Qualcuno di voi ha dato già una letta alla nuova legge sull'Agriturismo in Puglia!! Ho moltissime difficoltà a capire gli articoli 9 e 10!!! Ho capito bene che, oltre alla SCIA, poi i Comuni debbono rilasciare un'autorizzazione!!! Ma di che cosa stiamo parlando?!?!?!
riferimento id:17871Effettivamente la norma è scritta in un modo che fa a botte con i principi che sottendono il procedimento amministrativo. Dato che la legge non può essere sbagliata (per definizione), tocca trovare un’interpretazione che possa stare in piedi.
A parere [b]mio[/b] la cosa può essere messa in parallelo a quello che succede con la prevenzioni incendi. Anche in quel caso esiste una SCIA e poi un rilascio di Certificato Prevenzione Incendi. Prima del 2011 il CPI era un vero e proprio provvedimento autorizzativo, con il DPR 151/2011 e l’introduzione della SCIA, il CPI è rimasto ma ha perso il suo valore provvedimentale.
All’epoca dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 il Ministro si preoccupò di chiarire che il CPI, [i]così come inteso nel nuovo regolamento, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato[/i]. In sintesi, ha preso il valore di un semplice attestato di controllo.
Ritornando alla LR sull’agriturismo, può essere affermata su per giù la stessa cosa. La SCIA abilita al momento della presentazione e non potrebbe essere altrimenti. L’autorizzazione assume il valore di attestato di controllo e quindi, benché si chiami autorizzazione, non è un’autorizzazione nell’accezione classica che conosciamo.
La cosa è confermata dalle sanzioni. Come puoi vedere in sede di avvio attività si applicano per l’esercizio in assenza di SCIA e non di autorizzazione (sia le sanzioni pecuniarie che i provvedimenti di sospensione).
E’ vero che poi la legge prevede la revoca dell’autorizzazione per determinate omissioni nell’esercizio dell’attività ma anche in questo caso puoi intendere che viene revocato l’attestato di controllo.
Diciamo che il legislatore regionale è stato creativo. La cosa che deve essere chiara è che l'imprenditore con i requisiti presenta la SCIA e avvia l'attività al momento della presentazione, dopodiché sarà il comune a fare la sua parte. L'inerzia del Comune non si riverbererà sull'eserciziod ell'attività. Dato che l'autorizzazione deve essere affissa suggerisco che nel periodo che intercorre fra l apresentazione della SCIA e il ricevimento dell'[i]attestato di controllo[/i], l'imprenditore possa appendere la SCIA con la ricevuta di consegna della PEC.
Grazie per il tuo apporto...rimango cmq delle mie idee, che una legge del genere non si può fare!!
Grazie ancora!!
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[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
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Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
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