buongiorno,
deve essere effettuato un subingresso in esercizio di somminstrazione alimenti e bevande senza alcuna modifica ai locali e alle attrezzature; il nuovo gestore vorrebbe installare n.3 giochi leciti; il locale si trova nei pressi di una scuola; ora, nell'ottica della continuità che consegue al subingresso e tenendo presente la legge regionale 57/2013, se il precedente gestore aveva giochi leciti installati il nuovo gestore può continuare ad averli nell'esercizio, mantenendo invariato il numero e la tipologia; è corretto?...pertanto se il vecchio gestore aveva una licenza del 1984 che lo abilitava ad installare n.5 giochi elettronici su video, n. 2 calcio balilla, 1 flipper il nuovo può mantenersi in questi limiti... :-[ ::)
Ti do il mio parere.
La legge regionale toscana lascia molti dubbi interpretativi. Altre regioni hanno fatto leggi analoghe mettendo qualche puntualizzazione in più.
Il principio pacifico è che la legge non può essere retroattiva. Chi ha i giochi può continuare a tenerli.
In caso di subingresso (la legge non dispone niente in merito), ugualmente si può applicare il criterio generale che i diritti acquisiti vengono traslati al cessionario.
Il cessionario ha il diritto di tenere i giochi ed eserciterà questo diritto nel [i]range[/i] del contingentamento attuale dentro al quale è libero di muoversi.
Se poi la legge verrà attuata o modificata oppure il comune regolamenterà la fattispecie allora le cose potrebbero cambiare.