Richiesta di parere....:
"L'art. 104 del Regolamento di attuazione della legge regionale 31/05/2004 n. 28 dispone che in caso di cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi, coloro che svolgono attività di estetica debbano adeguarsi a quanto disposto in merito alle altezze, superficie delle cabine, locali doccia, servizi igienici , ripostigli, spogliatoi etc. Lo stesso è previsto anche in caso di [b]affitto d'azienda[/b], dove la gestione dell'attività viene affidata ad altra impresa?"
Grazie
Rifacendoci al codice civile si può notare come si indichi il "trasferimento della proprietà" (vendita) e il "godimento dell'azienda" (affitto).
Il termine cessione si usa, anche ai fini fiscali, per indicatre il trasferimento della proprietà. Quindi da una parte c'è la cessione e dall'altra l'affitto.
In sintesi, a parere mio, la regione ha voluto circoscrivere l'adeguamento alle ipotesi di vendita (direi anche in caso di conferimento), escludendo comunque la successione.