  Trattasi di strada a doppio senso di circolazione con marciapiede di circa 60 cm.
Può essere rilasciata l'autorizzazione e qual è la procedura corretta da seguire?

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Data: 2014-02-18 12:38:47

Re:somministrazione su area pubblica

A mio avviso non ci sono problemi. Trattandosi di superficie che insiste su area pubblica è però necessario il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico che dovrà anche indicare condizioni e limiti del relativo utilizzo. Per il discorso relativo alla presenza del merciapiede dovranno essere preventivamente valutati con la Polizia Locale eventuali profili relativi al codice della strada, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3:

" Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria".

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Data: 2014-02-19 18:29:27

Re:somministrazione su area pubblica

Confermo la necessità di verificare i requisti previsti dall'articolo 20, codice dela strada. Inoltre, è necessario confrontarsi con l'eventuale normativa comunale concernente l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie da parte di pubblico esercizio.
Da quanto emerge dal quesito, nulla sembra ostare al rilascio dell' autorizzazione, lpe quanto riguarda il disposto del codice della strada.



Il titolare di un bar ha chiesto l'occupazione di suolo pubblico, nell'area antistante l'esercizio, per la sistemazione di tavoli e sedie per la durata di 12 mesi.  Trattasi di strada a doppio senso di circolazione con marciapiede di circa 60 cm.
Può essere rilasciata l'autorizzazione e qual è la procedura corretta da seguire?
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Data: 2014-02-20 09:23:36

Re:somministrazione su area pubblica

ho i seguenti dubbi: deve essere obbligatoriamente lasciata una zona larga mt. 2 per la circolazione dei pedoni o tale misura può essere derogata, per esempio, con delibera di Giunta? Inoltre, si può vietare la circolazione dei pedoni nel lato della strada attiguo al bar e consentirla nell'altro lato predisponendo un attraversamento pedonale per giungere allo stesso bar? Essendo una strada a doppio senso di circolazione si pensa di adottare una delibera di Giunta con la quale si sottrae alla circolazione dei veicoli l'area da destinare ad occupazione dei tavolini e sedie di predisporre il senso unico alternato della circolazione dei veicoli, considerato l'ingombro dei tavolini sulla strada.

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Data: 2014-02-22 10:21:12

Re:somministrazione su area pubblica

I 2 mt. sono obbligatori: è possibile ovviamente prevedere uno spazio maggiore, ma mai minore.
Ogni provvedimento assunto in materia di circolazione stradale (e l'eventuale divieto di transito dei pedoni è un provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale) deve essere sorretto da un interesse pubblico: per cui, nell'adottare la delibera di giunta, prima, e l'ordinanza prevista dall'art. 7, codice della strada, poi, ritengo necessaria una attenta valutazione di quelli che sono gli interessi pubblici in gioco, a tutela della sicurezza della circolazione stradale. Tali provvedimenti non devono essere emessi a tutela di interessi privati (cioè per garantire al bar la possibilità di realizzare il proprio spazio ove apporre tavoli e sedie, quando questa possibilità ,diversamente, non esisterebbe perchè mancanti dei requisiti prescritti dalla legge), ma devono essere emessi ad esclusivo interesse pubblico, e cioè a tutela della circolazione stradale, e dell'incolumità degli utenti deboli della strada.
I provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, si rammenta, devono essere assunti con ordinanza del dirigente del competente ufficio, e non con delibera di giunta.




ho i seguenti dubbi: deve essere obbligatoriamente lasciata una zona larga mt. 2 per la circolazione dei pedoni o tale misura può essere derogata, per esempio, con delibera di Giunta? Inoltre, si può vietare la circolazione dei pedoni nel lato della strada attiguo al bar e consentirla nell'altro lato predisponendo un attraversamento pedonale per giungere allo stesso bar? Essendo una strada a doppio senso di circolazione si pensa di adottare una delibera di Giunta con la quale si sottrae alla circolazione dei veicoli l'area da destinare ad occupazione dei tavolini e sedie di predisporre il senso unico alternato della circolazione dei veicoli, considerato l'ingombro dei tavolini sulla strada.
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