Data: 2014-02-10 14:43:45

Ancora sul provvedimento di decadenza dall'esercizio di farmacia privata

Qualche giorno fa ho posto un quesito circa il provvedimento di decadenza dall'esercizio di farmacia privata ma ho ancora dubbi. A seguito del verbale di ispezione straordinaria della Commissione dell'ASL ho preparato il provvedimento di diffida sotto forma di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 23, comma 14, lett.b) della L.R. 16/2000 dando 15 giorni per il reintegro delle scorte; nell'ordinanza ho specificato che in caso di decorso infruttuoso del termine, accertato dalla Commissione, si procederà alla pronuncia di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia. Può andar bene? Quando arriverò a preparare tale provvedimento ( è quasi certo) citerò il suddetto articolo della L.R. 16/2000 e intendevo citare anche l'art. 113, comma 1, lett. e) del T.U.LL.SS; in tale lettera si parla però di "constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica". Tale contenuto è assimilabile a quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 16/2000? Un altro dubbio: l'art. 23 della L.R. 16/2000 parla di Sindaco mentre l'art. 14 della stessa legge prevede la decadenza dell'autorizzazione quale competenza del Comune. Perché questa differenza? Occorre forse anche un  atto della Giunta per la pronuncia di decadenza? A maggior chiarimento specifico che la Commissione ha rilevato che la quantità e la qualità delle scorte di medicinali presenti non possono garantire un'adeguata assistenza farmaceutica ai cittadini. Grazie infinite per la collaborazione.

riferimento id:17886

Data: 2014-02-10 20:47:53

Re:Ancora sul provvedimento di decadenza dall'esercizio di farmacia privata

questa la risposta di qualche giorno fa:
Riporto il comma 14 citato:
[i]Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il Sindaco:
a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall’ art. 14 , comma 1;
b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l’assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti al dirigente del competente ufficio delle Giunta regionale, per il provvedimento di decadenza.
[/i]
La regola generale porterebbe a ritenere che spetti al dirigente però non vorrei metterti sulla cattiva strada. La giurisprudenza, infatti, tende a non applicare la regola generale. Si vedano le ordinanze sulle attività produttive in materia di acustica anche non contingibili, oppure le ordinanze di sospensione per i pubblici esercizi a seguito di sanzioni sui giochi.
Detto questo e siccome la legge 16/2000 è stata modificata tenendo conto proprio delle ripartizioni delle competenze in modo molto preciso, io darei retta alla norma regionale e la farei adottare dal Sindaco.

La motivazione più esaustiva è e meglio è. Cita pure l’art. 127 del TULLSS, oltre, naturalmente alla LR 16/2000.

La procedura per l’assegnazione della sede vacante è quella dell’art. 18. L’art. 13 detta le competenze regionali dentro al procedimento.
Resta inteso che la precedente graduatoria resta in vigore per 4 anni come previsto dallo stesso art. 18.


Aggiungo che in via di principio hai agito bene. Il termine di 15 gg dovrebbe essere adeguato.
Decorso il termine scatta il dovere di dichiarare la decadenza.
A parere mio, in questa occasione vine "constatata" l'impossibilità / irregolarità di esercizio (occorerebbe studiare il caso nei minimi dettagli).
L'art. 14 detta le generico compertenze. All'interno delle competenze comunali occorre vedere chi fa che cosa. In questo caso la legge prevede esplicitamente il Sindaco

riferimento id:17886

Data: 2014-02-15 09:31:56

Re:Ancora sul provvedimento di decadenza dall'esercizio di farmacia privata

In effetti, la giurisprudenza è divisa.
Esempi:
Tar Roma (ordinanza 3076/2012): compete al dirigente.
Tar Parma: compete al Sindaco (sentenza 238/2013).
Consiglio di prendere visione della sentenza Tar Parma 238/13, che riguarda esattamente un caso come quello indicato.

riferimento id:17886
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it