Gradirei un parere su questo caso che mi è capitato:
Il titolare di un impianto di distribuzione carburanti a seguito delle disposizioni di cui all’art 28 del D.L. 98/2011 e succ.mm.ii. (D.L. 1/2012 e 16/2012) aveva presentato domanda di autorizzazione ad Aams per una rivendita con tutta la documentazione a corredo: all’epoca un progetto di ristrutturazione di un locale esistente da adibire a bar e rivendita di generi di monopolio per una superficie totale di mq 42,27 e superficie utile di 30 mq. A seguito di un sopralluogo di Aams, la domanda è stata sospesa, in quanto era necessario concludere i lavori per avere l’assenso per la rivendita. Finiti i lavori è stato richiesto nuovamente il sopralluogo senza ripresentare la domanda, integrando la documentazione con le asseverazioni di rito sulle dimensioni e sulle distanze richieste da AAMS.
Gli è quindi pervenuta in data 11/12/2013 una lettera di Aams con la quale si comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10/bis di questo tenore: Si premette che l’intervenuta L. 44/2012 di conversione del D.L. 16/12 dispone che: è sempre consentito negli impianti di distribuzione carburanti l’esercizio….. nonché tenuto conto delle disposizioni degli artt 22 e 23 della L. 1293/57 l’esercizio della rivendita di tabacchi nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera , presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq a condizione che , per la rivendita dei tabacchi la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi diversi da quelli al servizio della distribuzione dei carburanti ; con una superficie minima non inferiore a 30 mq dedicato: esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati ……
In quest’ultimo caso il parametro dimensionale previsto dalle disposizioni normative in materia si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 mt quadrati . Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico …. I succitati parametri sono altresì ribaditi con il recente Regolamento recante disciplina della distribuzione …. D.M. 38/13 in particolare art. 6 comma 4 Nel caso in esame dalla documentazione da Ella trasmessa in data 09.10.13 è emerso che il locale ha una sup di mq 42,27, inoltre il dato relativo alla distanza dalla rivendita più vicina viene rilevato in mq 250 inferiore a quella minima prevista .
Ora: La Legge 44/2012 dice:
… è sempre consentito in tali impianti: ….
…e con superficie utile minima di 30 mq …
senza peraltro fare riferimento alcuno alle distanze che peraltro, in base al’art. 2 del DM 38/13, è per le rivendite ordinarie mentre la rivendita di che trattasi fa riferimento a quelle speciali, visto il richiamo agli artt. 22 e 23 della L. 1293/57 fatto nell’ultima modifica all’art. 28 del d.l.98/2011 .
il D.M. 38/21.02.2013 è comunque successivo alla domanda di autorizzazione .
se è necessario comunque rispettare il limite delle distanze che scopo avrebbero avuto gli articoli dei decreti-legge 98/2011, 1/12 e 16/2012?
Misteri della fede! Grazie.
Il DM 38/2013 non ha colto la finalità della disposizione del DL 98/2011 e si pone in contrasto con essa (... è sempre consentito...)
A parere mio il DM 38/2013 è scritto malamente. Il criterio di distanza delle rivendite ordinarie risulta logicamente inapplicabile, tanto più che la giurisprudenza è pacifica sul fatto che le distanze non si applicano per le rivendite speciali. In sintesi è come se il DM avesse previsto, per i distributori di carburanti, nonostante la specifica liberalizzazione di cui al DM 98/2011, un regime più stringente che per le normali “speciali”.
Ritengo che i limiti di distanza non siano applicabili. Forse è da interpretare “qualora le rivendite in distributore siano ordinarie, si applicano comunque i criteri delle ordinarie”.
An che il TAR la pensa un po’ in questo modo. Vedi in allegato.
N.B. c’è giurisprudenza sul DL 98/2011 ma sullo stesso + DM 38/2013 ho trovato sono l’ordinanza in allegato.
La questione andrebbe analizzata approfonditamente. Se vuole può contattarci
Guarda anche l'autorità garante per il mercato e la concorrenza. Anche lei non condivide.
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