Data: 2014-02-08 08:17:34

Sentenza del TAR Liguria n. 189/2014 – contrasto alla ludopatia e giochi leciti

La sentenza del TAR Liguria n. 189/2014 è interessante perché rappresenta una delle prime occasioni in cui è possibile affrontare, limitatamente all’ambito amministrativo e in modo abbastanza esaustivo, quegli aspetti giuridici che fanno da confine fra disciplina dell’esercizio del gioco ed esigenza di prevenzione sociale.
Il caso è rappresentato dall’impugnazione del regolamento sulle sale giochi e giochi leciti adottato recentemente dal Comune di Genova (DCC n. 21/2013). Grazie ad una pluralità di censure di legittimità presentate dalla parte ricorrente, il Tribunale ha avuto occasione per scendere nei particolari e vagliare il provvedimento comunale alla luce dei nuovi principi introdotti con la legge regionale ligure n. 17 2012 che [i]in ambito di materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltre ché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica[/i].

E’ utile ricordare che dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 (lo Stato contro la Provincia autonoma di Bolzano), molte Regioni hanno colto il precedente per legiferare in materia di tutela della salute e politiche sociali al fine di contrastare la ludopatia, per mezzo di restrizioni nella possibilità dell’esercizio del gioco con vincete in denaro.
La Regione Liguria ha previsto una serie di condizioni limitative:
- autorizzazione per sale giochi ma anche per l’esercizio del gioco nei pubblici esercizi a scadenza quinquennale (non fornendo specificazioni sul tipo di gioco);
- rispetto di distanza di sicurezza di almeno 300 metri fra il luogo per i giochi e una vasta serie di ubicazioni reputate sensibili e quindi oggetto di protezione.

In estrema sintesi, l’Amministrazione comunale genovese ha dato seguito alla legge regionale disponendo la necessità del titolo abilitativo comunale per ogni forma di gioco o scommessa con vincita in denaro, comprese le forme di esercizio sottoposte ad autorizzazione questorile  ex art. 88 TULSP (R.D. n. 773/1931). In pratica l’Amministrazione ha definito come sala giochi anche le sale dedicate alle VLT, le sale bingo e le agenzie per la raccolta scommesse. Dal punto di vista delle limitazioni distanziali, ha ampliato il novero legale aggiungendo, ad esempio, gli sportelli bancomat (con distanza di soli 100 metri). Infine, ha introdotto un restrittivo regime di orario per l’esercizio del gioco per mezzo dello stesso strumento regolamentare.

Ebbene, dalla pronuncia del TAR ligure si può notare, in via di principio, come sia ormai considerata pacifica, in base alla sentenza della Corte Costituzionale avanti citata, la legittimità delle leggi regionali in materia di contrasto alla ludopatia e quindi, conseguentemente, come siano state ampliate le possibilità in capo ai Comuni di disciplinare la materia dei giochi in base a dette leggi. Ricordiamo che le funzioni comunali riguardano, non la tutela dell’ordine pubblico ma bensì la gestione delle [i]conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti[/i].
Sulla base di ciò si può rilevare come il TAR non abbia pesato la tutela della concorrenza e la libertà di iniziativa economica ma abbia, invece, considerato preminente, per il suo giudizio, l’attenzione alla vigilanza sociale legittimando l’introduzione di un provvedimento abilitativo da parte del Comune anche per quegli esercizi che, da sempre, sfuggivano dalle sue competenze, si vedano, come già accennato,  le agenzie di scommesse ecc. In pratica un’abilitazione che trova motivazione in una legge regionale e che va a sommarsi al titolo originario previsto dalla legge statale (TULPS), quest’ultima non soggetta a scadenza ai sensi dell’art. 11, comma 2 del regolamento al TULPS (R.D. n. 635/1940)

Le uniche censure reputate fondate da parte del TAR hanno riguardato l’inopportuna compressione degli orari di esercizio del gioco (si veda anche il TAR Lombardia, Brescia, n. 1484/2012) e una disposizione che poteva indurre ad una deroga illegittima del generale principio di irretroattività.
Per ciò che riguarda la questione dell’orario di esercizio, il TAR ha notato l’illegittimità anche per motivazioni formali. La rigida disciplina, infatti, è stata adottata con lo stesso provvedimento consiliare non lasciando spazio al Sindaco, che come si sa è investito della competenza alla regolazione degli orari dei pubblici esercizi in generale, di intervenire secondo quelli che dovevano essere soltanto degli indirizzi e  non dei precetti direttamente vincolati.

Nella sentenza si dà conto di uno studio eseguito dalla parte ricorrente per il quale risulterebbe che la parte del territorio comunale in cui le attività in questione sono potenzialmente ammesse è pari soltanto al circa il 3,6% del totale; questo per dare un’idea della portata limitativa del regolamento.

Da notare, infine, come il Comune di Genova abbia ragionevolmente e giustamente specificato come le dure condizioni abilitative si applichino solo alle attività ludiche con vincita in denaro. Vista l’attuale considerazione dei giochi leciti da parte dell’opinione pubblica il rischio è che molte amministrazioni, data anche la vaghezza di alcune norme regionali, procedano a regolamentazione senza rammentare come il biliardo, il calcio balilla, i flipper ma anche i comma 7 (si pensi all’ormai anisiano tetris) abbiano da sempre rappresentato delle occasioni di legittima aggregazione.
[i]Ogni Bar Sport ha un flipper o due e almeno un giocatore professionista di flipper[/i] (“Bar Sport” di Stefano Benni – edizioni Feltrinelli)

In allegato la sentenza

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Data: 2014-02-10 08:07:28

Re:Sentenza del TAR Liguria n. 189/2014 – contrasto alla ludopatia e giochi leciti

Non ho ancora letto il regolamento comunale ma se ha introdotto un ulteriore titolo abilitativo (comunale) anche per i locali 88 tulps, a mio modesto avviso ha invaso le competenze statali, in palese contrasto peraltro con quanto già prevede l'art.86 c.3 lett. c) TULPS.

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