Relativamente all'argomento in oggetto, sul quale ho già posto due quesiti, volevo chiedere se, dopo aver fatto l'ordinanza sindacale per il reintegro delle scorte farmaceutiche da eseguire entro 15 giorni dalla notifica e dopo che la competente commissione dell'Asl verifichi il persistere delle condizioni già accertate, prima di emettere il provvedimento di decadenza è opportuno comunque fare la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90? Vi ringrazio dell'aiuto.
riferimento id:17943La comunicazione di avvio procediemento in queato caso non è essenziale visto che siamo già dentro al procedimento che è partito con la diffida ad adempiere. Se viene verificato l'inadempimento allora può essere dichiarata la decadenza. La diffida può essere considerata una comunicazione di avvio procedimento.
riferimento id:17943Secondo il Tar Genova, sentenza breve 900/2012, in materia di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia per reiterata condotta violativa dell'art. 113, co.1 lett. e) e art. 111 del rd 1265/1939 (t.u. leggi sanitarie), il provvedimento ha natura di provvedimento amministrativo, avente carattere definitivo ed immediatamente lesivo, [b]cosicché l'adozione dello stesso soggiace alle regole ed ai principi fondamentali di cui alla legge 241 del 1990, in specie con riferimento alla partecipazione del soggetto passivo destinatario dell'atto lesivo ed alla valutazione degli eventuali elementi difensivi[/b]. In linea di diritto, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e ss., l. n. 241 cit. costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, sicché ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in modo rigoroso, al fine di evitare di vanificare o eludere il principio stesso, con la conseguenza, altresì, che la preminenza delle ragioni di urgenza (del provvedimento) sul diritto alla partecipazione presuppone una rigorosa e puntuale motivazione da parte della Amministrazione in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano l'omessa comunicazione e che non debbono essere imputabili al comportamento stesso dell'Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2008 , n. 2616).
In via cautelare: alle risultanze della verifica, comunicazione formale alla interessata di apertura del procedimento, sì da consentire una compiuta valutazione circa l’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, con specifica delle ragioni, ai sensi della legge 241, fornendo tempi per le controdeduzioni.
Allo spirare, decadenza.