Data: 2011-07-28 16:07:33

cambio destinazione d'uso

Quali sono i riferimenti normativi per il cambio destinazione d'uso nel caso di una associazione di promozione sociale che ha avuto in comodato d'uso una piccola abitazione di circa 40 mq per fare la sede legale e operativa . Al comune dicono che bisogno comunque fare il cambio mentre altri mi dicono che basta fare un contratto di comodato d'uso gratuito e registrarlo. Per le utenze può continuare ad averle intestate il proprietario anche se le paghiamo noi? Inserendo tale condizione nel contratto di comodato? Grazie bruno

riferimento id:1790

Data: 2011-07-28 17:01:21

Re: cambio destinazione d'uso


Quali sono i riferimenti normativi per il cambio destinazione d'uso nel caso di una associazione di promozione sociale che ha avuto in comodato d'uso una piccola abitazione di circa 40 mq per fare la sede legale e operativa . Al comune dicono che bisogno comunque fare il cambio mentre altri mi dicono che basta fare un contratto di comodato d'uso gratuito e registrarlo. Per le utenze può continuare ad averle intestate il proprietario anche se le paghiamo noi? Inserendo tale condizione nel contratto di comodato? Grazie bruno
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ESISTE UNA NORMA SPECIFICA

L’art. 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone che “[color=red]La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica[/color]”.


QUESTA DISPOSIZIONE FORMALMENTE RIGUARDA i circoli delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

(Legge 7 dicembre 2000, n. 383
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000)

Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i
loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita'
di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro
e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e
per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come
finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura
patrimoniale.

QUINDI UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUO' APRIRE L'ATTIVITA' OVUNQUE, ANCHE IN UNA CIVILE ABITAZIONE.

IN QUESTO SENSO TROVI NUMEROSE RISPOSTE AD ANALOGHI QUESITI ANCHE NEL VECCHIO FORUM
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=1956&view=flat&catid=7

riferimento id:1790

Data: 2013-01-16 22:23:56

Re:cambio destinazione d'uso

Destinazione urbanistica immobili sede di circoli privati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9918.new#new

riferimento id:1790

Data: 2017-09-16 04:01:12

Re:cambio destinazione d'uso

ASSOCIAZIONI possono localizzarsi a prescindere dalla destinazione d'uso

[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 13 settembre 2017 n. 1447 [/b][/color]

https://buff.ly/2f2aixJ

riferimento id:1790
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