La L.R. 28/2005, art. 74, stabilisce che la comunicazione di subingresso deve essere fatta al comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio: nel periodo che intercorre tra la conclusione dell'atto e la comunicazione al comune, l'attività può comunque essere esercitata dal nuovo titolare oppure deve essere sospesa?
riferimento id:1784
La L.R. 28/2005, art. 74, stabilisce che la comunicazione di subingresso deve essere fatta al comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio: nel periodo che intercorre tra la conclusione dell'atto e la comunicazione al comune, l'attività può comunque essere esercitata dal nuovo titolare oppure deve essere sospesa?
[/quote]
PUO' ESSERE TRANQUILLAMENTE ESERCITATA
CASO CLASSICO
A dà in affitto l'azienda a B. Il giorno 1 luglio fanno l'atto dal Notaio. B può iniziare a lavorare dal 1 luglio, aprendo a nome proprio senza fare alcuna comunicazione al Comune. Entro 60 giorni dal 1 luglio dovrà fare comunicazione.
SPESSO la comunicazione sarà contestuale all'avvio perchè magari dovrà fare altri adempimenti (es. notifica sanitaria) per cui non si applicano i 60 giorni.
Buongiorno,
sono a chiedervi delucidazioni in merito in base ad una interpretazione:
Questa è l'art 74 della l.r. 28/2005
La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque: (184)
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Domanda:
in un subingresso di un attività, la comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'apertura dell'attività oppure anche succesivamente entro 60 gg dall'atto di trasferimento della titolarità?!?!
Se l'attività è alimentare e non alimentare cambia perchè c'è la SCIA SANITARIA CHE DEVE ESSERE ATTIVATA SUBITO, VERO?!?
Grazie
la locuzione: "prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque" è stata introdotta nel 2012 e ha modificato la disposizione nel senso che hai colto.
La comunicazione di subingresso deve essere fatta prima dell'avvio effettivo dell'attività. Prima si poteva fare entro 60 gg.
Quindi non esiste più l'incongruenza con la notifica / scia sanitaria