Buongiorno a tutti
in riferimento alla legge regionale disponibile al seguenter link:
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-4.htm&anno=xliv&num=169
si chiede se a Vs. avviso i divieti, limitazioni e prescrizioni ivi contenute siano applicabili alle sole sale giochi (intese come attività esclusivamente dedicate all'offerta di gioco nelle sue svariate forme) oppure se siano da intendersi riferite a qualsiasi offerta di gioco (ad esclusione degli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 tulps) come attività accessoria effettuata in esercizi di vicinato, attività artigiane, tabaccherie, ecc. ?
si ringrazia per la consueta collaborazione.
Già avevo fatto un paio di considerazioni qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17592.0
Il regime autorizzatorio con le relative condizioni si applicano, in pratica, all'installazione dei comma 6 (SLOT + VLT).
Credo che mettendo insieme i comma 1 e 2 dell'art. 7 della legge si possa ritenere che una sala giochi senza SLOT né VLT possa sfuggire dal campo di applicazione.
Vista la difficoltà interpretativa, sarebbe utile una delibera di giunta che desse una sorta di interpretazione.
Pensa ad una sala giochi con biliardo, tetris, calcio balilla. A parere mio, data la finalità della legge, potrebbe essere autorizzata.
Sicuramente la legge non si applica ai comma 7 compresi biliardo flipper ecc. che vengono installati nei bar o negozzi.
La legge non è scritta in modo molto chiaro. Un roblema che verrà fuori, applicandosi ai comma 6 nel suo complesso, è un conflitto di competenze con la Questura che autorizza i comma 6, lett. b) (VLT)
Infatti, mi sa che questo conflitto è già venuto fuori!!!!
riferimento id:17857Buongiorno,
a proposito dell'applicazione della legge regionale 13/12/2013 n. 43, chiedo ai colleghi che mi hanno preceduto: nello sconcerto più totale [i]"legge scritta male.....conflitto di competenze e quant'altro" [/i]cosa fare nel mentre? procedere con un regolamento d'attuazione comunale ovvero aspettare note esplicative dalla Regione che, sicuramente tarderanno ad arrivare o non arriveranno mai?. Cosa ne pensate in merito?.
Per esempio sollecitare coma Coordinamento SUAP la Regione affinchè provveda a chiarire la portata ed i limiti delle disposizioni che ha approvato. Da quello che sinora ho letto e visto non c'è una legge regionale in materia che si salvi. Ma ha senso legiferare in questo modo ?
riferimento id:17857cari colleghi, tenete conto che la stesura della legge regionale n.43/13, per quello che mi risulta è stata fatta dall'Area Socio-Sanitaria della regione Puglia. Sicuramente senza interpellare l'Area AA.PP. - Pubblici esercizi della stessa.
Pertanto non si capisce niente!!!!!!!!
Signori colleghi, ho una domanda da porvi!!! La mancata "vigilanza" all'interno della sala giochi cosa comporta?? Mi spiego meglio... se si accerta l'assenza del titolare all'interno di una sala giochi quale sanzione si deve comminare!!!
Grazie
Sul momento sto consigliando soltanto una delibera di giunta che serva da linee guida ai fini applicativi da parte dei servizi comunali.
Direi che tutto ciò che non eroga vincite in denaro possa sfuggire dal compo applicativo della legge.
Per approfondimenti potete studiarvi questo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17878.0
E' un altro caso ma le anologie sono tante
Signori colleghi, ho una domanda da porvi!!! La mancata "vigilanza" all'interno della sala giochi cosa comporta?? Mi spiego meglio... se si accerta l'assenza del titolare all'interno di una sala giochi quale sanzione si deve comminare!!!
Grazie
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In estrema sintesi
Trattandosi di un p.e. soggetto alla legislazione di p.s. (artt.8 e ss, 86, 92, 93, 100, 110, 131 tulps etc e relativi articoli reg. esec. TULPS, artt.11 e ss) l'attività deve essere condotta dal titolare della licenza che ha facoltà di nominare dei "rappresentanti" (ex art.8 e 93 tulps), approvati espressamente dall'autorità. Il rappresentante può sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento (ma non diventare il titolare de facto dell'attività). L'autorità ha facoltà di imporre prescrizioni ex art.9 TULPS nel pubblico interesse.
Quindi se il titolare era assente ma c'era uno o più dei rappresentanti approvati, nessuna sanzione specifica.
Caso contrario potrebbe contestarsi l'art.17 bis c.2 tulps e quindi 17 ter e ss .
Bisogna comunque vedere anche il tipo e la durata dell'assenza perchè in certi casi è stata riconosciuta la possibilità di breve assenze del titolare per attendere alle quotidiane esigenze.
Certo è che se durante tali assenze si sono verificati illeciti conseguenti alla omessa o inadatta vigilanza da parte di chi conduceva materialmente l'attività (es. un minore di anni 18 trovato a giocare con le slot), ci potranno essere responsabilità dirette del trasgressore (ovvie se di carattere penale) ma anche in solido del titolare se di carattere amministrativo.
In caso di abuso del titolo si può ricorrere all'art.10 tulps.