La Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014 fornisce chiarimenti sulla possibilità di esercitare presso una medesima sede fisica l’attività di mediatore e di agente o rappresentante di commercio da parte di due distinte imprese.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030102
A scanso di equivoci riporto l'art. 7 del D.Lgs. 59/2010
[i]Art. 7
(Altri servizi esclusi)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
[u]b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;[/u]
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai. [/i]