Buongiorno, sono una dipendente comunale che da meno di un mese - per forze di cause maggiore - mi occupo di commercio.
Volevo chiedere, se possibile, un chiarimento procedurale in caso di subingresso
La ditta A affitta ramo d'azienda di pubblico esercizio a ditta B.
Ditta B presenta scia per subingresso. Cosa è obbligato a presentare A? Nella nostra piattaforma regionale è presente una scia per cessazione in cui è necessario indicare per esempio se si tratta di cessazione per subingresso o vendita dell'attività
Quando, temporalmente parlano, la ditta A è obbligata a presentarmi la scia di cessazione? Se viene presentata mesi dopo indicando come data di cessazione una data precedente è possibile?
Lo stesso discorso vale per gli esercizi di vicinato?
Grazie per l'aiuto che vorrete riservarmi
lp
Buongiorno, sono una dipendente comunale che da meno di un mese - per forze di cause maggiore - mi occupo di commercio.
Volevo chiedere, se possibile, un chiarimento procedurale in caso di subingresso
La ditta A affitta ramo d'azienda di pubblico esercizio a ditta B.
Ditta B presenta scia per subingresso. Cosa è obbligato a presentare A? Nella nostra piattaforma regionale è presente una scia per cessazione in cui è necessario indicare per esempio se si tratta di cessazione per subingresso o vendita dell'attività
Quando, temporalmente parlano, la ditta A è obbligata a presentarmi la scia di cessazione? Se viene presentata mesi dopo indicando come data di cessazione una data precedente è possibile?
Lo stesso discorso vale per gli esercizi di vicinato?
Grazie per l'aiuto che vorrete riservarmi
lp
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Ciao, benvenuto nel settore e benvenuto nel FORUM
Premessa: tutto ciò che non è vietato è permesso ... tutto ciò che non è vietato non può essere sanzionato.
Una procedura esiste se c'è una norma che la prevede.
Ebbene, la disciplina regionale dell'Emilia Romagna NON prevede nè nella somministrazione nè nel commercio al dettaglio un obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività (nè temporanea nè definitiva), men che mai in ipotesi di subingresso.
Pertanto la comunicazione di subingresso è facoltativa e non esiste problema di tardività
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L.R. 26-7-2003 n. 14
Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 luglio 2003, n. 108.
Art. 13
Subingresso.
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.
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L.R. 05-07-1999, n. 14
Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.