il caso: la titolare di una ditta che esercita attività di estetica, aveva una dipendente che le nominata come direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.
La dipendente si è dimessa.
La titolare deve presentare una SCIA di variazione del direttore tecnico presso il comune, verò?
L'esercizio dell'attività di estetica per tre anni negli ultimi cinque, può essere considerato idoneo all'ottenimento del requisito a suo nome?
grazie
La legge prevede:
[i]3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare
un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all’obbligo di cui al comma 3.
5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.[/i]
Quindi non è una vera e proprio SCIA ma una semplice comunicazione. Basta una PEC con scritto non c’è più tizio ma c’è caio.
La semplice esperienza non è sufficiente per acquisire la professionalità per responsabile tecnico. Occorre il completamento di uno dei percorsi previsti e soprattutto il superamento dell’esame teorico.pratico. Ci vuole il requisito per l’esercizio dell’attività in proprio
Ci vuole il requisito per l’esercizio dell’attività in proprio, significa che anche la titolare lo deve possedere per forza o va bene individuare un responsabile tecnico ed essere una ditta commerciale (non artigiana)?
riferimento id:17859Va bene anche solo un responsabile tecnico. In questo caso, come hai detto tu, l'impresa non potrà essere artigiana.
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