Data: 2014-02-12 19:09:30

Misura cautelare del sequestro - sanzione della confisca amministrativa

Salve, ho qualche quesito in relazione all’oggetto.
In caso di acquirente di un autoveicolo da società di leasing, qualora l'organo di polizia che accerti la violazione da questi commessa provveda al sequestro del veicolo (ex articolo 213 Codice della Strada), è obbligato a segnalare alla società (ovviamente, con contratto ancora in corso) il sequestro, tramite sua nomina a custode?
Se non lo facesse e si giungesse a confisca ed alienazione, il procedimento sarebbe impugnabile?
In caso contrario, come potrebbe difendere il proprio bene, la società?
Quali sono i termini di conclusione del procedimento, dall’accertamento alla definizione del provvedimento di confisca?

riferimento id:17910

Data: 2014-02-13 08:44:19

Re:Misura cautelare del sequestro - sanzione della confisca amministrativa


L'articolo 91, codice della strada, per quanto qui di interesse, prescrive:

Articolo 91 - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto - leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
1 I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
3 Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4 Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.


Articolo 196 - Principio di solidarietà
1 Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Dalle citate disposizioni normative, la comunicazione alla società di leasing non è obbligatoria, in quanto obbligato in solido è esclusivamente l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

A parere di chi scrive, però, si ritiene consigliabile darne ugualmente comunicazione alla società di leasing, affinchè sia messa a conoscenza di quanto accaduto al veicolo, pur, si ribadisce, non avendo alcuna responsabilità o obbligo nei confornti della sanzione applicata.

Anche in caso di applicazione di sequestro amministrativo o confisca del veicolo, l'acquirente è obbligato a terminare il pagamento del leasing: la società eventualmente potrà agire in sede civilistica per il recupero delle somme non pagate.

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, e si apre la procedura di recupero e affidamento definitivo del veicolo al custode acquirente.




Salve, ho qualche quesito in relazione all’oggetto.
In caso di acquirente di un autoveicolo da società di leasing, qualora l'organo di polizia che accerti la violazione da questi commessa provveda al sequestro del veicolo (ex articolo 213 Codice della Strada), è obbligato a segnalare alla società (ovviamente, con contratto ancora in corso) il sequestro, tramite sua nomina a custode?
Se non lo facesse e si giungesse a confisca ed alienazione, il procedimento sarebbe impugnabile?
In caso contrario, come potrebbe difendere il proprio bene, la società?
Quali sono i termini di conclusione del procedimento, dall’accertamento alla definizione del provvedimento di confisca?
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Data: 2014-02-15 10:22:39

Re:Misura cautelare del sequestro - sanzione della confisca amministrativa

In base all’articolo 213, comma 2bis del Dlgs 285/1992, “Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis”, secondo cui “Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo….”.

Secondo la Sua esperienza, esistono un termine minimo ed uno massimo di legge per la conclusione dei procedimenti di alienazione o di trasferimento di proprietà, nell’ipotesi di decorrenza dei termini di impugnazione?

riferimento id:17910

Data: 2014-02-15 17:07:03

Re:Misura cautelare del sequestro - sanzione della confisca amministrativa

Di regola, il procedimento, in circa 180 giorni dall'accertamento della violazione, viene concluso, con l'emanazione del provvedimento di confisca da parte della Prefettura. Tale provvedimento deve essere poi notificato all'interessato e il veicolo acquisito materialmente, se non già in suo possesso, dal custode acquirente.




In base all’articolo 213, comma 2bis del Dlgs 285/1992, “Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis”, secondo cui “Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo….”.

Secondo la Sua esperienza, esistono un termine minimo ed uno massimo di legge per la conclusione dei procedimenti di alienazione o di trasferimento di proprietà, nell’ipotesi di decorrenza dei termini di impugnazione?
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