Vorrei evidenziare un particolare non di poco conto in materia di noleggio cc autovetture.
E' pacifico che il titolare di autonoleggio cc deve disporre di un'autorimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art.8 L.21/92). Il punto che evidenzio è il seguente:
posto che è consentito il conferimento dell'autorizzazione di noleggio cc negli organismi collettivi di cui all'art.7 della citata norma (ad es. le cooperative di noleggiatori), laddove la sede della cooperativa sia stabilita in un comune diverso da quello del titolare conferente permane l'obbligo della rimessa considerato che di fatto anche l'attività andrà a svolgersi fuori Comune?
Scusate il gioco di parole.
Saluti a tutti.
Occorre capire se l'amministrazione comunale reputa in vigore le modifiche alla legge n. 21/92 oppure no. La giurisprudenza dominante dice che sono in vigore.
La legge, ora come ora, non lascia scampo. La sede deve essere nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Ciò non toglie la possibilità del conferimento ma ad autorizzazione corrisponde una sede e un solo comune.
L'attività può essere svolta fuori comune ma ogni servizio deve partire dalla rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione
[i]3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione[/i]