Data: 2011-07-28 06:40:55

attività congiunta in stesso locale

In uno stesso locale, composto di due stanze più servizi igienici, è possibile svolgere da parte di due titolari diversi attività di estetista e di fisioterapia?
Mi spiego meglio: la Sig.ra X è massofisioterapista ed opera in una stanza, la Sig.ra Y è estetista ed opera nell'altra stanza, in comune hanno l'ingresso/saletta attesa ed i servizi igienici.
Preciso che il locale è a norma con i requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambe le attività.
La Asl di zona asserisce che queste due attività non si possono svolgere congiuntamente utilizzando lo stesso locale ma che dovrebbero avere ingressi indipendenti, ecc. perchè una rientra nella tipologia strutture sanitarie. Hanno parlato di un regolamento in cui è affermata questa cosa ma non mi hanno citato i riferimenti (n° e/o data).
Mi potete dare qualche chiarimento voi?????????
Grazie

Piccolo dubbio: ma la fisioterapista deve inviare scia per struttura sanitaria???  :o  ::)

riferimento id:1786

Data: 2011-07-28 17:36:16

Re: attività congiunta in stesso locale

In uno stesso locale, composto di due stanze più servizi igienici, è possibile svolgere da parte di due titolari diversi attività di estetista e di fisioterapia?
[color=red]in generale SI' è possibile a condzione che ciascuna delle attività possa dimostrare il possesso dei requisiti minimi, anche usando le parti comuni.[/color]
Mi spiego meglio: la Sig.ra X è massofisioterapista ed opera in una stanza, la Sig.ra Y è estetista ed opera nell'altra stanza, in comune hanno l'ingresso/saletta attesa ed i servizi igienici.
Preciso che il locale è a norma con i requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambe le attività.
[color=red]OK, allora quale problema?[/color]
La Asl di zona asserisce che queste due attività non si possono svolgere congiuntamente utilizzando lo stesso locale ma che dovrebbero avere ingressi indipendenti, ecc. perchè una rientra nella tipologia strutture sanitarie.
[color=red]ma che c'entra?
Mica svolgono attività sanitaria. [/color]

Hanno parlato di un regolamento in cui è affermata questa cosa ma non mi hanno citato i riferimenti (n° e/o data).

[color=red]NON ESISTE ed anzi l'art. 35 del Dlgs 59/2010 lo consente in via generale[/color]
Mi potete dare qualche chiarimento voi???
[color=red]Spero sia stato utile .....[/color]
Grazie

Piccolo dubbio: ma la fisioterapista deve inviare scia per struttura sanitaria???
[color=red]SOLO se svolge l'attività in struttura sanitaria, cioè in un organismo complesso ed unitario con servizi a comune ecc... Non anche se svolge attività professionale singola, ancorchè all'interno di immobile con altra attività non medica (come nel caso indicato)[/color]

riferimento id:1786

Data: 2011-08-04 06:48:52

Re: attività congiunta in stesso locale

In allegato risposta della Regione ad un quesito posto dalla Asl di Livorno sulla possibile coesistenza nello stesso locale di attività medica ed attività estetica.
Ma la massofisioterapia, che sicuramente è attività sanitaria ausiliaria, rientra nell'attività medica ???
In merito all'oggetto del mio precedente quesito, preciso che la ns. Asl di zona, non avendo chiaro se le due attività possano coesistere o meno all'interno di un'unica struttura e se la massofisioterapista debba presentare una scia per l'apertura, ha inviato un quesito specifico alla Regione per avere la loro interpretazione in merito.
Attendiamo fiduciosi.......
Nel frattempo, entrambe le attività sono in esercizio.
:o  ::)

riferimento id:1786

Data: 2011-08-04 19:50:05

Re: attività congiunta in stesso locale


In allegato risposta della Regione ad un quesito posto dalla Asl di Livorno sulla possibile coesistenza nello stesso locale di attività medica ed attività estetica.
Ma la massofisioterapia, che sicuramente è attività sanitaria ausiliaria, rientra nell'attività medica ???
In merito all'oggetto del mio precedente quesito, preciso che la ns. Asl di zona, non avendo chiaro se le due attività possano coesistere o meno all'interno di un'unica struttura e se la massofisioterapista debba presentare una scia per l'apertura, ha inviato un quesito specifico alla Regione per avere la loro interpretazione in merito.
Attendiamo fiduciosi.......
Nel frattempo, entrambe le attività sono in esercizio.
:o   ::)
[/quote]

Ho letto il contributo della Regione che, seppur datato 2007, è ancora attuale.
nel merito, pur non prendendo una chiara posizione, sembra AMMETTERE la compresenza dell'attività medica con altra attività (anche commerciale) purchè le due attività siano funzionalmente e fisicamente separate onde evitare "intralcio" all'attività medica.
Tutto ciò non è supportato da riferimenti a norme di legge ma pare derivare da ragionamenti di carattere meta-giuridico.

