Data: 2014-02-10 11:33:50

albergo diffuso

Buongiorno,

Mi trovo impreparato su una questione.
Un cliente mi chiede notizie circa la nuova normativa "albergo diffuso".
E' già in vigore?
Che caratteristiche deve avere la struttura ricettiva per poter essere classificata tale?
GRAZIE!
:)

riferimento id:17883

Data: 2014-02-10 20:32:10

Re:albergo diffuso

Ti allego la legge. Inutile ricopiarla. Trovi tutto.
In sintesi:

[b]albergo diffuso[/b]
una struttura ricettiva, aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata in un centro storico o in un borgo rurale, caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell’ufficio ricevimento ed accoglienza e dei servizi di uso comune, dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

[i]Quindi occorrono almeno 3 edifici separati se c’è un edificio che funge solo da ufficio di ricevimento senza la presenza di unità abitative[/i]
[b]
Localizzazione dell’albergo diffuso[/b]
1. L’albergo diffuso, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, è localizzato nei centri storici
dei comuni e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio storico-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi.
2. La vitalità e vivibilità dei luoghi ricorre in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di
pubblica utilità;
b) il centro storico o il borgo rurale presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all’artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi enologici-gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP).

[i]la ratio è che l’albergo diffuso deve essere situato in ogni parte urbana ma solo dove c’è un certo livello di tipicità così come definito dalla legge regionale.[/i]

[i]La legge definisce nel dettaglio le condizioni abilitative. Segnalo che l’unità dell’albergo diffuso è l’unità abitativa. La U.A. può essere una camera e può essere un alloggio. In ogni caso occorre il locale bagno.
La capienza minima è di 20 posti letto.[/i]

[i]le U.A. possono mantenere la destinazione d’uso residenziale previo assenso del comune ma non l’unità abitativa destinata al ricevimento e servizi di uso comune (vedi art. 5).

L’abilitazione è la SCIA, vedi art. 7. certo è che prima della SCIA di albergo diffuso occorre chiarire con il comune la destinazione d’uso e, se del caso, presentare una pratica edilizia per il cambio uso.

La legge è in vigore e applicabile. E’ previsto un regolamento al fine di definire la classificazione ma anche senza questo la legge è applicabile
[/i]

riferimento id:17883

Data: 2014-02-24 18:43:34

Re:albergo diffuso

Aaggiungo altri ragionamenti sulla questione del numero degli edifici.

Mettiamo insieme la definizione di albergo diffuso e le disposizioni sulle unità abitative di cui all’art. 5 della legge regionale, tralasciando tutto ciò che non afferisce al problema specifico del numero di edifici.

[b]Definizione[/b]
Struttura ricettiva a gestione unitaria caratterizzata:
- dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell’ufficio ricevimento ed accoglienza e dei servizi di uso comune;
- dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

Da qui si evince che occorrono almeno due edifici separati e vicini fra di loro, dove gli avventori possono dormire (camere o alloggi) e che occorre uno stabile principale con la reception e i servizi di uso comune (somministrazione, ecc).
Non si ricava in modo chiaro se lo stabile principale possa o non possa coincidere con uno degli (almeno 2) edifici dove sono i letti.

[b]Art. 5[/b]
Le unità abitative (quindi le camere o gli alloggi) di cui è composto l’albergo diffuso sono poste in almeno due edifici autonomi ed indipendenti.
[b]E’ ammessa la presenza nello stabile in cui è posto l’ufficio di ricevimento di unità abitative.
[/b]
L’art. 5 conferma che i letti per gli avventori devono essere situati in almeno due edifici diversi e separati ma non afferma in modo esplicito che uno dei due edifici non possa coincidere con l’edificio dove è inserita la reception. Anzi, dispone che è ammessa la presenza nello stabile in cui è posto l’ufficio di ricevimento di unità abitative.
Dicendo che è "ammessa la presenza" si potrebbe ritenere, però, che normalmente non trovino posto delle unità abitative nel fabbricato principale.

In sintesi:
1- occorrono sempre e comunque minimo 3 edifici? (1 per la reception ed eventuali letti e 2 solo per i letti)
2- occorrono minimo 2 edifici se nell’edificio reception trovano sede anche dei letti?

A parere mio, per come è scritta la norma è vera l’ipotesi 2. Resta fatto salvo, quindi, quello che ho affermato nel post precdente e cioè che potrebbe verificarsi la situazione in cui in un edificio trovino posto solo reception e somministrazione e, pertanto, occorrano almeno altri due edifici destinati alle camere o alloggi.
A conferma dell'affermazione (anche se getta ancora più confusione nella definizione di unità abitativa) c'è poi l'art.5, comma 5 quando afferma, implicitamente, che è possibile avere delle unità abitative destinate ad accogliere l’ufficio ricevimento ed accoglienza e i servizi comuni. Il comma 5 è importante anche per la destinazione d'uso degli ambienti. Sul punto consiglio di contattare il servizio urbanistica.

Da notare che, ai sensi dell’art. 8, i servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all’interno della struttura principale dell’albergo diffuso, mentre il servizio di ristorazione e di prima colazione, può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi ubicati alla distanza massima di cinquecento metri dalle singole unità abitative, in possesso di regolare titolo ai sensi delle normative vigenti.

Altra cosa non chiara. I servizi di uso comune sono obbligatori? dalla definizione di albergo della legge regionale 42/2000 si evince che non sono necessari:
[i]LR 42/2000 - art. 26 - Alberghi
Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e[b] possono [/b]disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.[/i]
Ricordiamo che nelle premesse della LR 71/2013 è citata proprio la LR 42/2000

Anche sulle sovrapposizioni con la LR 42/2000 ci sarebbe da ragionare molto (vedi la struttura del "villaggio albergo"). La legge 71/2013 potrebbe essere una bella occasione per gli alberghi tradizionali per presentare una scia ulteriore per albergo diffuso e inglobare civili abitazioni nella strauttura senza fare il cambio d'uso.

riferimento id:17883
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