Data: 2014-02-10 09:48:22

Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

Un soggetto provvisto di titolo professionale di Massaggiatore Capo Bagnino rilasciato da Istituto autorizzato ad effettuare questi corsi professionali vuole aprire uno studio ed esercitare anche presso il domicilio del cliente
Il titolo è riconosciuto dal Ministero della Sanità.
Tale attività è indicata come un Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.
Per entrambe le modalità di esercizo dell'attvità è necessaria la presentazione della SCIA al SUAP del Comune?
Considerato che non rientra in attività di tipo commerciale o produttivo, come identificare queste attività?

Grazie

Giuliana

riferimento id:17882

Data: 2014-02-10 14:51:50

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

Non mi è chiaro che attività vuole svolgere.
In generale:
- massaggio relax è attività libera, ma consiglia di presentare SCIA mod. A punto 1.6.4. La mandi all'ASL per conoscenza. Non serve titolo professionale;
- massaggio estetico: SCIA mod. A punto 1.6.2 e requisiti l. 1/1990;
- massaggio terapeutico: attività soggetta a SCIA sanitaria e requisiti sanitari.

Seppur teoricamente tutti e tee sono SUAP, il terzo in lombardia si fa sul portale regionale, quindi no SUAP.

La legge 1/1990 prevede che l'attività di estetista può essere svolta "presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale".
Seppur con un'interpretazione restrittiva si applica comunemente anche al massaggio relax.

Sono attività di servizio.

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Data: 2014-02-12 07:33:53

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

Gent. Dott. Valenti,

ringrazio per la risposta, volevo specificare che l'attività di che trattasi è di tipo"sanitario", infatti è prevista la prescrizone medica per l'effettuazione del massaggio o comunque la presenza di personale sanitario affiancato ( es. esercizo in una RSA o presso un ortopedico).
E' una situazione nuova che non è di tipo fisioterapico o riabilitativo.
Per quanto sopra esposto non risuciamo ad inquadrarla, dalla Sua risposta mi sentieri di inserirla nel terzo caso, e cioè quello che non passa attraverso il SUAP.
Cosa ne pensa?

Cordialmente

Giuliana Bassetti

riferimento id:17882

Data: 2014-02-12 09:41:29

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

Visto che non è chiara l'attività svolta [quote]E' una situazione nuova che non è di tipo fisioterapico o riabilitativo[/quote] le consiglio di verificare con la ASL locale come inquadrarla, tenuto conto che la competenza in materia è loro.
Per la DGR 5724/2001 sono studi professionali le attività “dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente” (vedi [url=http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=69&NOT=5446]http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=69&NOT=5446[/url]).

Per l'attività svolta presso terzi già autorizzati [quote]esercizio in una RSA o presso un ortopedico[/quote] nulla deve fare poiché queste strutture sono già autorizzate. 

riferimento id:17882

Data: 2014-02-15 09:32:50

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

Io avevo lo stesso problema e me l'ero cavata rigettando la Scia in quanto cartacea... oggi mi è stata ripresentata in formato digitale con la procedura ComUnica...
a giugno nel forum avevo avuto questi suggerimenti: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13762.0

Proverò a contattare l'Asl e vi comunicherò non appena possibile quanto mi dicono...

riferimento id:17882

Data: 2014-04-02 14:00:03

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

L'asl mi ha comunicato parere negativo considerato che
- trattasi di avvio di attività di massaggiatore per attività terapeutica (come si evince dalla voce della SCIA “descrizione merceologica dell’attività”)
- la figura di “massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” rientrando tra le arti ausiliari delle professioni sanitarie ai sensi delle vigenti normative (R.D. 31.05.1928, n. 1334, art. 1) non permette di aprire uno studio professionale in autonomia
- l’apertura è riservata soltanto alle professioni sanitarie con la modalità prevista dalla D.G.R. VII/5724 del 27.07.2001 (comunicazione di inizio attività di studio professionale all’ASL competente per territorio)

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Data: 2014-04-03 07:51:18

Re:Avvio Attività di Massaggiatore Capo Bagnino

E' corretta l'interpretazione dell'ASL. Vedi anche la circolare RL

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213384517441&pagename=DG_IFLWrapper&news=true

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