Buongiorno.
Ad una rivendita di pane, pizze, etc... (non producono, vendono solamente) è consentito richiedere il posizionamento di tavolini all'esterno e permettere ai clienti di sostare per il breve tempo di consumare il prodotto? Non effettua somministrazione. Vende anche bevande chiuse...
Artigiano che produce pasta fresca...deve essere in possesso del requisito professionale?
Grazie
[i]Ad una rivendita di pane, pizze, etc... (non producono, vendono solamente) è consentito richiedere il posizionamento di tavolini all'esterno e permettere ai clienti di sostare per il breve tempo di consumare il prodotto? Non effettua somministrazione. Vende anche bevande chiuse...[/i]
Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della LR 8/20009 "disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda", non è possibile
[i]Artigiano che produce pasta fresca...deve essere in possesso del requisito professionale?[/i]
No
Ma non è un artigiano, è un commerciante...vende prodotti alimentari (pane, brioches, pizze...)
riferimento id:17914Il D.L. 223/2006 (cd Bersani) all'art. 3 prevede che sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, [u]utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda[/u] con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Non prevede le aree esterne.
Ho letto di fretta e mi scuso.
Essendo la materia controversa aggiungo ulteriori considerazioni:
L'art. 64 della LR 6/2010 da queste definizioni in materia di somministrazione:
[i]1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine
attrezzati;
b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione,
ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se
privata;
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e
bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute
idonee dalle leggi sanitarie vigenti;[/i]
Mentre il decreto legge 223/2006 consente il consumo immediato sul posto presso gli esercizi di vicinato anche con l'utilizzo di arredi propri purché sia escluso il servizio assistito di somministrazione
Inoltre come già premesso, agli artigiani in forza della LR 8/2009 tale possibilità è preclusa e, comunque si interpreti il DL 223/2006 si rischia di discriminare attività a vantaggio di altre
Infine il Ministero con la risoluzione 75893 del maggio 2013 (in allegato) sembra dare una interpretazione piuttosto rigida al citato DL 223/2006 contrariando persino l'Antitrust
Per quanto premesso valuterei tenendo conto dei seguenti 2 aspetti:
- Non consentirei l'occupazione di suolo pubblico per tali finalità (se di suolo pubblico si tratta)
- Limiterei all'utilizzo di soli piani d'appoggio o panchine evitando arredi tipo tavoli e sedie per evitare il protrarsi dello stazionamento della clientela come avviene negli esercizi di somministrazione.
Grazie
riferimento id:17914