Più banalmente mi limito a ricordare che ove la legge non vieta espressamente tutto è consentito.
La legge non disciplina le attività libero professionali nè la normativa sulle attività commerciali ed estetiche prevede tali divieti.

Quindi ... si può fare.

riferimento id:1786

Data: 2013-04-13 06:04:42

Re: attività congiunta in stesso locale


In allegato risposta della Regione ad un quesito posto dalla Asl di Livorno sulla possibile coesistenza nello stesso locale di attività medica ed attività estetica.
Ma la massofisioterapia, che sicuramente è attività sanitaria ausiliaria, rientra nell'attività medica ???
In merito all'oggetto del mio precedente quesito, preciso che la ns. Asl di zona, non avendo chiaro se le due attività possano coesistere o meno all'interno di un'unica struttura e se la massofisioterapista debba presentare una scia per l'apertura, ha inviato un quesito specifico alla Regione per avere la loro interpretazione in merito.
Attendiamo fiduciosi.......
Nel frattempo, entrambe le attività sono in esercizio.
:o  ::)
[/quote]

Fisioterapista e Fisiatra: differenze per CdS 5/4/2013

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12126.new#new

riferimento id:1786

Data: 2014-09-08 08:19:36

Re:attività congiunta in stesso locale

MASSOFISIOTERAPISTI: PER L’ESENZIONE “OCCHIO” ALLA DATA DEL DIPLOMA
Richiamando precedenti risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 70/2007 e n. 96/2012), la CTP lombarda ha precisato come del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, non possono beneficiarne i massofisioterapisti in possesso di titolo formativo di durata biennale conseguito prima del 17 Marzo 1999, corrispondente alla data di entrata in vigore della Legge n. 42/99, che ha equiparato i diplomi di massofisioterapia triennali alle lauree in fisioterapia di durata triennale.


http://www.fiscoediritto.it/ctp/massofisioterapisti-per-lesenzione-occhio-alla-data-del-diploma/

riferimento id:1786

Data: 2014-09-17 07:01:56

Re:attività congiunta in stesso locale

ESTETICA - Legittima REVOCA dell'autorizzazione insegna con scritta "Medicina"

http://buff.ly/1BLeyFI

riferimento id:1786

Data: 2020-01-28 21:34:06

Re:attività congiunta in stesso locale


In uno stesso locale, composto di due stanze più servizi igienici, è possibile svolgere da parte di due titolari diversi attività di estetista e di fisioterapia?
Mi spiego meglio: la Sig.ra X è massofisioterapista ed opera in una stanza, la Sig.ra Y è estetista ed opera nell'altra stanza, in comune hanno l'ingresso/saletta attesa ed i servizi igienici.
Preciso che il locale è a norma con i requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambe le attività.
La Asl di zona asserisce che queste due attività non si possono svolgere congiuntamente utilizzando lo stesso locale ma che dovrebbero avere ingressi indipendenti, ecc. perchè una rientra nella tipologia strutture sanitarie. Hanno parlato di un regolamento in cui è affermata questa cosa ma non mi hanno citato i riferimenti (n° e/o data).
Mi potete dare qualche chiarimento voi?????????
Grazie

Piccolo dubbio: ma la fisioterapista deve inviare scia per struttura sanitaria???  :o  ::)
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In uno stesso locale, composto di due stanze più servizi igienici, è possibile svolgere da parte di due titolari diversi attività di estetista e di fisioterapia?
[color=red]in generale SI' è possibile a condzione che ciascuna delle attività possa dimostrare il possesso dei requisiti minimi, anche usando le parti comuni.[/color]
Mi spiego meglio: la Sig.ra X è massofisioterapista ed opera in una stanza, la Sig.ra Y è estetista ed opera nell'altra stanza, in comune hanno l'ingresso/saletta attesa ed i servizi igienici.
Preciso che il locale è a norma con i requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambe le attività.
[color=red]OK, allora quale problema?[/color]
La Asl di zona asserisce che queste due attività non si possono svolgere congiuntamente utilizzando lo stesso locale ma che dovrebbero avere ingressi indipendenti, ecc. perchè una rientra nella tipologia strutture sanitarie.
[color=red]ma che c'entra?
Mica svolgono attività sanitaria. [/color]

Hanno parlato di un regolamento in cui è affermata questa cosa ma non mi hanno citato i riferimenti (n° e/o data).

