E' possibile una sospensione di un'attività di affittacamere o sospensione di un'attività di case appartamenti vacanze? A quale norma si fa riferimento?Quale tipo di adempimento è necessario fare?
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E' possibile una sospensione di un'attività di affittacamere o sospensione di un'attività di case appartamenti vacanze? A quale norma si fa riferimento?Quale tipo di adempimento è necessario fare?
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UNA ATTIVITA' RICETTIVA PUO' CHIUDERE FINO A 364 GIORNI SENZA INCORRERE IN DECADENZA.
SE CHIUDE PER OLTRE 8 GIORNI DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE.
OGGI LA NORMA E':
ART. 16 COMMA 5
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare
dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.