[color=red]NON ESISTE ed anzi l'art. 35 del Dlgs 59/2010 lo consente in via generale[/color]
Mi potete dare qualche chiarimento voi???
[color=red]Spero sia stato utile .....[/color]
Grazie

Piccolo dubbio: ma la fisioterapista deve inviare scia per struttura sanitaria???
[color=red]SOLO se svolge l'attività in struttura sanitaria, cioè in un organismo complesso ed unitario con servizi a comune ecc... Non anche se svolge attività professionale singola, ancorchè all'interno di immobile con altra attività non medica (come nel caso indicato)[/color]
[/quote]
In uno stesso locale, composto di due stanze più servizi igienici, è possibile svolgere da parte di due titolari diversi attività di estetista e di fisioterapia?
[color=red]in generale SI' è possibile a condzione che ciascuna delle attività possa dimostrare il possesso dei requisiti minimi, anche usando le parti comuni.[/color]
Mi spiego meglio: la Sig.ra X è massofisioterapista ed opera in una stanza, la Sig.ra Y è estetista ed opera nell'altra stanza, in comune hanno l'ingresso/saletta attesa ed i servizi igienici.
Preciso che il locale è a norma con i requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambe le attività.
[color=red]OK, allora quale problema?[/color]
La Asl di zona asserisce che queste due attività non si possono svolgere congiuntamente utilizzando lo stesso locale ma che dovrebbero avere ingressi indipendenti, ecc. perchè una rientra nella tipologia strutture sanitarie.
[color=red]ma che c'entra?
Mica svolgono attività sanitaria. [/color]

Hanno parlato di un regolamento in cui è affermata questa cosa ma non mi hanno citato i riferimenti (n° e/o data).

[color=red]NON ESISTE ed anzi l'art. 35 del Dlgs 59/2010 lo consente in via generale[/color]
Mi potete dare qualche chiarimento voi???
[color=red]Spero sia stato utile .....[/color]
Grazie

Piccolo dubbio: ma la fisioterapista deve inviare scia per struttura sanitaria???
[color=red]SOLO se svolge l'attività in struttura sanitaria, cioè in un organismo complesso ed unitario con servizi a comune ecc... Non anche se svolge attività professionale singola, ancorchè all'interno di immobile con altra attività non medica (come nel caso indicato)[/color]
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Egregio Avvocato, facendo riferimento al dlgs 59/2010 nell'art. 7 (altri servizi esclusi) la voce b) recita quanto segue: le disposizioni di questo decreto non si applicano ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie...
Il mio è il caso di attività congiunta fisioterapista estetista che condividono due ambienti diversi con sala di attesa in comune.
Chiedo dei chiarimenti in merito essendo la mia una professione sanitaria

riferimento id:1786

Data: 2020-01-29 14:27:38

Re:attività congiunta in stesso locale

sul punto si possono citare le altre norme del periodo 2011/2012, vedi il DL 201/2011, il DL 138/2011, il DL 1/2012 che hanno introdotto nel nostro ordinamento dei generali principi di libertà di esercizio delle attività econimiche estendibile ad igi ambito fae salve le tutele in ordine alla salute pubblica, all'ordine pubblico, ecc.
In breve, se non si pregiudica la salute pubblica o per latro motivo di carattere generale, non si può impedire, in modo presuntivo o non motivato, tipologie di esercizio particolari che magari non sono previste in modo specifica dalla normativa: se non è vietato allora è consentito.
Vedi il caso della farmacia che ospita attività estetica. Vedi il relativo TAR roma n. 5036/2013...
[i][Ti riporto un paio di periodi:
... Deve inoltre ritenersi che l’opzione ermeneutica adottata dalle resistenti Amministrazioni – secondo cui è vietato tutto ciò che non è consentito dal Regolamento – contrasti con la ratio di liberalizzazione delle attività commerciali sottesa alla normativa primaria nel tempo sopravvenuta, come dettata dal decreto legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale deve intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge, e dal decreto legge n. 201 del 2012, sulla cui base devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, con conseguente necessità di adottare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che recano limiti o divieti.
Inoltre, la riconosciuta possibilità di esercitare l’attività di estetista all’interno di ospedali, case di cura e di riposo non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di estetista all’interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture.
Se dunque il Regolamento non ritiene che la specificità delle attività svolte all’interno di ospedali, case di cura e di riposo sia ostativa alla possibilità di svolgimento dell’attività di estetista al loro interno, analogamente non può costituire ragione ostativa all’esercizio dell’attività di estetista la similare specificità delle attività delle farmacie ed il preminente interesse pubblico sanitario delle stesse...[/i]

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